(Pres. Vittoria – Rel. Mazziotti Di
Celso)
Svolgimento del processo
Con esposto in data 1/10/2008
l'avv. N.C.L. chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo di valutare il comportamento poco
corretto tenuto dall'avv. L..B. nei suoi confronti in
occasione di due udienze tenutesi davanti il GUP presso
il tribunale di Bergamo nel processo a carico di T.F. e
T.A. nel quale essa esponente si era costituita parte
civile nell'interesse della signora F.A. .
Nella seduta 11/11/2008 il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
deliberava di archiviare l'esposto presentato dall'avv.
N.C.L. contro l'avv. L.B. affermando che da quanto
affermato dalla esponente non poteva "rilevarsi alcun
comportamento disciplinarmente rilevante a carico
dell'Avv. B.L. ".
Avverso la detta delibera l'avv.
N..C.L. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale
Forense.
Con decisione depositata il
19/10/2010 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava
inammissibile il ricorso osservando: che era pacifico il
riconoscimento della natura giurisdizionale del
procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense
quale organo speciale delle controversie in materia di
sanzioni disciplinari;
che il procedimento di primo grado
davanti al Consiglio dell'Ordine rivestiva natura
amministrativa;
che l’oggetto dell'impugnativa
davanti al Consiglio Nazionale Forense si riferiva solo
alle decisioni conclusive del procedimento disciplinare;
che, come più volte affermato nella
giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, era
inammissibile, in quanto proposto avverso una
deliberazione che sfuggiva alla competenza del Consiglio
Nazionale Forense, il ricorso avverso la decisione del
Consiglio dell'Ordine di archiviazione di un esposto
essendo gli atti impugnabili avanti il Consiglio
Nazionale Forense previsti in modo tassativo e relativi,
oltre alle decisioni conclusive del procedimento
disciplinare, alla tenuta degli albi, ai certificati di
compiuta pratica forense, alle elezioni dei Consigli
dell'Ordine, ai conflitti di competenza; che sfuggivano
quindi alla detta competenza giurisdizionale gli altri
provvedimenti emessi dal Consiglio dell'Ordine
territoriale, tra i quali i provvedimenti di
archiviazione.
La cassazione della detta decisione
del Consiglio Nazionale Forense è stata chiesta
dall'avv. N.C.L. con ricorso affidato a quattro motivi.
Gli intimati Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Bergamo avv. L.B. e Procuratore
Generale presso questa Corte non hanno svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso
l'avv. N..C.L. denuncia violazione dell'articolo 112
c.p.c. deducendo che il CNF ha omesso di pronunciarsi
sul motivo di ricorso relativo all'avvertimento ricevuto
dal COA contestualmente al provvedimento di
archiviazione: di tale questione si dovrà quindi
occupare "il CNF a seguito della auspicata pronuncia di
cassazione".
Con il secondo motivo la ricorrente
denuncia vizi di motivazione rilevando che il CNF, nella
enunciazione degli atti impugnabili, ha dimenticato le
decisioni in materia di ricusazione od astensione dei
componenti del COA e di cui all'articolo 53 r.d.
37/1934. La motivazione della decisione impugnata,
inoltre, è insufficiente essendosi limitata a richiamare
gli articoli 54 r.d. 1578/1933 e 59 e seguenti r.d.
37/1934 senza tener conto dell'interpretazione resa su
tali norme dalla sentenza 29294/2008 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, sentenza posta a base del
ricorso proposto da essa C.L. al CNF.
Con il terzo motivo l'avv. N..C.L.
denuncia falsa applicazione degli articolo 54 r.d.
1578/1933 e 59 r.d. 37/1934 riproponendo le tesi
difensive da essa ricorrente - sviluppate nella memoria
conclusiva a sostegno della discussione del ricorso
tenutasi all'udienza del 27/5/2010 - volte a sostenere
che una lettura costituzionalmente orientata
dell'articolo 50 r.d. 1578/1933 (come affermato nella
citata sentenza 29294/2008) conduce a ritenere che
l'interessato che può proporre ricorso al CNF avverso
l'archiviazione di un esposto è anche il soggetto che ha
presentato l'esposto. Ad avviso della ricorrente il CNF,
nel rigettare il ricorso proposto da essa C.L. , ha
omesso una lettura costituzionalmente orientata delle
citate norme.
Con il quarto motivo la ricorrente
denuncia violazione dell'articolo 113 c.p.c. sostenendo
che il CNF, a seguito della rilevata omissione
dell'esame dei motivi di ricorso, ha violato il citato
articolo 113 c.p.c. La C. al riguardo richiama - e
riporta in buona parte - quanto esposto nella sopra
menzionata memoria del 27/5/2010 in ordine alla
impugnabilità del provvedimento (sia di archiviazione
che di inizio di procedimento disciplinare) che conclude
l'esame preliminare del COA sulla sussistenza o meno
dell'illecito deontologico. Detta possibilità di
impugnativa, ad avviso della ricorrente, trova
legittimazione nella già citata sentenza 29294/2008 e
nell'ampia motivazione ivi articolata.
Le dette censure non possono essere
accolte: la decisione impugnata - con la quale è stato
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv.
N..C.L. avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bergamo di archiviazione dell'esposto
presentato dalla C.L. nei confronti dell'avv. B.L. -
deve essere confermata sia pur con diversa motivazione.
Occorre al riguardo osservare che -
come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare
- l'art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come
soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al
Consiglio nazionale forense - introduttivo di una fase
giurisdizionale - le decisioni in materia disciplinare
dei Consigli dell'ordine locale, "l'interessato" - con
ciò chiaramente facendo riferimento al professionista
sottoposto a procedimento disciplinare - e il P.M.
presso la Corte d'appello. Ne consegue che l'eventuale
denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte,
non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà
di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere
i propri interessi (nei sensi suddetti, ordinanza
31/7/2007 n. 16874; sentenza 2/12/1992 n. 12685).
Pertanto il C.N.F., in applicazione
di detto principio giurisprudenziale pacifico, avrebbe
dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad
esso proposto dalla C.L. per carenza di legittimazione
all'impugnazione, trattandosi di questione rilevabile di
ufficio in via pregiudiziale (anche in questa sede)
indipendentemente dalla soluzione della questione
relativa alla impugnabilità o meno della delibera
adottata dal CO.A. di Bergamo di archiviazione
dell'esposto nei confronti dell'avv. L..B. .
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato dovendo essere confermata la decisione del CNF
con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dalla C.L. avverso la menzionata delibera del
COA di Bergamo.
Non vi è luogo a pronuncia sulla
spese di questo giudizio di legittimità non avendo le
parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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