Commento:
“Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del
diritto alla salute dell’attrice, si da impedirle
normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del
diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con
la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad
un aspetto fondamentale della persona, comporta
conseguenze dannose risarcibili […] ai sensi dell’art.
2059 cod. civ., avendo esse carattere patrimoniale”
discostandosi, in quest’ultima specificazione, dai
precedenti analoghi (sentenze n. 6607/1986, n.
4671/1996, n. 8305/1996).
Ne consegue che il danno in parola è risarcibile ex art.
1223 c.c. “pur sofferto da soggetto diverso da colei che
ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale
dell’illecito, secondo il criterio della regolarità
causale”.
Cassazione: va risarcito il marito se dopo incidente la
moglie non può avere rapporti sessuali
……………………
Se la moglie, in seguito ad un incidente, non può più
avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il
marito. È questo il contenuto della sentenza n. 13179,
depositata il 16 giugno 2011 con cui la terza sezione
civile ha confermato la sentenza dei giudici di
territoriali di secondo grado con cui era stato
riconosciuto il risarcimento del danno patito dalla
moglie anche in favore del marito della vittima
dell'incidente. Nella parte motiva della sentenza, gli
Ermellini hanno infatti spiegato che "il fatto illecito,
al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute
dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali,
è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere
rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale
diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della
persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai
sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la
risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc,
pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito
le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito,
secondo il criterio della cosiddetta "regolarità
causale".
- Autore: Luisa Foti-Cataldi.it |