Il vettore ferroviario ha l’obbligo
di custodire il bagaglio del passeggero, indi risponde
del danno occorso al passeggero nell’ipotesi di
smarrimento durante il viaggio, ai sensi del Regolamento
CE 1370/2007 e mercé applicazione analogica delle
disposizioni del Codice Civile in materia di contratto
di albergo.
Tale obbligo sussiste anche nei
confronti della società originatasi dal vecchio ente
pubblico delle Ferrovie dello Stato a seguito e proprio
per effetto della privatizzazione dei trasporti, sicché
risulta inapplicabile il regime normativo configurato in
tempi passati per il medesimo ente.
(Si ringrazia per la segnalazione
l’avv. Mario Tocci)
Giudice di Pace di Cosenza, 24
maggio 2011, n. 1574
(Giudice di Pace Panzera)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente
notificato, l’attore conveniva in giudizio T. S.p.A. in
persona del legale rappresentante p. t. per sentire
accertare la responsabilità della convenuta per il
pregiudizio subito dall’attore a seguito del furto del
proprio bagaglio a mano, verificatosi in data 18 gennaio
2009 sul treno Eurostar Fast 9377 e, conseguentemente,
condannare T. S.p.A. al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in via equitativa nella misura di Euro
2.500,00 (di cui: Euro 1.500,00 per danno patrimoniale
ed Euro 1.000,00 per danno non patrimoniale). Spese
vinte.
Si costituiva T. S.p.A. chiedendo
il rigetto della domanda; in subordine, limitare il
risarcimento alla corresponsione dell’importo massimo di
Euro 260,00. Spese vinte.
All’udienza del 09 dicembre 2009 T.
S.p.A., a mezzo del difensore delegato, offriva
all’attore, in via conciliativa, senza ammissione di
responsabilità, una somma pari ad Euro 260,00 quale
indennizzo previsto dalla carta dei servizi di T. ed un
contributo per spese legali tra un minimo di Euro 200,00
ed un massimo di Euro 250,00, precisando che la polizza
assicurativa non era stata attivata atteso che T. S.p.A.
non aveva ricevuto la richiesta di indennizzo da parte
dell’odierno attore. Alla medesima udienza era presente
per T. S.p.A. il dott. L. B., procuratore munito di
procura speciale, il quale dichiarava di offrire a
titolo conciliativo quanto offerto dal difensore
delegato. Parte attrice rifiutava tale proposta
conciliativa sul presupposto che essendo entrato in
vigore il Regolamento CEE 1370/2007 relativo ai diritti
dei passeggeri del trasporto ferroviario il quale
riconosce ai passeggeri “il diritto ad ottenere un
risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti fino
a circa 1.850,00 Euro per ogni bagaglio”. Ammessa ed
espletata la prova testimoniale, all’udienza del 23
maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
T. S.p.A. sostiene
l’inapplicabilità al caso concreto della codicistica sul
trasporto di cui agli artt. 1678-1702 in quanto
applicabile al trasporto ferroviario la legge speciale
giusta rinvio dell’art. 1680 c.c. alla legge speciale
r.d.l. 11/10/1934 n. 1948 convertito nella legge
04/04/1935 e r.d.l. 25/01/1940 convertito nella legge
13/05/1940 n. 674 e d.p.r. 30/03/1961 n. 197 emesso con
legge delegata 27/02/1961 n. 183. Assumeva che in base
alla disciplina richiamata, le FF. SS. non sono
responsabili del furto del bagaglio rimanendo lo stesso
in custodia del viaggiatore.
L’assunto non è condivisibile.
Nel caso in esame trova
applicazione il Regolamento Comunitario 1370/2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri
su strada e per ferrovia, in quanto lo stesso, avente
carattere generale vincolante, è direttamente
applicabile e non necessita di alcun atto di recepimento
da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, come
disciplina lo stesso Trattato dell’Unione Europea
all’art. 249 par. 2 (TCE) e come successivamente
ribadito dal Trattato di Lisbona. Pertanto, pur in
assenza di recepimento da parte del Governo Italiano, lo
stesso esplica piena efficacia per la disciplina delle
materie da esso regolamentate.
L’istruttoria espletata ha
confermato l’assunto attoreo.
In atti vi è prova che l’attore, a
seguito dello smarrimento del bagaglio, ha effettuato a
T. S.p.A. la richiesta di indennizzo, per come si desume
dalla richiesta stragiudiziale di indennizzo inviata a
T. S.p.A. in data 20 gennaio 2009 e ricevuta in data 26
gennaio 2009 con raccomandata n. 136865462180, esibita
in originale e depositata agli atti in copia all’udienza
del 21 settembre 2009.
Il teste escusso, sig. P. F.,
riferiva di essere partito da Roma sull’Eurostar Fast
9377 diretto a Paola e di aver viaggiato sulla carrozza
4, come da prenotazione, di fronte al sig. S.
Riferisce il teste: “Abbiamo posato
insieme la valigia nell’apposito vano adiacente alla
carrozza tra la porta e i sedili, dopo aver verificato
che lo spazio soprastante i sedili stessi, destinato ai
bagagli, non era idoneo a contenere un normale bagaglio
a mano”; ed ancora, a domanda del procuratore di parte
convenuta, risponde: “dalla mia postazione potevo
controllare visivamente i bagagli, mentre il dott. S.,
che era di spalle, ne era impedito”; ed ancora: “preciso
che avevo la visuale completa solo al momento in cui la
porta divisoria si apriva, altrimenti la visuale era
limitata attraverso i due oblò di vetro della porta”.
Dalle dichiarazioni rese è dunque
emerso che il treno Eurostar Fast 9377, per come è
strutturata la carrozza 4 dello stesso, non consentiva
al viaggiatore di tenere il bagaglio a mano al suo
seguito in quanto si è obbligati a riporre lo stesso
nell’apposito vestibolo predisposto per i bagagli al di
fuori del campo visivo del viaggiatore. Pertanto non è
condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta quando
assume applicabile la disciplina di cui all’art. 13,
par. 4 bis, delle vigenti “Condizioni e tariffe per il
trasporto delle persone sulle F.S.” e successive
modificazioni ed integrazioni, approvate con r.d.l.
11/10/1934 n. 1948, convertito in l. 04/04/1935 n. 911,
relativa alla “Responsabilità per danno alle cose”, che
così dispone: “Le cose e gli animali ammessi al
trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del
viaggiatore”. Invero, nel caso in esame, deve applicarsi
la successiva norma contenuta nel par. 5 dell’art. 16
del d.p.r. 30 marzo 1961, così modificato dall’art. 6
della l. 07 luglio 1977 n. 754, che dispone: “Tutte le
cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre
ed esclusivamente sotto la loro custodia”. Medesima
disposizione è precisamente ritenuta nel paragrafo
quarto relativo al trasporto dei bagagli a mano, delle
attuali Condizioni generali di trasporto delle Ferrovie
dello Stato. La normativa, nonostante ribadisca il
principio dell’obbligo di custodia in capo al
proprietario per il bagaglio non consegnato, non lascia
alcun dubbio interpretativo nel caso di viaggi in
Eurostar Fast 9377, oggetto del presente giudizio, per
come sopra descritta. Dunque è evidente l’incertezza
normativa cui tale problematica conduce, considerato che
le norme sui bagagli non consegnati appaiono applicabili
solo ai tradizionali treni, dove effettivamente il
viaggiatore è messo nelle condizioni di custodire il
proprio bene (bagaglio al seguito) dato che gli stessi
rimangono presso di loro.
Anche il teste G. E. conferma
quanto sostenuto dall’attore nell’atto introduttivo.
Riferisce il teste: “Ricordo che il dott. S. ha tentato
di inserire il bagaglio nell’apposito spazio sovrastante
i sedili e che non vi riusciva stante le dimensioni
ridotte e che pertanto era costretto a tornare indietro
per riporre il proprio bagaglio nel vestibolo allocato
vicino la porta di ingresso del treno; preciso, poiché
viaggio spesso, che la particolarità della carrozza 4
del treno Eurostar Fast 9377 sono le ridotte dimensioni
del vano bagagli e infatti alla luce di questo evito di
prenotare la carrozza 4; in quella data, alle ore 17.00,
sono rimasta al binario della stazione di Roma Termini
all’altezza della porta d’ingresso della carrozza 4 del
treno fino al momento della partenza e della chiusura
della porta ed è vero che nessuno è sceso dalla portiera
situata in prossimità del vestibolo dove era riposta la
valigia del dott. S. e ciò fino al momento della
chiusura della portiera e del momento della partenza”;
preciso che non sono salita sul treno ma ho fatto
capolino all’interno del treno e confermo che fino a
quando ero lì presente, fino alla partenza del treno, il
bagaglio era depositato nell’apposito spazio del
vestibolo”.
Inoltre, il teste G. fornisce
dettagliata descrizione della valigia e del contenuto
della stessa, atteso che molti dei beni in essa
contenuti erano stati dalla stessa regalati al dott. S.,
in quanto all’epoca dei fatti i due erano fidanzati.
Il teste M. M. G., escusso in sede
di prova delegata, riferisce che: “Alla stazione di
Napoli Centrale sono stato fermo davanti alla porta del
treno perché stavo salutando la mia ragazza e confermo
che nessuno è salito o sceso dal treno”; ed ancora:
“vero è che il dott. S. mi ha detto che gli avevano
rubato il bagaglio e si è allontanato per cercare il
detto bagaglio sul treno ed è tornato dopo un bel po’ di
tempo; ho visto il capotreno che si avvicinava al dott.
S. e parlavano di furto”.
Evidente è, dall’istruttoria
espletata, che la responsabilità della convenuta T.
S.p.A. per la vicenda verificatasi su di un treno di sua
proprietà costruito secondo le più moderne tecnologie
ingegneristiche che stridono fortemente con una
normativa speciale desueta e quindi inapplicabile. Non
possono ritenersi applicabili nel caso in esame, le
motivazioni a sostegno della tesi di T. S.p.A.; infatti
la stessa società, nella carta dei servizi passeggeri
2009, prevede espressamente che sul biglietto del treno
sia annessa una “polizza gratuita” che assicura i
bagagli e gli oggetti contro i furti esclusivamente per
i viaggi avvenuti con i treni Eurostar, Eurostar Italia
AV e nelle carrozze Gran Confort dei treni Intercity ed
Intercity Plus con carrozze Gran Confort. Di contro
negli altri treni i bagagli, stante la loro diversa
struttura, viaggiano sempre sotto la responsabilità del
viaggiatore e quindi non è previsto alcun rimborso per
eventuali furti di bagagli.
Inammissibile è il declino di
responsabilità nei casi in cui il passeggero-viaggiatore
è costretto a depositare i bagagli fuori dal proprio
controllo visivo, proprio come accade nei treni Eurostar
Fast (nel caso in questione, carrozza 4).
A conforto di quanto detto deve
rilevarsi che per detti treni è prevista la necessità di
munire di copertura assicurativa, limitata però ad un
tetto massimo di Euro 250,00 per collo, i bagagli
trasportati sui treni Eurostar e Pendolino. Tale
limitazione è in contrasto con il Regolamento
Comunitario 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in
quanto l’art. 33 par. 2 del suo allegato n. 1, recante
norme sulle “regole uniformi” concernenti il contratto
di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori
e dei bagagli (CIV) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 03 dicembre 2007, prevede invece
un risarcimento pari ad Euro 1.400,00 per collo
trafugato. L’art. 33 par 2 statuisce: “Il trasportatore
peraltro è responsabile del danno risultante dalla
perdita totale o parziale o dall’avaria di oggetti,
colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al
viaggiatore conformemente all’art. 15, solo a condizione
che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli
altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell’art. 51,
ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso”.
Per quanto sopra detto può
dichiararsi la responsabilità contrattuale di T. ex art.
1218 c.c. e la vessatorietà delle clausole contenute nel
contratto di trasporto. La legge speciale 991/1935,
invocata da parte convenuta, che disciplina il trasporto
di persone sulle Ferrovie dello Stato, dopo la
trasformazione dell’ente F.S. in s.p.a. T., trova limiti
alla sua perentoria originaria inderogabilità,
soprattutto in materia di responsabilità del vettore
ferroviario nei trasporti nazionali, proprio nelle norme
del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la
materia delle clausole vessatorie, predisposte
unilateralmente, limitative della responsabilità, che
devono essere specificamente approvate per iscritto per
come disposto dall’art. 1341 c.c.
Quanto previsto dalla citata legge
deve essere coordinato con la mutata realtà
rappresentata dalla privatizzazione delle Ferrovie, e di
conseguenza con le disposizioni di cui al D. Lgs.
206/2006 (Codice del Consumo), che con specifica norma
sui servizi pubblici prevede che “il rapporto di utenza
deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità
predeterminati”, escludendo che l’obbligo di T. S.p.A.
possa esaurirsi nel trasporto dell’utente alla
destinazione prevista a prescindere dalle modalità
esecutive del servizio.
Sempre con riferimento al Codice
del Consumo, all’art. 36 viene sancita la nullità delle
clausole contrattuali di cui venga accertata la
vessatorietà, e non già l’inefficacia, così come era
previsto dall’abrogato art. 1469 quinquies c.c., in
materia di contratti conclusi tra il professionista e la
persona fisica. Evidente è dunque che il richiamo alla
regolamentazione della citata legge speciale, e in
particolare all’art. 13, appare non condivisibile,
dovendosi tali norme ritenere obsolete ed in contrasto
con le mutate esigenze dei viaggiatori e con le
caratteristiche tecniche dei nuovissimi treni Eurostar
Fast.
Nel caso in esame, la disciplina
applicabile è quella contenuta nei principi generali
dettati dagli artt. 1218 e 1681 c.c., che, in caso di
inadempimento, legittimano il passeggero al risarcimento
del danno.
Infatti, il contratto di trasporto
è un negozio giuridico di natura sinallagmatica e,
pertanto, si colloca tra le obbligazioni a prestazioni
corrispettive, che, per il viaggiatore, si perfeziona
nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il
vettore solo nel momento in cui giunge a destinazione.
Va disattesa l’eccezione di
inadempimento parziale del contratto sollevata da parte
convenuta. Invero non può escludersi la responsabilità
della convenuta invocata per effetto del caso fortuito e
della forza maggiore; tale eccezione, infatti, non può
trovare accoglimento per violazione dell’art. 1218 c.c.
sulla responsabilità del debitore.
A norma dell’art. 1218 c.c. il
debitore che non esegue correttamente la prestazione è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile; a tal proposito, con riferimento ai fatti di
causa, giurisprudenza consolidata afferma che “il furto
non costituisce di per sé un caso di forza maggiore o un
fortuito, sicché non esime da responsabilità per colpa
contrattuale se non si dimostri l’impossibilità di
prevenirlo con l’uso di diligenti cautele”. Trattasi
invero di inadempimento colposo, vista l’impossibilità
per l’odierno istante di controllare il suo bagaglio in
quanto fuori dal suo campo visivo, stante la particolare
conformazione strutturale e tecnica della carrozza del
treno su cui lo stesso viaggiava. A tal proposito, è
pacifico per analogia con l’art. 1766 c.c. l’avvenuto
perfezionamento di detto contratto atipico di deposito
delle cose date in custodia in albergo. Infatti il
contratto atipico di responsabilità sulle cose portate
in albergo è quel contratto nel quale il viaggiatore
(attore) o turista affida all’albergatore (convenuta) il
proprio bagaglio onde questa lo custodisca durante tutto
il periodo di permanenza in albergo (treno). Il
contratto si perfeziona nel momento in cui si prende
possesso del posto a sedere sulla carrozza prenotata dal
viaggiatore; la consegna si perfeziona con la semplice
collocazione del bagaglio all’interno dell’area
predisposta a deposito bagagli-vestibolo ubicato
all’ingresso della carrozza e fuori dal controllo visivo
del viaggiatore.
In conclusione, accertata la
responsabilità della convenuta per il pregiudizio subito
dall’attore a seguito del furto del proprio bagaglio a
mano, verificatosi in data 18 gennaio 2009 sul treno
Eurostar Fast 9377 carrozza 4, condanna T. S.p.A. al
risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa
nella misura di Euro… per danno patrimoniale, mentre
non può riconoscersi il danno non patrimoniale perché
non provato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cosenza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta da G.
S., ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così
provvede:
• dichiara T. S.p.A.,
in p. l. r. p. t., responsabile dell’evento dannoso per
cui è causa, e, conseguentemente, la condanna a pagare a
titolo di risarcimento danni a S. G. la somma di Euro…;
• condanna T. S.p.A.,
in p. l. r. p. t., al pagamento delle spese e competenze
che si liquidano in complessivi Euro….
Così deciso in Cosenza, 24 maggio
2011
Il Giudice di Pace: Dott.ssa Lucia
Panzera
Depositata in Cancelleria il 24
maggio 2011
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