Avv. Paolo Nesta


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L'AVVOCATO NON PUÒ OPPORSI ALL'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRESENTATO CONTRO UN COLLEGA?Cassazione, sez. Unite Civili, 9 maggio 2011, n. 10070.-Diritto e processo.it

 

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(Pres. Vittoria – Rel. Mazziotti Di Celso)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

Con esposto in data 1/10/2008 l'avv. N.C.L. chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo di valutare il comportamento poco corretto tenuto dall'avv. L..B. nei suoi confronti in occasione di due udienze tenutesi davanti il GUP presso il tribunale di Bergamo nel processo a carico di T.F. e T.A. nel quale essa esponente si era costituita parte civile nell'interesse della signora F.A. .

 

Nella seduta 11/11/2008 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo deliberava di archiviare l'esposto presentato dall'avv. N.C.L. contro l'avv. L.B. affermando che da quanto affermato dalla esponente non poteva "rilevarsi alcun comportamento disciplinarmente rilevante a carico dell'Avv. B.L. ".

 

Avverso la detta delibera l'avv. N..C.L. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

 

Con decisione depositata il 19/10/2010 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso osservando: che era pacifico il riconoscimento della natura giurisdizionale del procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense quale organo speciale delle controversie in materia di sanzioni disciplinari;

 

che il procedimento di primo grado davanti al Consiglio dell'Ordine rivestiva natura amministrativa;

 

che l’oggetto dell'impugnativa davanti al Consiglio Nazionale Forense si riferiva solo alle decisioni conclusive del procedimento disciplinare;

 

che, come più volte affermato nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, era inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfuggiva alla competenza del Consiglio Nazionale Forense, il ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine di archiviazione di un esposto essendo gli atti impugnabili avanti il Consiglio Nazionale Forense previsti in modo tassativo e relativi, oltre alle decisioni conclusive del procedimento disciplinare, alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, alle elezioni dei Consigli dell'Ordine, ai conflitti di competenza; che sfuggivano quindi alla detta competenza giurisdizionale gli altri provvedimenti emessi dal Consiglio dell'Ordine territoriale, tra i quali i provvedimenti di archiviazione.

 

La cassazione della detta decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata chiesta dall'avv. N.C.L. con ricorso affidato a quattro motivi.

 

Gli intimati Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bergamo avv. L.B. e Procuratore Generale presso questa Corte non hanno svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso l'avv. N..C.L. denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. deducendo che il CNF ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso relativo all'avvertimento ricevuto dal COA contestualmente al provvedimento di archiviazione: di tale questione si dovrà quindi occupare "il CNF a seguito della auspicata pronuncia di cassazione".

 

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione rilevando che il CNF, nella enunciazione degli atti impugnabili, ha dimenticato le decisioni in materia di ricusazione od astensione dei componenti del COA e di cui all'articolo 53 r.d. 37/1934. La motivazione della decisione impugnata, inoltre, è insufficiente essendosi limitata a richiamare gli articoli 54 r.d. 1578/1933 e 59 e seguenti r.d. 37/1934 senza tener conto dell'interpretazione resa su tali norme dalla sentenza 29294/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza posta a base del ricorso proposto da essa C.L. al CNF.

 

Con il terzo motivo l'avv. N..C.L. denuncia falsa applicazione degli articolo 54 r.d. 1578/1933 e 59 r.d. 37/1934 riproponendo le tesi difensive da essa ricorrente - sviluppate nella memoria conclusiva a sostegno della discussione del ricorso tenutasi all'udienza del 27/5/2010 - volte a sostenere che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 50 r.d. 1578/1933 (come affermato nella citata sentenza 29294/2008) conduce a ritenere che l'interessato che può proporre ricorso al CNF avverso l'archiviazione di un esposto è anche il soggetto che ha presentato l'esposto. Ad avviso della ricorrente il CNF, nel rigettare il ricorso proposto da essa C.L. , ha omesso una lettura costituzionalmente orientata delle citate norme.

 

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 113 c.p.c. sostenendo che il CNF, a seguito della rilevata omissione dell'esame dei motivi di ricorso, ha violato il citato articolo 113 c.p.c. La C. al riguardo richiama - e riporta in buona parte - quanto esposto nella sopra menzionata memoria del 27/5/2010 in ordine alla impugnabilità del provvedimento (sia di archiviazione che di inizio di procedimento disciplinare) che conclude l'esame preliminare del COA sulla sussistenza o meno dell'illecito deontologico. Detta possibilità di impugnativa, ad avviso della ricorrente, trova legittimazione nella già citata sentenza 29294/2008 e nell'ampia motivazione ivi articolata.

 

Le dette censure non possono essere accolte: la decisione impugnata - con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. N..C.L. avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo di archiviazione dell'esposto presentato dalla C.L. nei confronti dell'avv. B.L. - deve essere confermata sia pur con diversa motivazione.

 

Occorre al riguardo osservare che - come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare - l'art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense - introduttivo di una fase giurisdizionale - le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell'ordine locale, "l'interessato" - con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare - e il P.M. presso la Corte d'appello. Ne consegue che l'eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (nei sensi suddetti, ordinanza 31/7/2007 n. 16874; sentenza 2/12/1992 n. 12685).

 

Pertanto il C.N.F., in applicazione di detto principio giurisprudenziale pacifico, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso proposto dalla C.L. per carenza di legittimazione all'impugnazione, trattandosi di questione rilevabile di ufficio in via pregiudiziale (anche in questa sede) indipendentemente dalla soluzione della questione relativa alla impugnabilità o meno della delibera adottata dal CO.A. di Bergamo di archiviazione dell'esposto nei confronti dell'avv. L..B. .

 

Il ricorso deve pertanto essere rigettato dovendo essere confermata la decisione del CNF con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla C.L. avverso la menzionata delibera del COA di Bergamo.

 

Non vi è luogo a pronuncia sulla spese di questo giudizio di legittimità non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte rigetta il ricorso.

 

 

 

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