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Quando e' lavoro a progetto?Al vaglio della Corte d'appello di Brescia un contratto di lavoro a progetto certificato- (Sentenza Corte d'appello Brescia 22/02/2011, n. 70)-Ipsoa.it

 

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D. Morena Massaini

La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi su una vertenza relativamente ad un rapporto di lavoro a progetto certificato intercorso nel 2008, coglie l'occasione per enunciare le caratteristiche proprie di tale tipologia contrattuale che la differiscono dal rapporto di lavoro subordinato.

La vicenda processuale verte su un contratto di lavoro a progetto certificato (da una competente commissione di certificazione) dichiarato nullo in prima istanza e convertito così in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive e della retribuzioni maturate successivamente alla costituzione in mora. In particolare, dalla lettura della sentenza emerge quanto segue:

- Pur trattandosi di un contratto certificato a norma del D.lgs. n. 276 del 2003, la Corte ritiene che cio’ non sia vincolante per jl giudizio e che non resti pressoche’ nulla di tale certificazione una volta espunte le affermazioni di pura valutazione in parte ripetitive di quanto affermato nel contratto certificato, ma non indicative delle reali circostanze che possono essere dirimenti per la qualificazione del rapporto di lavoro voluto dalle parti

- Non puo’ esistere autonomia del collaboratore nel decidere tempi e modi della prestazione, laddove quest’ultima sia predeterminata in modo tale da ridurre l’autonomia a margini di assoluta irrilevanza

- Dichiarazioni del collaboratore di non essere soggetto al potere disciplinare a gerarchico sono prive di valore qualora cio’ non trovi riscontro nelle reciproche obbligazioni

- In merito alla genuinità della volontà negoziale espressa dal collaboratore diretta alla instaurazione di un rapporto di lavoro a progetto e confermata nella richiesta (congiuntamente al datore di lavoro) di volere certificare il rapporto (avanzata dopo la costituzione del rapporto stesso), la Corte di Appello esprime qualche dubbio (il lavoratore – straniero - poteva avere avuto difficoltà di comprensione anche linguistica circa la portata della procedura di certificazione; la certificazione aveva riguardato contestualmente una pluralità di contratti a progetto). E in ogni caso, sottolineano i Giudici, la volontà delle parti deve trovare concreto riscontro nel contratto (di lavoro a progetto) che è stato concluso e attuato

- Costante è la posizione giurisprudenziale richiamata dalla Corte di Appello in base alla quale la volontà delle parti è si’ rilevante, ma non lo è nella misura in cui sia diretta solo alla qualificazione del rapporto a prescindere dal contenuto delle obbligazioni assunte: la natura del rapporto, a cui accedono tutele e norme inderogabili diverse, è materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Tanto premesso, la Corte d’Appello passa in rassegna le norme sul lavoro a progetto contenute nella cd. Riforma Biagi (artt. 61 ss.) e osserva che:

- Lo scopo della normativa e’ di vietare la costituzione di forme di collaborazioni coordinate a continuative atipiche. La legge ammette e prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, siano riconducibili a uno o piu’progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente, e gestiti dal collaboratore in autonomia in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con il committente e indipendentemente dal tempo impiegato per dare esecuzione all’opera;

- Essa riconosce, dunque, un unico tipo di rapporto di rapporto di lavoro non subordinato definito attraverso le caratteristiche di oggetto e modalità della prestazione:

oggetto: si deve trattare di un progetto specifico (ovvero piano ideato, oggettivamente apprezzabile, in funzione di uno scopo da realizzare) o un programma di lavoro o una fase di lavoro (specifici) per il perseguimento di un risultato; la prestazione deve essere altresì delimitabile sul piano temporale

modalità: devono consistere in una gestione autonoma della prestazione in funzione del risultato, nel rispetto, come detto, del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato;

- Circa la determinazione del corrispettivo dovuto, l’art. 63 del D.lgs. n. 276 pone sicuramente problemi di applicazione atteso il contenuto del tutto generico della norma. Tuttavia, secondo la Corte d’Appello il riferimento ai compensi dei lavoratori autonomi (intesi come categoria ex art. 2222 c.c.) rende esplicito che il termine di paragone (per determinare il compenso al collaboratore) siano i piccoli imprenditori o soggetti che hanno un’organizzazione propria.

- Assume rilevanza per la definizione della controversia la circostanza che l’attività oggetto del contratto fosse un servizio specifico facente parte dell’oggetto sociale della società e della sua ordinaria attività d’impresa (il collaboratore si occupava della distribuzione e consegna di prodotti editoriali per il committente – impresa costituita in forma di società cooperativa con attività di trasporto merci per conto terzi -)

- Viene accertata l’esistenza di un compenso di tipo “orario”, sia pure stabilito in maniera cumulativa per piu’ di 6 ore e in assenza di altri elementi che deponessero per una correlazione del compenso ad elementi diversi dalla presenza

- I Giudici valutano, infine, assente una correlazione tra il progetto e il risultato.

Pertanto, la Corte d’Appello ritiene che il contratto a progetto sia nullo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 ss cit. in quanto diretto alla costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in spregio alle citate norme. Ne consegue che, per legge, un simile rapporto sia da intendersi di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.

La Corte è dell’avviso che la normativa sul lavoro a progetto non contenga una mera presunzione di subordinazione, ma attui una vera e propria riqualificazione del rapporto in difformità con quanto dalle parti dichiarato. Sono così disconosciuti interessi delle parti che diano luogo a dichiarazioni negoziali elusive della normativa e a forme di occupazione precaria.

Grava sul datore di lavoro provare l’esistenza di un diverso rapporto, onere che è circoscritto alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.. E quanto fornito e affermato dalla società cooperativa non depone affatto per l’esistenza di un contratto d’opera. Infine, la Corte dichiara che la conversione opera a favore della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo determinato, in quanto di tale ultima fattispecie contrattuale (disciplinata dal D.lgs. n. 368 del 2001) mancano i presupposti, anche di forma, non essendo indicata alcuna causale per l’apposizione del termine.

 

 

 

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