Manuela Veronelli
Documenti e
Approfondimenti- Consiglio di Stato,
Sezione 5, Sentenza del 09-12-2008, n. 6121
Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Milano, Sezione 1,
Sentenza...
Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia - Bari, Sezione 1, Sentenza del
...
Tutti i documenti e gli
approfondimenti
Diritto di accesso agli atti
amministrativi - Gara di appalto – Richiesta di accesso
da parte di una ditta che non ha partecipato alla gara –
Rapporto tra l. 241/90 e d.lgs. 163/2006 – Interesse
all’accesso – Non sussiste.
Il diritto di accesso agli atti non
può atteggiarsi al pari di un sindacato generalizzato
dell’attività amministrativa nell’ambito di una
procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente
estranei, anche quanto tale diritto venga esercitato per
proporre un ricorso in giudizio.
Il caso
Il caso riguarda il ricorso
proposto dalla Società Arval Service Lease Italia S.p.a.
per l'annullamento del silenzio-rigetto sulla domanda di
accesso agli atti di gara formulata dalla stessa nei
confronti di Poste Italiane S.p.a., la quale aveva
bandito e aggiudicato una procedura aperta per la
stipula di un Accordo quadro per la fornitura di 16.640
veicoli, da utilizzare per il trasporto e il recapito
dei prodotti postali.
La società Arval, pur non avendo
partecipato alla gara, riteneva infatti di essere
titolare di un interesse qualificato all’accesso, in
qualità di primaria operatrice nel settore della
locazione a lungo termine di veicoli senza conducente,
aspirando, alla rinnovazione della procedura concorsuale
ed alla partecipazione a seguito di rinnovazione della
gara.
La decisione
Il TAR Lazio, nel rigettare il
ricorso avverso il silenzio-rigetto sulla domanda di
accesso della società Arval, ha evidenziato la
peculiarità delle regole fissate dall'articolo 13 del
codice dei contratti che, premesso un generale rinvio
alle norme di cui alla l. n. 241/90 s.m.i., si pone come
lex specialis rispetto alle previsioni di quest'ultima.
Il co. 6 dell'art. 13, in particolare, attribuisce
l’interesse all’accesso agli atti al solo "concorrente"
che lo chieda "(...) in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto nell’ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso (...)”. Diversamente,
la disciplina dettata dall'art. 24, co. 1, lett. b)
della legge sul procedimento amministrativo prevede la
possibilità di esercitare il diritto di accesso per
tutti coloro che abbiano una "situazione giuridicamente
rilevante" e, nei casi in cui l'accesso sia escluso ai
sensi del co. 7, tale diritto comunque prevale qualora
sia necessario "(...) per curare o per difendere i
propri interessi giuridici (...)", con una formulazione
quindi ben più ampia rispetto a quella di cui al co. 6,
dell'art. 13.
Si segnala, tuttavia, come la
richiesta di accesso di cui all'art. 13, co. 6 si
riferisca in realtà a due fattispecie peculiari,
enucleate al co. 5, lett a) e b), che riguardano
documenti, esclusi dall'accesso, in quanto contenenti
informazioni riservate o segreti tecnici e commerciali
fornite dagli offerenti nell'ambito della procedura
concorsuale. Di conseguenza, è da ritenersi che la
limitazione all'accesso al solo "concorrente" stabilita
dall'art. 13, co. 6 sia in realtà connessa alla
specificità del settore in cui è collocata tale norma,
ovvero nel settore degli appalti, nel quale assume
particolare rilievo il principio della concorrenza e
della libertà di impresa.
Il Collegio, nel rigettare il
ricorso proposto dalla società Arval, ha sottolineato
altresì che la richiesta del cui diniego non poteva
essere accolta anche sotto un diverso profilo.
L’art. 24, co. 3 della l. n. 241/90
s.m.i., infatti, stabilisce in via generale che "(...)
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni (....)". Il principio di trasparenza
amministrativa, che ispira tutta la disciplina in
materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e che permane dunque anche quella
speciale di cui all'art. 13 Dlgs. n. 163 del 2006 s.m.i.
nel settore degli appalti pubblici, dunque, trova un
preciso limite nella necessità di garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione, così come
stabilito all'art. 97 Cost. Nel caso in specie, ad
esempio, permettendo alla società Arval di accedere agli
atti di una procedura di gara, rispetto alla quale era
rimasta volontariamente estranea, sarebbe stato
consentito a quest'ultima di svolgere, senza alcun
diritto, un sindacato generalizzato sull'attività svolta
da Poste italiane s.p.a. nel corso della procedura di
gara.
Rassegna di giurisprudenza sul tema
del Diritto di Accesso agli atti di gara
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Appalti pubblici: diritto di
accesso - Appalti pubblici - Diritto di accesso -
Discplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006
- Peculiarità rispetto alla disciplina prevista
dall'art. 24 della Legge n. 241 del 1990 - Impossibilità
di adoperare lo strumento dell'accesso per perseguire
una generica attività informativa ed esplorativa
sull'attività amministrativa.
Il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
trova apposita disciplina nell'ambito del D.Lgs. n. 163
del 2006 ed, in particolare, nell'art. 13 che, premesso
un generale rinvio alle norme di cui alla L. n. 241 del
1990, indica una disciplina che diverge da quest'ultima
per alcuni profili, evidenziando previsioni peculiari,
e, dunque, speciali rispetto a quelle di cui all'art. 24
della citata legge. In tal senso, si evidenzia come il
predetto art. 13 consente l'accesso agli atti coperti da
segreti tecnici e commerciali, contenuti nelle offerte,
riservandolo, però "al concorrente che lo chieda in
vista della difesa in giudizio dei propri interessi in
relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso". Orbene, al di là della peculiarità della
disciplina dell'accesso in materia di contratti
pubblici, l'istanza ostensiva di cui all'art. 24 della
L. n. 241 del 1990 non deve comunque costituire uno
strumento surrettizio di sindacato generalizzato
sull'azione amministrativa, non potendo lo strumento
dell'accesso essere adoperato per perseguire una
generica attività informativa ed esplorativa. Ne
consegue che il diritto di accesso agli atti
amministrativi non può estendersi ad un sindacato
generalizzato dell'intera attività nell'ambito di una
procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente
estranei, come verificatosi nel caso di specie, mediante
l'enunciazione di un interesse meramente esplorativo, e
privo dell'indicazione di alcun principio di prova in
ordine alle illegittimità che si sarebbero perpetrate, e
che diverrebbero eventualmente concrete solo dopo un
monitoraggio dell'intera attività amministrativa volto
alla ricerca di possibili imperfezioni, irregolarità od
anomalie, ab origine solo ipotizzate ma non suffragate
da concreti elementi.
T.a.r. Lazio, Roma, Sentenza 10
maggio 2011, n. 4081
Pubblica Amministrazione - Accesso
a documenti amministrativi - Esercizio del diritto -
Ambito di operatività.
Ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6,
d.lg. 12/4/2006 n. 163 non è consentito l'accesso alla
documentazione posta a corredo dell'offerta presentata
dall'impresa risultata aggiudicataria a conclusione di
una gara pubblica ove questa abbia dichiarato che
sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o
commerciale, ed il richiedente non ha dimostrato la
concreta necessità di utilizzare tale documentazione in
uno specifico giudizio.
Consiglio di Stato, Sezione 5,
Sentenza 9 dicembre 2008, n. 6121
Giustizia amministrativa - Appello
contro le decisioni dei Tribunali amministrativi
regionali - Appello contro le ordinanze in materia di
accesso ai documenti - Limiti.
In tema di impugnazione
dell'ordinanza che decide sul ricorso in materia di
accesso ai documenti in corso di causa occorre
distinguere tra ordinanze che si pronunciano sul
ricorso, accogliendolo o respingendolo in relazione ai
presupposti inerenti all'accesso in quanto tale, e
ordinanze che respingono il ricorso perché ritengono i
documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in
corso, nel senso che l'ordinanza che decide sul ricorso
in corso di causa è appellabile sia nel caso in cui il
giudice escluda l'accessibilità sulla base della
ritenuta carenza dei presupposti previsti dalla
disciplina dell'accesso, sia nel caso in cui il giudice
accolga la domanda di accesso ritenute sussistenti le
condizioni legittimanti l'ostensione senza passare al
vaglio della pertinenza dei documenti in relazione al
giudizio in corso; invece, nel secondo caso l'ordinanza
ha natura istruttoria e non è quindi appellabile.
Consiglio di Stato, Sezione 5,
Sentenza 9 dicembre 2008, n. 6121
Appalti - Accesso agli atti -
Impresa aggiudicataria - Offerta tecnica.
Sussiste, in capo al concorrente
escluso da una gara d'appalto, il diritto di accedere
agli atti di gara relativi all'offerta tecnica prodotta
dall'impresa aggiudicataria, al fine di proporre ricorso
avverso il provvedimento di aggiudicazione, ciò in
quanto, dal combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 163/06 (Codice dei contratti) e della L. n. 241/90,
nelle pubbliche gare va riconosciuto il diritto di
accesso all'intera documentazione, nonché alle
informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle
offerte, nell'ipotesi in cui l'accesso sia finalizzato
all'esercizio del diritto di difesa; pertanto
quest'ultima, secondo la disciplina vigente, prevale
rispetto all'obbligo di garantire il diritto alla
riservatezza. Tale conclusione, conforme alla
giurisprudenza ormai consolidata, trova ragione nel
fatto che la partecipazione ad una gara comporta che
l'offerta tecnico progettuale esula dalla sfera di
dominio riservata dell'impresa, ponendosi sul piano
della valutazione comparativa rispetto all'offerta delle
altre concorrenti; ne consegue che la concorrente non
aggiudicataria può accedere senza ostacoli alla
documentazione relativa alle offerte presentate, in
vista della tutela dei propri interessi.
T.a.r. Puglia, Bari, Sezione 1,
Sentenza 27 maggio 2010, n. 2066 |