Ufficio del Giudice di
Pace di Eboli R.G. _____/2011
Il Giudice di Pace dott.
Luigi Vingiani, sciogliendo la riserva di cui
all’udienza del ____________ preliminarmente osserva:
-
Per quanto concerne
l'ammontare della somma da restituire all’attrice, è
necessario rifarsi ai principi fondamentali di cui
all'art. 115 c.p.c., il quale stabilisce che "salvi
i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della domanda le prove proposte dalle
parti o dal pubblico ministero". Può tuttavia senza
bisogno di prova porre a fondamento della decisione
le nozioni di fatti che rientrano nella comune
esperienza. Da tale norma, quindi si enucleano: 1)
il principio della c.d."verificazione del fatto"; 2)
il principio dispositivo della prova.
-
Il processo è una
costruzione razionale che raccorda il c.d. "noto"
con il c.d. "ignoto" mediante i mezzi di prova. E
ciò si fonda su una prova analitica dei fatti e
sulla valutazione dei medesimi con argomenti
controllabili e socialmente accettabili. Il giudice,
quindi, deve ancorare la propria decisione a fatti
provati e, quindi, verificati mediante appositi
mezzi istruttori; può, cioè, pronunziarsi
positivamente circa l' esistenza di un fatto solo se
l'ha verificata. Va aggiunto che il fatto deve
formare oggetto di verificazione nel contraddittorio
delle parti. Il giudice, insomma, deve essere
massimamente attento nell'attuazione delle garanzie
delle parti e della tutela del principio del
contraddittorio.
-
Collegato al
principio della verificazione, si pone il principio
dispositivo in ordine alla prova che è uno dei
fondamenti della sua acquisizione ed è pure
contenuto nel richiamato art. 115 c.p.c.
-
La prova, intesa
quale strumento di conoscenza del fatto, è tesa a
raccordare l'ignoto con il noto. Nella utilizzazione
della prova vanno salvaguardate sia l'esigenza di
assicurare la terziarietà ed imparzialità del
giudice e sia l'esigenza di evitare l'ingresso della
conoscenza privata del giudice in ordine ai fatti di
causa , conseguita fuori dal processo e, quindi,
fuori del contraddittorio delle parti.
-
L'afflusso della
prova al processo, necessaria al giudice per
decidere, avviene o ad iniziativa di chi porta la
prova stessa nel giudizio e discrezionalmente decide
se essa necessiti o meno alla decisione, oppure di
chi si adopera perché essa (prova) vi pervenga; in
altri termini i principi che possono regolare l'
acquisizione nel giudizio dei vari mezzi di prova
sono due: 1) quello dispositivo ( o della
disponibilità della prova), secondo il quale le
prove sono acquisite al processo esclusivamente ad
iniziativa delle parti; 2) quello inquisitorio per
cui le prove sono acquisite non solo ad iniziativa
della parti ma anche ad iniziativa del giudice. La
scelta tra un sistema o l'altro dipende da
considerazioni di ordine generale o di principio del
legislatore; valutazioni di efficienza del modello
processuale conducono a delineare in concreto anche
un terzo principio, che è poi, quello adottato dal
nostro ordinamento, frutto di una mutua integrazione
dei due principi.
-
Deve respingersi
l'usuale affermazione secondo la quale il processo
civile non tende alla ricerca della c.d. "verità
sostanziale" o materiale, restando appagato dalla
c.d. "verità formale". A parere di questo giudice,
fine della giurisdizione, tanto penale che civile, è
chiaramente indicato dall'art. 101 della
Costituzione e consiste nell' "AMMINISTRARE LA
GIUSTIZIA".
-
Anche il giudice
civile, quindi, deve ricercare la verità
sostanziale, pur se non in assoluta libertà, ma con
una serie di vincoli costituiti dalla disciplina non
solo sostanziale, ma anche processuale delle prove,
anche con riferimento al libero convincimento.
-
Il giudice, quindi,
deve ricostruire il vero mediante una prova
analitica dei fatti e una valutazione controllabile
ed accettabile; egli nell'usare i mezzi di prova per
la ricostruzione della verità deve seguire
determinate regole, con piena consapevolezza dei
contenuti e dei limiti del propri poteri. E il
principio sancito dall'art. 115 c.p.c. costituisce
un equilibrio tra quello inquisitorio e quello
dispositivo nel senso che, oltre alle parti,
conferisce al giudice l'iniziativa nella ricerca
della prova, fermi restando l'impulso e l'iniziativa
probatoria delle parti.
-
Nel nostro sistema
processuale il giudice ha una iniziativa di ricerca
della prova che esclude l'utilizzazione della
conoscenza privata ed invece concerne fonti
materiali di prova che: sono notorie; che emergono
dal contraddittorio delle parti nel giudizio; che
emergono da altre prove regolarmente acquisite. La
parte, insomma, non ha il monopolio delle prove
anche se la stragrande maggioranza delle stesse
viene acquisita su istanza di parte.
-
Se il potere
istruttorio è esercitato dal giudice nel pieno
rispetto del contraddittorio, senza cioè utilizzare
la "conoscenza privata", non si comprende il perché
il giudice non potrebbe servirsi "ex officio"
di consulenza tecnica (artt. 61 e 191 c.p.c. );
oppure di ordinare l'esibizione di scritture
contabili (art. 2711 c.c.); di ispezioni di persone
e cose (art. 118 c.p.c.); di riproduzioni (art. 261
c.p.c.); di testimonianze (art. 257 c.p.c.) ); di
richieste di informazioni alla pubblica
amministrazione (art. 213 c.p.c.) e così via.
Alla luce di detti
principi e passando al caso in esame si ritiene corretta
l' ordinanza emessa dal giudice con la quale si ordina
alla banca convenuta di esibire e produrre, ex art. 210
c.p.c., alcuni documenti ad integrazione di quelli
prodotti dall’attrice, perché emessa nel rispetto della
legge e, soprattutto, nel rispetto del contraddittorio e
tende alla ricerca della verità.
Inoltre, non va
sottaciuto che a norma dell'art. 116, 2° comma e 118 2°
comma c.p.c., è fatta salva per il giudice la
possibilità di valutare come argomento di prova il
contegno di colui che si rifiuti di ottemperare alla
disposta ispezione o di produrre la documentazione
richiesta, invocando ragioni diverse dalla causa di
ammissibilità (Cass. 19/12/1994 n. 9839; Cass.
27/03/1996 n. 2760), com'è appunto quello di invocare
una disposizione di carattere interno tra banca e
cliente (art. 119 T.U.L.B.).
La S.C. al riguardo,
ribadisce che: "L'ordine di esibire documentazione può
essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo
riguardo ad "atti necessari al processo", ovvero
concernenti la controversia (art. 210 c.p.c. e, per i
libri d'impresa, art. 2711 c,.c.) e, quindi, solo per
atti specificamente individuati o individuabili, dei
quali sia noto od almeno assertivamente indicato un
preciso contenuto, influente per la decisione della
causa. (Cass. 13/06/1991 n. 6707).
E nel caso di specie
sono ben individuate ed individuabili le operazioni
concernenti il contratto di conto corrente bancario
stipulato dall’attrice nel _________ ed estinto
nell'anno _____.
In proposito, la S.C. ha
,peraltro, sancito che "con riguardo ai fatti
riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni ed
esperienze tecniche, la consulenza può assurgere anche a
fonte oggettiva di prova, come strumento necessario
all'accertamento ed alla descrizione dei fatti medesimi,
oltre che alla loro valutazione". Ed ancora: "La
consulenza tecnica, se è generalmente disposta per
fornire al giudice la valutazione di fatti già
probatoriamente acquisiti, può tuttavia costituire fonte
oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento,
oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento
di situazioni di fatto rilevabili solo con ricorso a
determinate cognizioni tecniche" (Cass. 1881/84 ; Cass.
n. 2629/90, Cass. n. 2514/95).
In definitiva la
Consulenza tecnica consiste nell'offrire all'attività
del giudice, in tutti i suoi aspetti, compresi gli
apprezzamenti di altre prove nonché le argomentazioni
presuntive, l'ausilio di cognizioni tecniche che il
giudice di solito non possiede.
Con la sua attività il
consulente integra l'attività del giudice principalmente
nel delicato e fondamentale momento dell'accertamento
dei fatti (giudice -organo di istruzione) e ben può
integrare anche l'attività di decisione (giudice -
organo decisorio).
Con la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 9522 del 4/11/96, è stato
sancito che il giudice può affidare al Consulente
tecnico non solo l' incarico di valutare i fatti da lui
stesso accertati o dati per esistenti, ma anche la
valutazione dei fatti stessi e la indicazione delle
regole tecniche.
L'unico divieto imposto
al C.T.U. è quello della qualificazione giuridica dei
fatti.
Infine, la Suprema Corte
con sentenza n. 2086 del 07/03/1997 ha ritenuto che
"indipendentemente da una formale e corretta richiesta
di parte, il giudice ha il potere di disporre
l'ispezione dei locali nei quali possono essere
depositati i documenti la cui acquisizione sia
necessaria per la decisione della domanda e/o di
chiederne l'esibizione, al fine di estrarre dalla
documentazione stessa le registrazioni utili a risolvere
la controversia. Il giudice del merito può valersi anche
della collaborazione di un consulente tecnico-contabile,
il cui contributo può risultare indispensabile per
individuare e ricercare la documentazione necessaria
nonché per interpretare i dati emersi - posto che, ai
sensi dell'art. 194 c.p.c., nell'espletamento del suo
incarico, al consulente compete di chiedere chiarimenti
alle parti o assumere informazioni ai terzi".
In considerazione di
tutto quanto sopra esposto, il giudicante ritiene che
sarebbe ingiusto, non rispondente al vero e soprattutto
non avere amministrato la giustizia, volere ritenere
provata la domanda, solamente sulla scorta della
documentazione prodotta dall’attrice, vale a dire solo
parzialmente, come sostenuta dalla banca convenuta,
senza tener conto dell' intero periodo del contratto
intercorso tra le parti in causa.
Ciò posto il Giudice di
pace, ritenuta l’opportunità di acquisire la
documentazione relativa al rapporto per cui è causa, e
di avvalersi di ctu tecnico contabile, nomina C.t.u. il
perito______________________________________________________con
studio in________________________alla
via_____________________________________;
Visti gli atti di causa
ed i documenti prodotti, conferisce al C.t.u. l’incarico
di rispondere con relazione scritta ai seguenti quesiti:
-
Calcoli il C.t.u.,
previo esame della documentazione relativa la
rapporto di conto corrente per cui è causa , il
saldo passivo del conto applicando il tasso di
interessi convenzionalmente pattuito e le successive
variazioni ed operando la capitalizzazione degli
interessi debitori nella misura pattuita o in quella
in concreto applicata dall’Istituto. Nel caso in cui
gli interessi non siano espressamente convenuti il
C.t.u. formuli un calcolo aggiuntivo applicando il
tasso legale;
-
Ricalcoli il C.T.U.,
il medesimo saldo di cui sopra, applicando la
capitalizzazione annuale degli interessi debitori ed
ancora non applicando alcuna capitalizzazione;
-
Accerti il C.t.u. se
dal contratto di C/C risultino espressamente
convenute e quantificate “commissione massimo
scoperto” e “spese” ; nel caso in cui non siano
convenute escluderle dal calcolo;
-
Nel caso in cui il
C.t.u. rilevi la mancanza di convenzione sulla
antergazione o postergazione della valuta rispetto
alla singola operazione applichi il principio della
valuta effettiva facendo riferimento alla data
effettiva in cui la banca ha acquisito o perduto la
disponibilità di denaro.
-
Accerti il c.t.u. il
tasso effettivo globale medio annuo applicato
dall’istituto bancario convenuto, tenuto conto
oltrechè del tasso applicato, anche delle eventuali
commissioni di massimo scoperto e delle spese, ad
eccezione di quelle per imposte e tasse.
-
Accerti il c.t.u.,
per la durata del rapporto successiva al 25.3.1996,
data di entrata in vigore della legge 7.3.1996 n.108
, se il tasso effettivo - come calcolato al quesito
precedente – rientri nei tassi soglia periodicamente
invidiati con decreto ministeriale; nel caso che il
tasso applicato sia superiore al tasso soglia voglia
il c.t.u. ricalcolare il saldo, di cui ai quesiti 1
e 2 sostituendo al tasso applicato quello
legale,ovvero quello rientrante nel limite massimo
del tasso soglia , ovvero nessun tasso.
Rilevato che non tutta
al documentazione relativa al rapporto per cui è causa
risulta prodotta dal creditore, Ordina ai sensi dell’art.210
c.p.c. all’Istituto di Credito convenuto di esibire e
produrre in copia al C.t.u. - su richiesta di questi -
tutta la documentazione relativa al rapporto per cui è
causa ,che verrà acquisita al fascicolo di ufficio.
Vista la complessità dei
quesiti, autorizza il c.t.u. ad operare in assenza
dell’Ufficio, ad avvalersi dell’operato di un
collaboratore con mansioni tecnico esecutive, ad
utilizzare il mezzo proprio con esonero di
responsabilità per l’Amministrazione, ad accedere sui
luoghi di causa, ad esaminare il fascicolo processuale e
le produzioni di parte ed estrarne copia.
Rimette la causa sul
ruolo per l’udienza del __________________
Si comunichi alle parti
costituite ed al c.t.u. anche a mezzo fax.
Eboli 13.4.2011
Il Giudice di Pace
(Avv. Luigi Vingiani)
|