Nell’ambito del procedimento di
concorso i titoli che il candidato intende sottoporre
alla valutazione della Commissione, onde ottenerne
l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella
sua piena disponibilità, di modo che non possono essere
attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati
a fronte di una prescrizione del bando che preveda un
onere di allegazione documentale a carico dei
concorrenti.
Premesso che la norma del bando del
bando di concorso pubblico costituisce lex specialis -
ciò comportando che la stessa deve essere pienamente
osservata dai partecipanti al concorso medesimo – si ha
altresì che, nell’ambito del procedimento di concorso, i
titoli che il candidato intende sottoporre alla
valutazione della Commissione, onde ottenerne
l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella
sua piena disponibilità, di modo che non possono essere
attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati
(anche se afferenti ad attività svolte presso la
medesima amministrazione che ha indetto il concorso), né
titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, a
fronte di una prescrizione del bando che preveda un
onere di allegazione documentale a carico del candidato.
E ciò a maggior ragione se si
considera che la commissione esaminatrice non è organo
ordinario dell’amministrazione (di modo che, facendo
parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere
intesa come depositaria dei relativi documenti), bensì
organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere
alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che
prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi
a questi ultimi, secondo criteri predefiniti.
N.
03659/2011REG.PROV.COLL.
N. 07929/2008
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 7929 del 2008, proposto da***
contro***
nei confronti di***
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO -
ROMA: SEZIONE I QUATER n. 04406/2008, resa tra le parti,
concernente SELEZIONE INTERNA PER VICE COMMISSARIO
PENITENZIARIO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 15 marzo 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi
per le parti gli avvocati Giovanni Ciaffi in
sostituzione di Nicola Putignano e Amedeo Elefante
(Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il sig.
Ciani Gennaro impugna la sentenza 16 maggio 2008 n.
4406, con la quale il TAR Lazio, sez. I-quater ha
rigettato il suo ricorso, proposto avverso il
provvedimento 2 settembre 2002, con il quale il Vice
Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
ha proceduto alla approvazione della graduatoria della
selezione per 45 posti di vice commissario penitenziario
del ruolo direttivo speciale del corpo di Polizia
penitenziaria, di cui 35 riservati ad ispettori capo e
10 ad ispettori superiori, in possesso di determinati
requisiti.
In primo grado, il ricorrente,
collocato al 36° posto della graduatoria con il
punteggio di 20,6, ha contestato la valutazione dei
titoli, poiché non si sarebbe tenuto conto del titolo,
da lui posseduto ed inquadrabile sub B4, rappresentato
dal comando di reparto per un periodo superiore a cinque
anni., ancorchè tale titolo non fosse stato allegato,
poiché lo stesso era comunque acquisibile
dall’amministrazione.
Secondo la sentenza appellata:
- la disposizione del bando che
prevede la necessità di allegare i titoli che si
intendono far valere nell’ambito di una procedura
concorsuale “risponde al principio di non aggravamento
dell’azione amministrativa” (laddove, in presenza di un
elevato numero di partecipanti, si allungherebbero
notevolmente i tempi, se l’amministrazione dovesse
procedere di ufficio all’acquisizione dei titoli),
nonché al principio della par condicio tra i concorrenti
“la cui realizzazione è assicurata in concreto
dall’onere, posto allo stesso modo in capo a tutti, di
produrre documentazione concernente detti titoli nel
termine perentorio, con la conseguenza che, in mancanza,
essi non possono costituire oggetto di valutazione da
parte dell’amministrazione”;
- la disposizione del bando, quale
lex specialis ed in virtù dei principi sopra enunciati,
prevale su disposizioni generali che impongono
all’amministrazione l’onere di acquisire documenti
relativi a atti, fatti e qualità in loro possesso.
Avverso tale decisione, vengono
proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, poiché “la
mancata allegazione della documentazione comprovante il
titolo dichiarato non è imputabile al ricorrente, ma
unicamente all’amministrazione convenuta, colpevole di
non aver aggiornato il ridetto foglio matricolare, in
violazione dell’art. 27 DPR n. 686/1957”; tale
illegittimità risalta ancor più alla luce dell’art. 43,
co. 1, DPR n. 445/2000, che inibisce alle
amministrazioni di richiedere atti o certificati
concernenti stati o qualità personali, “che siano
attestati in documenti già in loro possesso”, di modo
che “a fronte di una perentoria indicazione resa dal
concorrente all’amministrazione convenuta mediante una
significativa e puntuale motivazione . . . sorgeva
l’obbligo in capo all’amministrazione medesima di
compiere gli accertamenti del caso, senza per questo
ledere il principio della par condicio tra i concorrenti
o compromettere il buon andamento”;
b) error in iudicando; violazione
art. 18 l. n. 241/1990; poiché i principi desumibli da
tale norma “impongono una interpretazione dei bandi di
concorso coerente” con il citato art. 18, “sicchè una
volta che l’interessato dichiara il possesso del
requisito, incombe sulla stessa amministrazione l’onere
di acquisire i relativi documenti”.
Si è costituito in giudizio il
Ministero della Giustizia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All’odierna udienza, la causa è
stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve
essere, pertanto, respinto.
Occorre osservare che, a fronte di
una specifica prescrizione del bando (art. 3), che
prevede che i titoli che si intendono far valutare ai
fini dell’assegnazione del relativo punteggio devono
risultare dalla documentazione presentata con la domanda
di partecipazione, entro il termine perentorio previsto,
l’appellante non ha prodotto la documentazione
attestante il titolo di comando per un periodo superiore
a cinque anni, con conseguente mancata assegnazione del
relativo punteggio.
A fronte di ciò, non risulta
censurabile quanto statuito dal primo giudice, secondo
il quale la norma del bando (peraltro non oggetto di
impugnazione) costituisce lex specialis, e comporta che
la stessa deve essere pienamente osservata dai
partecipanti al concorso.
Ed infatti, nell’ambito del
procedimento di concorso, i titoli che il candidato
intende sottoporre alla valutazione della Commissione,
onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio,
rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non
possono essere attribuiti al candidato punteggi per
titoli non allegati (anche se afferenti ad attività
svolte presso la medesima amministrazione che ha indetto
il concorso), né titoli il cui possesso è indicato, ma
non documentato, a fronte, appunto, di una prescrizione
del bando che preveda un onere di allegazione
documentale a carico del candidato.
E ciò a maggior ragione se si
considera che la commissione esaminatrice non è organo
ordinario dell’amministrazione (di modo che, facendo
parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere
intesa come depositaria dei relativi documenti), bensì
organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere
alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che
prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi
a questi ultimi, secondo criteri predefiniti.
A fronte di ciò, non possono
trovare applicazione gli evocati articoli 43, co. 1, DPR
n. 445/2000 e, soprattutto, 18 l. n. 241/1990, proprio
in virtù della specialità del procedimento concorsuale e
della ragionevolezza di una previsione (il citato onere
di allegazione documentale) che è funzionale a tutelare
– come condivisibilmente affermato dalla sentenza
appellata – il principio di buon andamento
amministrativo (conseguente al celere svolgimento del
procedimento) e la par condicio tra i concorrenti.
In tale contesto, stante il mancato
rispetto dell’onere di allegazione documentale, non
assume alcun rilievo il lamentato mancato aggiornamento
dello stato matricolare dell’appellante da parte
dell’amministrazione.
Per le ragioni esposte, sono
infondati i motivi di impugnazione proposti e l’appello
deve essere rigettato, con conseguente conferma della
sentenza appellata.
Stante la natura della
controversia, sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando
sull’appello proposto da Ciani Gennaro (n. 7929/2008
r.g.), lo rigetta e conferma, pertanto, la sentenza
appellata.
Compensa tra le parti spese,
diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |