La
ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo
della demolizione e successiva ricostruzione del
fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il
nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello
preesistente .
In relazione alla previsione di cui all’art. 31, comma
1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – il
quale definiva lavori di ristrutturazione edilizia
"quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi impianti" - la giurisprudenza
aveva ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma
avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia
comprendeva anche la demolizione seguita dalla fedele
ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione
assicurasse la piena conformità di sagoma, di volume e
di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto e
venisse, comunque, effettuata in un tempo
ragionevolmente prossimo a quello della demolizione
(cfr. fra le tante, Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2000 n.
1906).
È poi intervenuto, a definire siffatto intervento
edilizio, l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che,
nel testo originario, menzionava il criterio della
"fedele ricostruzione" come indice tipico della
tipologia di ristrutturazione edilizia consistente nella
demolizione e ricostruzione.
Per effetto, poi, della normativa introdotta dall'art. 1
del D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, il vincolo della
fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi
ulteriormente il concetto della ristrutturazione
edilizia, che, per quanto riguarda gli interventi di
ricostruzione e demolizione ad essa riconducibili, resta
distinta dall'intervento di nuova costruzione per la
necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno
nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito (cfr.
Cons.
St., Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4011; Cons. St., V, 30
agosto 2006, n. 5061).
In altri termini, come da ultimo ribadito (cfr. Cons.
St., Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2180) la ristrutturazione,
se può spingersi fino all'estremo della demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in
tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere
del tutto fedele a quello preesistente .
Nel caso di specie, se così è deve escludersi che
l’edificio realizzato con il permesso di costruire possa
in alcun modo essere ricollegato al precedente,
essendosi trattato della realizzazione di una nuovo
edificio, distinto e diverso dal precedente, sicché si è
prodotta una soluzione di continuità fra i due edifici.
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