Lazzini Sonia
Tutela della concorrenza – Corte
dei Conti – danno alla concorrenza – obbligo di produrre
la prova da parte della pa – mancato riconoscimento per
mancanza di un puntuale riferimento alla media dei
ribassi praticati per procedure similari
Il danno da concorrenza non va
riconosciuto
Il Collegio ritiene che il danno da
concorrenza possa essere risarcito qualora la pubblica
accusa produca la prova, anche indiziaria, che una
corretta procedura di gara avrebbe comportato per l’Ente
un maggiore risparmio di spesa.
Nel caso di specie la Procura ha
chiesto il risarcimento di € 20.000,00 nell’atto di
citazione, poi ridotto in udienza al 10% dell’importo
posto a base di gara.
Tale richiesta di danno non può
essere accolta, mancando in atti un puntuale riferimento
alla media dei ribassi praticati per procedure similari,
dalla quale poter dedurre la congruità o meno del
ribasso offerto dall’unico offerente; in tal ottica
dalle eventuali irregolarità procedurali, censurate
dalla pubblica accusa, non sarebbe, quindi, possibile
dedurre gli impatti negativi per l’Ente in termini di
minore spesa che era possibile conseguire (in termini
analoghi Corte dei conti, sezione Umbria, n. 43/2009).
Danno all’immagine e danno
esistenziale.
La Procura ha chiesto il
risarcimento di € 50.000,00 per danno all’immagine e di
€ 20.000,00 per danno esistenziale.
Premesso che nel caso di specie il
lamentato danno esistenziale va ricondotto nell’alveo
del danno all’immagine (ed in tal senso pare esprimersi
anche la stessa Procura contabile, laddove afferma che
trattasi di “ulteriore categoria di danno all’immagine
di natura non patrimoniale”, cfr. pag. 38 dell’atto di
citazione), va evidenziato che la vicenda in esame ha
avuto ampio risalto nei mezzi d’informazione e, quindi,
anche nella collettività di riferimento.
L’art. 17, comma 30 ter, del D.L.
n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, nel testo
modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con
L. 141/2009, non consente, tuttavia, al giudice
contabile di pronunciarsi sul danno all’immagine in
assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna,
disponendo che “le procure della Corte dei conti
esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di
cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale”.
Il citato art. 7 prevede che “la
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i
delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni
l’eventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti del condannato. Resta salvo
quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271”.
Nel caso di specie il risarcimento
del danno all’immagine conseguirebbe da una condotta
gravemente colposa tenuta dai soggetti convenuti,
penalmente irrilevante.
Il Collegio ritiene, quindi, di
dover sospendere il giudizio relativamente al contestato
danno all’immagine, quantificato in € 70.000,00, nelle
more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla
normativa di riferimento
Riportiamo qui di seguito la
sentenza numero 104 del 24 gennaio 2011 pronunciata dala
Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale Per La Regione
Campania
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Fiorenzo SANTORO Presidente
Michael SCIASCIA Consigliere
Massimo BALESTIERI Referendario
relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA - ORDINANZA
nel giudizio di responsabilità,
iscritto al n°59231 del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte
dei Conti per la Campania per mezzo del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ***
VISTO l’atto di citazione della
Procura Regionale depositato presso questa Sezione
Giurisdizionale il 23/01/2009.
VISTA la memoria di costituzione
depositata presso la Segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale il 20/10/2010 dall’Avv. Clementina Di
Rosa nell’interesse dei convenuti, elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via F.
Cilea n. 183.
VISTI gli atti di giudizio.
CHIAMATA la causa nella pubblica
udienza del giorno 9/11/2010 con l’assistenza del
segretario Dott. ***
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato
presso questa Sezione Giurisdizionale in data
23/01/2009, ritualmente notificato, la Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Campania ha convenuto in giudizio i Sig.ri A_,
C_, DI G_, DE V_, M_ e R_, nella loro qualità di membri
della Giunta Esecutiva e Segretario Generale (l’Avv. R_)
della Comunità montana “Gelbison e Cervati”, in
relazione all’acquisto dell’autovettura Audi Q7 Diesel
3,0 TDI, del valore di € 55.160,00, deciso con la
delibera n. 57 del 6 agosto 2007.
La Procura ha contestato ai
convenuti il suddetto acquisto ritenendo che esso abbia
prodotto un danno erariale, in quanto si tratta di
un’autovettura di lusso, che non assolve alle funzioni
istituzionali dell’Ente; in particolare, ha rilevato
l’utilizzo di fondi destinati ad altre finalità di legge
(art. 5, legge regionale n. 17/1998 e legge n. 97/1994)
e censurato le regole procedurali di gara, per
violazione dell’art. 68, comma 13 (specifiche tecniche),
e 124 (pubblicità dei bandi di gara) del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Per quanto concerne la
quantificazione del danno, la Procura ha ritenuto di
dover tener conto del vantaggio conseguito nel
patrimonio dell’Ente ed ha, pertanto, limitato la
richiesta del danno patrimoniale ad € 30.000,00, oltre
ad € 20.000,00 quale danno da concorrenza, per un totale
di € 50.000,00.
In relazione agli articoli di
stampa che si sono occupati della vicenda in questione
la Procura ha, poi, quantificato il danno all’immagine
per € 50.000,00 e ulteriori € 20.000,00 per danno
esistenziale.
La Procura ha, pertanto, chiesto di
condannare i convenuti al risarcimento del complessivo
danno erariale di € 120.000,00 in solido per dolo civile
o in alternativa per colpa grave nella misura di €
20.000,00 ciascuno, oltre a rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione la
difesa ha sollevato le seguenti eccezioni preliminari:
1) inammissibilità della citazione per tardività in
quanto depositata oltre la scadenza del termine di 120
giorni; 2) nullità per mancanza di una notizia di danno
specifica e concreta; 3) nullità e/o improcedibilità
della citazione per mancato adempimento dell’onere
probatorio e per genericità del petitum.
Nel merito, l’Avv. Di Rosa ha
evidenziato l’intervenuta dichiarazione di non luogo a
procedere resa dal giudice penale, l’insussistenza del
nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il
presunto danno erariale, nonché la riconducibilità della
scelta dell’acquisto dell’autovettura nell’ambito
dell’esercizio della discrezionalità amministrativa,
contestando puntualmente ogni altra censura mossa da
parte attrice con riferimento al dissesto dell’Ente,
alla procedura di gara e alla pretesa obbligatorietà del
parere di regolarità tecnica e contabile sulla delibera
n. 57 del 6 agosto 2007, nonché alla quantificazione del
danno.
La difesa ha, quindi, chiesto di
dichiarare l’inammissibilità o la nullità dell’atto di
citazione, di rigettare la domanda attrice e in
subordine di applicare il potere riduttivo.
All’udienza del 9 novembre 2010 la
difesa ha confermato quanto dedotto nella memoria; il
rappresentante della pubblica accusa ha contestato le
argomentazioni difensive, tranne che per la
quantificazione del danno da concorrenza, ridotta ad un
valore pari al 10% dell’importo a base di gara, rispetto
all’originaria richiesta di € 20.000,00.
DIRITTO
1 In via preliminare deve essere
esaminata la richiesta della difesa di dichiarare
l’inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione per
i seguenti profili:
Inammissibilità della citazione
per tardività.
Secondo la difesa l’atto di
citazione è stato depositato solo il 23 gennaio 2009,
dopo il decorso di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza
del termine concesso nell’invito a dedurre per le
controdeduzioni. L’invito a dedurre è stato, infatti,
notificato in data 9 agosto 2008 e, quindi, tenuto conto
dei 30 giorni concessi per le controdeduzioni, la
citazione doveva essere depositata in un arco temporale
compreso tra l’8 settembre 2008 ed il 5 gennaio 2009 o
al più tardi il 12 gennaio, considerato il periodo
coperto dalla sospensione feriale.
La suddetta posizione difensiva non
tiene, però, conto della sentenza n. 1/2007 delle
Sezioni Riunite di questa Corte, che ha ritenuto che il
termine per la presentazione delle controdeduzioni abbia
natura processuale, con conseguente applicazione ad esso
della sospensione feriale.
Il Collegio condivide l’indiR_
interpretativo di cui alla citata sentenza n. 1/2007 e,
pertanto, nel caso di specie la citazione è stata
tempestivamente depositata, in quanto il termine di 120
giorni per il deposito di essa decorreva dal 16 ottobre
2008, tenuto conto della sospensione feriale per la
presentazione delle controdeduzioni. L’eccezione
difensiva non è, quindi, accolta.
1.2 Nullità della citazione e
dell’invito a dedurre.
La difesa ritiene che la Procura
abbia dato corso all’istruttoria in assenza di una
notizia di danno specifica e concreta, come, invece,
richiesto dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n.
78/2009, convertito con L. 102/2009, nel testo
modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con
L. 141/2009. Secondo la tesi difensiva la segnalazione
dei carabinieri, con la quale è stata avviata
l’istruttoria, fa riferimento ad atti di gestione per i
quali opera il principio della discrezionalità
amministrativa.
L’eccezione è infondata in quanto
l’istruttoria è stata avviata in base ad una notizia di
danno specifica e concreta; dalla documentazione in
atti, ed in particolare dalla nota del 3/03/2008, prot.
n. 238 e relativi allegati (Regione Carabinieri Campania
– Compagnia di Vallo della Lucania) è possibile ricavare
gli elementi di fatto sulla base dei quali la Procura
contabile ha avviato l’istruttoria di competenza; con
detta nota i carabinieri hanno comunicato alla Procura
regionale un’ipotesi di danno erariale avente ad oggetto
l’acquisto dell’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI,
affermando che tale mezzo, classificato come auto di
lusso, non è “confacente alle finalità istituzionali”
dell’Ente.
Da questa nota, unitamente
all’esposto acquisito in data 18/03/2008, nel quale è
censurato il comportamento degli amministratori
dell’Ente che hanno deliberato l’acquisto di detta auto,
si ricava che la Procura ha avviato l’istruttoria sulla
base di una notizia di danno specifica e concreta.
Ciò precisato, il Collegio osserva
che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, ai
fini della valutazione dell’eccezione in questione, non
assume rilievo la natura discrezionale delle scelte
operate dalla Comunità montana ed il loro sindacato da
parte del giudice contabile, in quanto detta
problematica riguarda il merito della fattispecie.
1.3 Nullità della citazione e/o
improcedibilità della domanda per mancato adempimento
dell’onere probatorio e per genericità del petitum.
L’eccezione è respinta in quanto
dall’atto di citazione non sorge alcun dubbio circa il
petitum della domanda attorea, che ha censurato
l’acquisto di un’autovettura di lusso, ritenuta inutile
ai fini del’assolvimento degli scopi istituzionali
dell’Ente; la domanda è, inoltre, supportata da adeguata
documentazione probatoria.
2 Esaurite le questioni poste in
via preliminare si passa all’esame del merito della
fattispecie.
Con l’atto di citazione la Procura
Regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al
risarcimento del complessivo danno di € 120.000,00 di
cui € 30.000,00 quale danno patrimoniale, € 20.000,00
per danno da concorrenza (ridotto in udienza nella
misura del 10% dell’importo a base di gara), € 50.000,00
per danno all’immagine e € 20.000,00 per danno
esistenziale.
Dalla documentazione in atti
risulta che la Comunità montana “Gelbison e Cervati”
abbia deliberato l’acquisto di due autovetture della
seguente tipologia, Audi Q7 Diesel 3,0 TDI e Fiat Panda
4x4 o modelli equivalenti, impegnando le risorse
assegnate per le finalità di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 17/1998 e alla legge 31 gennaio 1994, n.
97.
Il suddetto art. 5 prevede che “le
Comunità montane possono unirsi tra loro e con Comuni
montani in Consorzi per l'esercizio associato di
funzioni comunali, nonché per la gestione associata di
servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare
riguardo ai seguenti settori:
a) assistenza al territorio e
formazione dei Piani territoriali di coordinamento;
b) raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, disincentivo alla produzione,
riduzione, riutilizzazione e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani con eventuale trasformazione, a fini
energetici, dei tossici nocivi e degli esausti d'origine
domestica, delle macerie e degli inerti;
c) organizzazione del trasporto
locale ed in particolare del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di
polizia urbana e rurale;
e) realizzazione di strutture di
servizi sociali per gli anziani, capaci di corrispondere
ai bisogni della popolazione locale con il preminente
scopo di favorirne la permanenza;
f) realizzazione di strutture
sociali di orientamento e formazione per i giovani al
fine di cui alla lettera e);
g) realizzazione di opere pubbliche
di interesse collettivo del territorio di loro
competenza, sempre subordinate alla salvaguardia
dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici,
storici, architettonici;
h) iniziative legali avverso
provvedimenti, anche della pubblica Amministrazione,
ritenuti in contrasto con i legittimi interessi delle
popolazioni montane;
i) organizzazione di interventi di
ripristino e recupero ambientale”.
L’art. 11 della legge n. 97/1994
individua le seguenti finalità:
“a) costituzione di strutture
tecnico-amministrative di supporto alle attività
istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai
compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in
energia;
c) organizzazione del trasporto
locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di
polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di
servizio sociale per gli anziani, capaci di
corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il
preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni
montani;
f) realizzazione di strutture
sociali di orientamento e formazione per i giovani con
il preminente scopo di favorirne la permanenza nei
territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche
d'interesse del territorio di loro competenza”.
La Procura regionale ha censurato
la condotta dei convenuti per aver deliberato l’acquisto
di un’autovettura di lusso, l’Audi Q7 Diesel 3,0 TDI,
per finalità non previste dalla suddetta normativa, con
inutilità della spesa rispetto agli scopi perseguiti
dall’Ente, rilevando, inoltre, l’assenza del parere di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Secondo la tesi difensiva, invece,
la citata normativa contiene una elencazione non
tassativa, essendo rimessa alla discrezionalità
dell’Ente l’individuazione di “ulteriori settori entro i
quali espletare l’attività di coordinamento e gestione”.
In tal ottica la scelta operata dalla Giunta non è
sindacabile dal giudice contabile, stante la riserva di
amministrazione di cui all’art. 1 della legge 19 gennaio
1994, n. 20, laddove prevede “l’insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali”. La difesa ha
chiesto, inoltre, di tener conto della dichiarazione di
non luogo a procedere da parte del giudice penale ed ha
rilevato che il parere di regolarità non era necessario
in quanto la delibera in questione era attuativa di
altra delibera munita di parere.
Riassunte le posizioni delle parti
nei termini che precedono, dall’esame della
documentazione risulta che la Comunità montana ha
deliberato l’acquisto dell’Audi Q7 Diesel 3,0 TDI
(unitamente alla Fiat Panda 4X4) con la delibera n. 57
del 6 agosto 2007, emanata con il voto favorevole dei
Sig.ri DE V_, A_, C_, DI G_, M_, con l’assistenza
dell’Avv. R_, segretario generale, sulla base della
proposta di deliberazione n. 61 di pari data. Nella
suddetta proposta n. 61/2007 l’acquisto è motivato nei
termini che seguono: “Ritenuta l’opportunità di dotare
l’Ente di autoveicoli da destinare alla realizzazione
della tipologia di attività riguardante l’esercizio
associato di funzioni e gestione associata di servizi
pubblici, onde consentire la disponibilità strumentale
necessaria per avviare le iniziative e le attività
inerenti la cennata tipologia e per concretamente poter
ambire ad obiettivi tesi a garantire una reale
interconnessione e sinergia tra l’Ente Comunitario e gli
altri enti presenti sul territorio attraverso la
creazione ed il sostegno ad una rete di presenze e
riferimenti istituzionali il più possibile vicini alle
esigenze e bisogni dei cittadini amministrati, nello
spirito di servizio che deve sempre essere alla base ed
ispirare lo svolgimento dei compiti di coloro che sono
investiti di pubbliche funzioni”. Nella stessa proposta
si afferma che non occorrono i pareri di cui all’art. 49
del D. lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di delibera
attuativa delle precedenti n. 29/07 e n. 55/07.
Per quanto attiene a tale ultimo
profilo, il Collegio osserva che la delibera n. 57/07
non può qualificarsi come atto d’indiR_, in quanto è
solo con essa che viene decisa la concreta destinazione
della somma di € 69.519,25 per l’acquisto di due
autovetture, in precedenza genericamente impegnata per
la realizzazione degli obiettivi normativamente
previsti.
Essa avrebbe, quindi, dovuto essere
corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile,
richiesti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, che,
così, recita:
“1 Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che
non sia mero atto di indiR_ deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia
i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi”.
Tale mancanza non incide, però,
sulla legittimità della delibera, ma assume rilievo ai
fini dell’esame della condotta di coloro che hanno
espresso voto favorevole e del Segretario, che avrebbe
dovuto far presente la necessità di acquisire detti
pareri.
Ciò precisato, il Collegio osserva,
che, alla luce delle risorse stanziate, l’acquisto delle
due autovetture ha esaurito integralmente i fondi a
disposizione per l’assolvimento dei compiti
istituzionali di cui alle richiamate previsioni di
legge. Tale decisione appare di per sé particolarmente
grave, non ravvisandosi nell’acquisto delle due
autovetture, ed in particolar modo in quella oggetto di
censura da parte della Procura, alcuna concreta utilità
rispetto alle attività per le quali erano stati
impegnati i relativi fondi.
La condotta dei convenuti non è,
invero, insindacabile quale esercizio della potestà
discrezionale afferente al merito dell’agire
amministrativo, come invece sostenuto dalla difesa.
La questione in esame non concerne,
infatti, la valutazione operata dalla Giunta in ordine
alla necessità di usufruire di due autovetture in luogo
di una, bensì la congruità dell’acquisto
dell’autovettura Audi Q7 Diesel 3,0 TDI rispetto
all’azione amministrativa della Comunità montana, che,
come ogni amministrazione, è tenuta ad agire nel
rispetto dei criteri di economicità ed efficacia.
È questo il punto critico della
vicenda, tramite il quale può essere sindacato l’agire
amministrativo. L’insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali non può costituire, infatti, uno
schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o
assunte in violazione di norme di legge, che abbiano
causato un danno erariale.
L’art. 97 della Costituzione
prevede, infatti, il principio di buon andamento
dell’azione amministrativa, di cui sono corollari
l’economicità e l’efficacia di cui all’art.1 della legge
7 agosto 1990 n. 241 (“L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità,
di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
princípi dell'ordinamento comunitario”).
In tal contesto la violazione dei
suddetti principi attiene non al merito ma alla
legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente
sindacabilità da parte del giudice contabile (in termini
analoghi Corte dei conti, sezione Campania, 25/02/2009,
n. 127; Corte dei conti, sezione Sicilia, 15/10/2010, n.
2152); la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha
affermato che “il comportamento contra legem del
pubblico amministratore non è mai al riparo dal
sindacato non potendo esso costituire esercizio di una
scelta discrezionale insindacabile” (ordinanza n.
6410/2010).
La condotta amministrativa può,
quindi, essere oggetto di esame da parte del giudice
contabile al fine di verificare se essa abbia violato i
citati principi e se tale violazione abbia prodotto un
danno erariale.
Nel caso di specie il Collegio
ritiene che la decisione di acquistare l’autovettura
Audi Q7 Diesel 3,0 TDI non sia rispondente ai canoni di
un’azione amministrativa efficace ed economica, ben
potendo lo scopo perseguito essere realizzato con
l’acquisto di un diverso modello. In altri termini, data
la necessità di usufruire di due autovetture, non
contestata dalla Procura, l’Ente avrebbe dovuto
utilizzare i fondi per un modello meno costoso,
egualmente adeguato allo scopo (ad esempio nulla vietava
di acquistare un’altra panda 4x4 o altro suv), liberando
le rimanenti risorse per ulteriori attività. La
decisione della Giunta non è stata, quindi, né economica
né efficace, in quanto il medesimo risultato (acquisto
di due autovetture) poteva essere facilmente realizzato
a costi inferiori e avrebbe permesso all’Ente di
utilizzare una parte delle risorse per le finalità di
legge.
Alla luce di quanto precede, è
indubbio che nella vicenda in esame si sia verificato un
danno erariale, del quale sono chiamati a rispondere i
Sig.ri A_, C_, DI G_, DE V_, M_, che nella loro qualità
di membri della Giunta Esecutiva, hanno deliberato
l’acquisto dell’autovettura, con la delibera n. 57/07,
priva del parere di regolarità tecnica e contabile,
assumendosi, quindi, integralmente la responsabilità
connessa a tale decisione.
L’Avv. R_, Segretario dell’Ente, è
egualmente responsabile del danno, non avendo richiamato
l’attenzione della Giunta sulla gravosità della spesa
rispetto ai fini istituzionali dell’Ente ed alle risorse
stanziate nonché sull’assenza dei pareri di cui all’art.
49 del d.lgs. n. 267/2000, così violando l’art. 97, 2°
comma, del medesimo decreto legislativo, alla stregua
del quale “il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti”; egli ha, poi, curato la fase di gara e gli
atti successivi.
Tutti i convenuti hanno, quindi,
tenuto una condotta gravemente colposa.
Ciò posto, per mera completezza il
Collegio osserva che la definizione del giudizio penale
con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art.
425 c.p.p., non vincola, come correttamente rilevato
anche dalla difesa, il giudice contabile e che, proprio
l’assenza di un accertato comportamento doloso, permette
di qualificare la condotta dei convenuti in termini di
colpa grave e non a titolo di dolo.
3 Con riferimento alla
quantificazione del danno il Collegio procede ad
esaminare le voci risarcitorie così come individuate
dalla Procura.
3.1 Il danno patrimoniale connesso
all’acquisto dell’autovettura.
Per le considerazioni che
precedono, il Collegio non può che aderire alla
quantificazione del danno effettuata della Procura pari
ad € 30.000,00, oltre oneri accessori, che ha tenuto
conto dei vantaggi acquisiti dall’Ente per la
disponibilità dell’auto al relativo patrimonio. Il
suddetto danno va ripartito tra i convenuti in parti
eguali (€ 5.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione
monetaria e interessi dalla data di deposito della
decisione e fino al soddisfo).
3.2 Il danno da concorrenza
Il Collegio ritiene che il danno da
concorrenza possa essere risarcito qualora la pubblica
accusa produca la prova, anche indiziaria, che una
corretta procedura di gara avrebbe comportato per l’Ente
un maggiore risparmio di spesa.
Nel caso di specie la Procura ha
chiesto il risarcimento di € 20.000,00 nell’atto di
citazione, poi ridotto in udienza al 10% dell’importo
posto a base di gara.
Tale richiesta di danno non può
essere accolta, mancando in atti un puntuale riferimento
alla media dei ribassi praticati per procedure similari,
dalla quale poter dedurre la congruità o meno del
ribasso offerto dall’unico offerente; in tal ottica
dalle eventuali irregolarità procedurali, censurate
dalla pubblica accusa, non sarebbe, quindi, possibile
dedurre gli impatti negativi per l’Ente in termini di
minore spesa che era possibile conseguire (in termini
analoghi Corte dei conti, sezione Umbria, n. 43/2009).
3.3 Danno all’immagine e danno
esistenziale.
La Procura ha chiesto il
risarcimento di € 50.000,00 per danno all’immagine e di
€ 20.000,00 per danno esistenziale.
Premesso che nel caso di specie il
lamentato danno esistenziale va ricondotto nell’alveo
del danno all’immagine (ed in tal senso pare esprimersi
anche la stessa Procura contabile, laddove afferma che
trattasi di “ulteriore categoria di danno all’immagine
di natura non patrimoniale”, cfr. pag. 38 dell’atto di
citazione), va evidenziato che la vicenda in esame ha
avuto ampio risalto nei mezzi d’informazione e, quindi,
anche nella collettività di riferimento.
L’art. 17, comma 30 ter, del D.L.
n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, nel testo
modificato dall’art. 1, D.L. n. 103/2009, convertito con
L. 141/2009, non consente, tuttavia, al giudice
contabile di pronunciarsi sul danno all’immagine in
assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna,
disponendo che “le procure della Corte dei conti
esercitano l’azione per il risarcimento del danno
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di
cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale”.
Il citato art. 7 prevede che “la
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i
delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni
l’eventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti del condannato. Resta salvo
quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271”.
Nel caso di specie il risarcimento
del danno all’immagine conseguirebbe da una condotta
gravemente colposa tenuta dai soggetti convenuti,
penalmente irrilevante.
Il Collegio ritiene, quindi, di
dover sospendere il giudizio relativamente al contestato
danno all’immagine, quantificato in € 70.000,00, nelle
more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla
normativa di riferimento.
4. Alla luce delle considerazioni
che precedono, il Collegio sospende il giudizio
relativamente al danno all’immagine e condanna i
convenuti al risarcimento a favore della Comunità
montana Gelbison e Cervati. di € 30.000,00, da
ripartirsi in parti eguali (€ 5.000,00 ciascuno), oltre
rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale
decorrenti dal deposito della decisione e fino al
soddisfo, La decisione sulle ulteriori spese è rinviata
alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Campania:
respinge le eccezioni di
inammissibilità e di nullità dell’atto di citazione;
sospende la decisione nel
merito del giudizio n. 59231 per quel che concerne la
domanda risarcitoria sul danno all'immagine di €
70.000,00 arrecato alla Comunità montana Gelbison e
Cervati in quanto pende questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 17, comma 30 ter, del
decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 3
agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, periodi secondo e
terzo e quarto;
condanna i convenuti A_
Vincenzo, C_ Giovanni, DI G_ Luigi, DE V_ Adriano, M_
Fabio, R_ Valerio al risarcimento del danno di €
30.000,00, in parti eguali (€ 5.000,00 ciascuno), a
favore della Comunità montana Gelbison e Cervati, oltre
rivalutazione monetaria, e interessi legali decorrenti
dalla data di deposito della presente decisione fino al
soddisfo.
Spese di giudizio al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella camera
di consiglio del giorno 9 novembre 2010.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Massimo Balestieri) (Fiorenzo
Santoro)
Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Giuseppe Volpe). |