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- Cassazione: va risarcito il marito se dopo incidente la moglie non può avere rapporti sessuali (Studiocataldi.it) - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 giugno 2011, n. 13179-Commento-Guidelegali.it

 

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A cura di Avv. Angelo Forte da Modugno (BA).

 

 

 

 

 

Commento:
“Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell’attrice, si da impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili […] ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere patrimoniale” discostandosi, in quest’ultima specificazione, dai precedenti analoghi (sentenze n. 6607/1986, n. 4671/1996, n. 8305/1996).
Ne consegue che il danno in parola è risarcibile ex art. 1223 c.c. “pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della regolarità causale”.
Cassazione: va risarcito il marito se dopo incidente la moglie non può avere rapporti sessuali

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Se la moglie, in seguito ad un incidente, non può più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito. È questo il contenuto della sentenza n. 13179, depositata il 16 giugno 2011 con cui la terza sezione civile ha confermato la sentenza dei giudici di territoriali di secondo grado con cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno patito dalla moglie anche in favore del marito della vittima dell'incidente. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini hanno infatti spiegato che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".

 

  - Autore: Luisa Foti-Cataldi.it

 

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