Il provvedimento con cui in sede di
separazione (non importa se consensuale o giudiziale,
ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se
presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell'art.
155 secondo comma c.c., quale modo di contribuire al
mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario
paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e
scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce
esso stesso titolo esecutivo e non richiede,
nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte
dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione
forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il
genitore creditore possa allegare ed opportunamente
documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici
esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; ed
impregiudicato beninteso il diritto dell'altro genitore
di contestare - ex post ed in sede di opposizione
all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o
l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del
diritto di credito per la non riconducibilità degli
esborsi a spese necessarie o per violazione delle
modalità di individuazione dei bisogni del minore
Cassazione, sez. III, 23 maggio
2011, n. 11316
(Pres. Trifone – Rel. De Stefano)
Svolgimento del processo
1.1. M.C. si è opposto al precetto
di pagamento di Euro 901,44 (oltre ulteriori interessi e
spese), intimatogli addì 11.12.07 dalla moglie G.M.S.
quale quota di contribuzione alle spese mediche e
scolastiche dei figli a lei affidati e posta a carico
del marito con il provvedimento di separazione
consensuale, dolendosi: della mancata considerazione del
pregresso pagamento di Euro 400 in acconto del dovuto;
della mancata notifica del titolo esecutivo; della
carenza di titolo esecutivo.
1.2. Oppostasi l'intimante, il
giudice di pace di Taverna ha, con sentenza n. 23/08
pubbl. il 17.10.08, respinto l'opposizione, ritenendo
sussistente il titolo esecutivo anche per il tipo di
spese poste a base dell'opposto precetto e negando la
prova dell'imputazione dell'acconto prospettata
dall'opponente, con condanna di questi alle spese.
1.3. Avverso tale sentenza propone
ricorso per cassazione il M., affidandosi a tre motivi;
ma non deposita controricorso l'intimata.
Motivi della decisione
2. Il ricorrente formula tre motivi
ed in particolare:
2.1. con un primo motivo, di
violazione dell'art. 474 cod. proc. civ. e vizio di
motivazione, lamenta che le somme non corrisposte a
titolo di rimborso spese, rese oggetto dell'atto di
precetto, non costituiscono un diritto certo, liquido ed
esigibile; e formula il prescritto quesito in ordine al
profilo di violazione di legge;
2.2. con un secondo motivo, di
violazione degli artt. 479 comma primo e 480 commi primo
e secondo cod. proc. civ. e vizio di motivazione,
censura la preterizione della questione sulla nullità
derivante dalla mancata notificazione del titolo in
forma esecutiva; e formula il prescritto quesito in
ordine al profilo di violazione di legge;
2.3. con un terzo motivo, di vizio
di motivazione, si duole in ordine al mancato scomputo
dalla somma precettata di quanto pagato nelle more.
3. Ritiene il collegio che il
ricorso non possa essere accolto.
4. In particolare, il primo motivo
non è fondato, benché sia necessario correggere la
motivazione della sentenza gravata, ai sensi dell'art.
384, ultimo comma, cod. proc. civ.; ed al riguardo:
4.1. per principio generale, il
creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna
nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di
azione e non può, per difetto di interesse, richiedere
ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo)
contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo
stesso oggetto, benché all'imprescindibile condizione
che l'oggetto della condanna sia idoneamente delimitato
e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi
idoneamente identificati in un simile provvedimento:
Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006,
n. 15084), o, a tutto concedere, delimitabile o
quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati
nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente
materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio
1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2
aprile 2009, n. 8067; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242;
Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816);
4.2. ed è poi vero che questa
stessa Corte ha affermato che il provvedimento
giudiziario con cui in sede di separazione personale si
stabilisca, ai sensi dell'art. 155 secondo comma cod.
civ., quale modo di contribuire al mantenimento dei
figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro
quota, le spese straordinarie (senza altra
specificazione) relative ai figli, richiede,
nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte
dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione
forzata, stante il disposto dell'art. 474, primo comma,
cod. proc. civ., un ulteriore intervento del giudice,
volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e
incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna,
ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi
contemplati dal titolo e la relativa entità, non
suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi
di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28
gennaio 2008, n. 1758);
4.3. e tuttavia evidenti minimali
esigenze di effettività della tutela del titolare del
particolare credito alimentare di cui sì discute
impongono, ad avviso del collegio e se non altro con
riferimento allo specifico caso in esame, di escludere
l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese
mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate
(quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di
specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie"
intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se
opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo
originario riguarda un credito comunque certo ab
origine, oggettivamente determinabile e liquidabile
sulla base di criteri oggettivi;
4.4. può infatti dirsi che la
contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche
ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali,
né a fatti od eventi qualificabili come straordinari,
vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poiché
invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo,
quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai
sensi dell'art. 148 cod. civ., può al contrario
qualificarsi normale, secondo nozioni di comune
esperienza, la necessità di esborsi costanti per
l'istruzione, atteso che anche quella pubblica li
richiede in misura sempre più notevole in rapporto al
grado della scuola od istituzione superiore od
universitaria frequentata; e rientra nel novero degli
eventi classificabili quali statisticamente ordinari o
frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è
variabile effettivamente soltanto la misura e l'entità
in rapporto alla perturbazione dello stato di piena
salute, per prestazioni mediche, generiche o
specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste
ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;
4.5. la contribuzione del genitore
è quindi riferita, per le spese meramente mediche e
scolastiche (e non anche per quelle genericamente
indicate come straordinarie e comunque diverse ed
ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi
definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi
indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
4.6. la determinazione del quantum
di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente
agevole, una volta conseguita la loro prova con
documentazione di spesa rilasciata da strutture
pubbliche - attesa la natura della funzione da esse
esercitata e la particolare attendibilità da
riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la
possibilità di una loro contestazione, ai documenti da
esse rilasciati - o da altri soggetti che siano
specificamente indicati nel titolo o concordati
preventivamente tra i coniugi;
4.7. certamente, attesa la
notorietà dell'evenienza di un'esasperata conflittualità
tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento
di affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere
già dalla sua formazione in modo espresso una tale
modalità od altra equipollente, per soddisfare
l'esigenza di prevenire quanto più possibile le
occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di
separazione o divorzio e la moltiplicazione - non
indispensabile - di disagi e dispendi di energie, non
solo processuali, nelle fasi e nei tempi successivi;
4.8. nondimeno, poiché una tale
modalità (determinazione del quantum sulla base di
documentazione rilasciata da strutture pubbliche od
altri soggetti specificamente indicati nel titolo o
concordati tra i coniugi) corrisponde - anche in tal
caso per nozioni di comune esperienza - a criteri di
ordinaria frequenza statistica, la medesima può
prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al
titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a
completarne il comando e ad evitare la necessità, il
disagio ed il dispendio di nuovi reiterati preventivi
ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte
le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o
scolastiche ordinarie, come è pacifico trattarsi nel
caso di specie;
4.9. beninteso, resta del tutto
impregiudicato il diritto del genitore obbligato di
contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria
delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato,
vuoi perché si metta in dubbio la sussistenza del fatto
costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa
dell'esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa
come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es.,
spese meramente voluttuarie, quali un intervento
meramente estetico o un corso non finalizzato ad
esigenze di istruzione, ma di mero svago od
intrattenimento), vuoi perché si lamenti la violazione
delle modalità di decisione sulle attività cui le spese
si riferiscono (dovendo comunque quelle di maggiore
interesse, ai sensi del comma terzo dell'art. 155 cod.
civ., spettare al comune accordo dei genitori, salva
diversa disposizione del giudice: Cass. 28 gennaio 2009,
n. 2182), o per altra ragione: ma tale diritto può bene
estrinsecarsi quale contestazione del diritto del
creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione, a precetto o a
pignoramento;
4.10. si rende così meramente
eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si
riserva alle effettive ipotesi di oggettiva
controvertibilità, scongiurando l'ineluttabilità di un
ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della
cognizione per la formazione di altro titolo esecutivo;
del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore
affidatario l'altro è adeguatamente tutelato, sia pure a
prezzo di dispiegare l'opposizione, dalla responsabilità
aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva
senza la normale prudenza, già prevista dall'attuale
formulazione dell'art. 96, comma secondo, cod. proc.
civ. (e salva pure l'applicabilità del terzo comma di
tale norma, come introdotto dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69);
4.11. in definitiva, ritiene il
collegio che, in adeguamento dei principi generali di
cui al punto 4.1. alle peculiarità delle esecuzioni in
materia di diritto di famiglia, la conclusione rigorosa
di Cass., n. 1758 del 2008, della necessità di un
indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice
della cognizione per la formazione di una pluralità di
nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e mantenuta
ferma con riferimento alle sole spese effettivamente
straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e
scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui
accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il
provvedimento con cui in sede di separazione (non
importa se consensuale o giudiziale, ovvero se
provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o
meno) si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 secondo
comma c.c., quale modo di contribuire al mantenimento
dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia
pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie
relative ai figli, costituisce esso stesso titolo
esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea
ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di
legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore
intervento del giudice, qualora il genitore creditore
possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva
sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal
titolo e la relativa entità; ed impregiudicato beninteso
il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post
ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo
l'intimazione del precetto o l'inizio
dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di
credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese
necessarie o per violazione delle modalità di
individuazione dei bisogni del minore;
4.12. in tali sensi integrata o
corretta la motivazione della gravata sentenza, può così
rigettarsi il motivo di ricorso relativo alla carenza di
valido titolo esecutivo, quest'ultimo effettivamente
ravvisandosi nel provvedimento di determinazione delle
modalità di contribuzione alle spese per i figli
affidati ad uno solo dei genitori.
5. Sono invece inammissibili gli
altri due motivi di ricorso:
5.1. quanto al secondo, non viene
analiticamente riportata o trascritta, in violazione del
principio di autosufficienza, la relata di notifica,
nonostante i relativi passaggi fossero indispensabili
per la concreta individuazione dell'atto notificato,
come operata con la pubblica fede che normalmente
assiste ogni atto pubblico;
d'altra parte, non è neppure
indicato o prodotto separatamente l'atto notificato, in
violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., nel testo
novellato dal decreto legislativo 40 del 2006,
applicabile alla fattispecie ratione temporis: tanto non
potendo evincersi dal generico riferimento al fascicolo
di primo grado contenuto nell'indice in calce al ricorso
introduttivo del presente giudizio di cassazione;
5.2. quanto al terzo, ai sensi del
capoverso dell'art. 366-bis cod. proc. civ. - ancora
applicabile (nonostante la sua successiva abrogazione)
alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione
del provvedimento impugnato, stando alla disciplina
transitoria dell'art. 58 della legge 18 giugno 2009, n.
69 - è necessario un momento di riepilogo o di sintesi
per le doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18
luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre
2007, n. 20603; tra le ultime: Cass. 30 dicembre 2009,
ord. n. 27680), occorrendo la formulazione conclusiva e
riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del
ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed
autonomo, chiaramente il fatto controverso in
riferimento al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v.
le citate Cass., ord. n. 16002 del 2007 e Cass., ord. n.
27680 del 2009}; e, nel caso di specie, tale passaggio
conclusivo sintetico manca del tutto.
6. In conclusione, sia pure con la
correzione della motivazione in ordine al primo motivo
di ricorso, la gravata sentenza non può essere cassata
ed il ricorso va rigettato; e non vi è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non
avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla
per le spese. |