A cura di Avv. Nicolavito Poliseno
da Bari (BA).
Commento:
La massima
La compensazione delle spese di
giudizio, fattispecie prevista dall’art. 92 co.2 c.p.c.,
come richiamato dall’art.15 del D.Lgs.546/92, deve
essere adeguatamente motivata nelle ragioni gravi ed
eccezionali che la giustificano, non essendo sufficiente
la generica formula “ricorrono giustificati motivi per
compensare integralmente le spese del giudizio”.
La sentenza
La Comm. Trib. Provinciale di Bari
accoglieva il ricorso spiegato dal contribuente avverso
una cartella di pagamento avente per oggetto le maggiori
somme a titolo di iva, irap, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente eccepiva in primis la
nullità della cartella in quanto il prodromico avviso di
accertamento non gli era mai stato notificato giacché,
verosimilmente, la cartella impugnata scaturiva da un
accertamento notificato direttamente alla società di cui
lo stesso era socio accomandante.
In conseguenza evidenziava la
propria carenza di legittimazione passiva non potendo il
medesimo essere chiamato a rispondere solidalmente ed
illimitatamente delle imposte e sanzioni della società e
comunque nelle more del giudizio produceva i modelli f24
con cui dava atto di aver versato l’imposta accertata
“per trasparenza” nei soli suoi confronti.
Le predette eccezioni venivano
accolte dal Collegio il quale, però, pur annullando
l’atto impugnato, disponeva la compensazione delle spese
processuali.
Ciò posto, il contribuente
sollevava in sede di gravame l’illegittimità della
pronuncia di primo grado nella parte relativa alle spese
processuali poiché, nonostante la pacifica soccombenza
dell’Ufficio, la Ctp non aveva esplicitato alcuna
ragione atta a giustificare la compensazione delle
spese. Questa, infatti, doveva ritenersi priva di
fondamento in virtù del fatto che l’art.15 comma 1,
secondo periodo del D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che
«la Commissione tributaria può dichiarare compensate in
tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, co.2,
del c.p.c., ovvero nei casi di soccombenza reciproca o,
previa esplicita motivazione, qualora concorrano altre
gravi ed eccezionali ragioni».
Ed invero, proprio l’incongruenza
tra i motivi posti a fondamento della sentenza di
accoglimento e la decisione di integrale compensazione
delle spese hanno legittimato i giudici della Regionale
ad accogliere l’appello spiegato dal contribuente
vittorioso nel primo grado di giudizio.
Difatti, secondo il Collegio
pugliese, la commissione provinciale nel pronunciarsi
sulle spese processuali aveva erroneamente applicato
l’art.92 del c.p.c. nella parte in cui prevede la loro
compensazione senza tuttavia fornire alcuna motivazione
e limitandosi ad utilizzare la generica formula
“ricorrono giustificati motivi per compensare
integralmente le spese del giudizio”.
Richiamando l’indirizzo espresso
dalle SS.UU. della Cassazione (pronuncia n. 20598/2008)
i giudici hanno spiegato che le ragioni giustificatrici
del provvedimento di compensazione delle spese devono
essere chiaramente e inequivocabilmente desumibili nel
complesso della motivazione adottata. Per l’effetto,
l’obbligo motivazionale relativo alle spese deve
ritenersi assolto qualora la motivazione della sentenza
contenga considerazioni giuridiche o di fatto idonee a
giustificare la regolazione delle spese. Ne discende che
la decisione deve considerarsi priva di motivazione
qualora contenga la tautologica affermazione secondo cui
“sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio”.
Inoltre, ha concluso la Ctr, la
vicenda decisa in primo grado non poteva neanche farsi
rientrare in quel ventaglio di casi quali l’obiettiva
incertezza sulla fattispecie oggetto della controversia
o la complessità della vertenza, o ancora la novità
della questione, tali da far sorgere quei giusti motivi
che legittimano la compensazione delle spese.
Breve commento
L’art. 15 del D. Lgs n. 546/92
dispone che la commissione tributaria può dichiarare
compensate in tutto o in parte le spese a norma
dell’art.92, co. II, c.p.c, secondo cui “se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o
per intero, le spese tra le parti”.
Pertanto, in assenza della
soccombenza reciproca delle parti, il Giudice deve
necessariamente motivare il provvedimento sulla
compensazione in modo puntuale indicando l’eccezionalità
delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
Ciò nonostante, è innegabile che
l’istituto compensativo abbia trovato nel sistema del
contenzioso tributario una larga e diffusa espressione e
ciò anche quando le questioni decise nelle aule
d’udienza risultano di pacifica soluzione.
Questo genere di pronunce, che
contengono la “tautologica affermazione secondo cui
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio”, secondo la ctr pugliese sono da
considerarsi prive di motivazione poiché in evidente
contrasto con quanto voluto dal legislatore con la
riforma dell’art.92 c.p.c. operata della L. 69/2009.
La stessa Agenzia delle Entrate,
inoltre, con la circolare n. 17/E del 31.03.2010 ha
chiarito che in relazione alla prassi della
compensazione delle spese, non può più ritenersi
sufficiente il rinvio alla nota formula “giusti motivi”
, ma è necessario includere nelle motivazioni della
sentenza quelle gravi ed eccezionali ragioni previste
dal citato articolo di procedura civile.
Se poi la controversia non rientra
neanche tra quelle ipotesi che la giurisprudenza
annovera tra “i giusti motivi” quali, ad esempio,
l’obiettiva incertezza delle questioni di diritto
trattate, l’assenza di una consolidata interpretazione
giurisprudenziale di una norma o l’intervenuto mutamento
della giurisprudenza nel corso del processo, è ancor più
evidente che il richiamo ai giusti motivi appare
talmente inconsistente da legittimare la parte
vittoriosa ad appellare la pronuncia in riferimento a
quella specifica doglianza che sorge proprio
dall’evidente incongruenza tra i motivi posti alla base
della sentenza vittoriosa e la decisione apodittica di
compensare integralmente le spese di giudizio poiché,
troppo spesso la compensazione delle spese avviene senza
una esplicita motivazione, ritenendo erroneamente che la
stessa la si possa ricavare implicitamente nella parte
della sentenza relativa allo svolgimento del processo o
alla motivazione del dispositivo. |