In ipotesi di procedimenti di tipo
concorsuale l’impugnazione inizialmente proposta,
avverso giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di
esclusione, deve successivamente estendersi agli
ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione
definitiva della graduatoria, determinandosi altrimenti
l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del
ricorso inizialmente proposto.
È principio di diritto generale
quello secondo cui - in caso di procedimenti di tipo
concorsuale - l’impugnazione inizialmente proposta,
concernente giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di
esclusione, deve successivamente estendersi agli
ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione
definitiva della graduatoria, determinandosi altrimenti
l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del
ricorso inizialmente proposto.
Fermo restando l’onere di
impugnazione immediata dell’esclusione o del giudizio di
non idoneità – quali atti endoprocedimentali di
carattere direttamente ed autonomamente lesivi –
sussiste, quindi, inequivocabilmente anche l’onere del
concorrente di impugnare (entro il termine di legge) il
provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale,
ossia la graduatoria finale.
Tale principio trova origine
essenzialmente nel rilievo che l’atto conclusivo del
procedimento concorsuale non può ritenersi travolto
dall’eventuale annullamento dell’esclusione.
Come noto, si può consentire alla
non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando
sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando
fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione –
consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel
senso che l’atto successivo si pone come inevitabile
conseguenza di quello precedente, perché non vi sono
nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del
destinatario dell’atto presupposto, né di altri
soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur
facendo parte della stessa sequenza procedimentale in
cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca
conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica
nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di
terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto
preparatorio non fa venire meno la necessità di
procedere ad una corretta impugnazione dell’atto finale,
pena la improcedibilità del ricorso.
Tanto accade, con riferimento ai
pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione –
determinata nei confronti di un candidato da un giudizio
di inidoneità espresso dalla commissione nominata per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici – e delibera
di approvazione della graduatoria finale, dove
quest’ultima non si pone, rispetto all’esclusione di uno
o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità
immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione
di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della
posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli
esclusi.
N. 05410/2011
REG.PROV.COLL.
N. 05572/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 5572 del 2010, già introdotto dinanzi al TAR
Sicilia e, in esito a regolamento di competenza,
trasmesso a questo Tribunale, proposto da***
contro***
per l'annullamento,
previa sospensione,
del verbale del 5 agosto 2009 nella
parte in cui la Commissione medica per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici degli aspiranti al concorso
pubblico per il reclutamento di 907 allievi agenti nella
Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio o in congedo, indetto con D.M. 21 novembre 2008
e pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 93 del
2009, ha riconosciuto il ricorrente “non idoneo” per
asserito “prolasso della valvola mitrale (lembo
anteriore mitralico). Lieve insufficiente mitralico
minimo rigurgito tricuspidalico”;
nonché per l’accertamento
dell’idoneità fisica dell’odierno
ricorrente ai fini del reclutamento quale allievo agente
nella Polizia di Stato;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 12 maggio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e
uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del
presente giudizio, notificato in data 12 novembre 2009 e
depositato presso il TAR Sicilia il successivo 16
novembre 2009, il ricorrente impugna il giudizio con il
quale la Commissione medica per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici degli aspiranti al concorso
pubblico per il reclutamento di 907 allievi agenti nella
Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale,
indetto con D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella
G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 93 del 2009, lo ha
riconosciuto “non idoneo” per asserito “prolasso della
valvola mitrale (lembo anteriore mitralico). Lieve
insufficiente mitralico minimo rigurgito
tricuspidalico”, chiedendone l’annullamento.
A tali fini deduce i seguenti
motivi di impugnativa:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL’ART. 3 DEL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990.
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ARBITRIO E DIFETTO DI
PRESUPPOSTO. Il giudizio negativo espresso dalla
Commissione medica è “senz’altro arbitrario ed illogico
ed è frutto di una non corretta percezione dei fatti,
dal momento che si pone in contrasto con quanto
successivamente attestato nella relazione conseguente
agli ulteriori accertamenti specialistici cui si è
sottoposto il ricorrente al fine di accertare il suo
stato psico-fisico”.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL’AFFIDAMENTO.
Alla camera di consiglio del 4
dicembre 2009 si è costituito il Ministero dell’Interno,
il quale – in medesima data – ha prodotto documenti.
Con ordinanza n. 241 dell’11
dicembre 2009 il TAR Sicilia ha disposto un accertamento
d’ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza
della causa di inidoneità riscontrata.
In data 9 giugno 2010 è stato
depositata “relazione di consulenza medico-legale
concernente le condizioni di salute” del ricorrente.
Con ordinanza n. 567/2010 il TAR
Sicilia ha respinto la domanda incidentale di
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata da parte ricorrente.
In esito all’istanza di regolamento
di competenza inoltrata dall’Amministrazione, con
decisione n. 3763/2010 il Consiglio di Stato ha
dichiarato la competenza del TAR del Lazio e, dunque, il
fascicolo è stato trasmesso a questo Tribunale.
In data 9 febbraio 2011 il
ricorrente ha prodotto atto di riassunzione.
Il successivo 2 marzo 2011 si è
costituito il Ministero dell’Interno, il quale – in data
8 marzo 2011 – ha prodotto documenti..
All’udienza pubblica del 12 maggio
2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. A seguito della disamina del
carteggio afferente ulteriori ricorsi comunque
riguardanti il concorso pubblico per il reclutamento di
907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con
D.M. 21 novembre 2008, pubblicato nella G.U. 4^ Serie
Speciale n. 93 del 2009, discussi nel corso della
medesima udienza pubblica del 12 maggio 2011, il
Collegio ha avuto modo di apprendere che, in data 11
dicembre 2010, l’Amministrazione ha approvato la
graduatoria finale del concorso.
Orbene, tale graduatoria non
risulta impugnata dal ricorrente.
Come già rappresentato in udienza
dal Presidente al difensore del ricorrente, “dandone
atto a verbale”, in linea con la prescrizione dell’art.
73, comma 3, cod. proc.amm., tale circostanza
necessariamente determina l’improcedibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse.
In linea con l’orientamento della
giurisprudenza in materia, si ribadisce, infatti, il
principio generale secondo cui - in caso di procedimenti
di tipo concorsuale - l’impugnazione inizialmente
proposta, concernente giudizi di non idoneità e/o
provvedimenti di esclusione, deve successivamente
estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali
l’approvazione definitiva della graduatoria,
determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale
decisione di accoglimento del ricorso inizialmente
proposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 8
settembre 2008, n. 4241; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 29
aprile 2010, n. 1656; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23
dicembre 2008, n. 4287).
Fermo restando l’onere di
impugnazione immediata dell’esclusione o del giudizio di
non idoneità – quali atti endoprocedimentali di
carattere direttamente ed autonomamente lesivi –
sussiste, quindi, inequivocabilmente anche l’onere del
concorrente di impugnare – entro il termine di legge -
il provvedimento conclusivo del procedimento
concorsuale, ossia la graduatoria finale.
Tale principio trova origine
essenzialmente nel rilievo che l’atto conclusivo del
procedimento concorsuale non può ritenersi travolto
dall’eventuale annullamento dell’esclusione.
Come noto, si può consentire alla
non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando
sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando
fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione –
consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel
senso che l’atto successivo si pone come inevitabile
conseguenza di quello precedente, perché non vi sono
nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del
destinatario dell’atto presupposto, né di altri
soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur
facendo parte della stessa sequenza procedimentale in
cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca
conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica
nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di
terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto
preparatorio non fa venire meno la necessità di
procedere ad una corretta impugnazione dell’atto finale,
pena la improcedibilità del ricorso.
Tanto accade, con riferimento ai
pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione –
determinata nei confronti di un candidato da un giudizio
di inidoneità espresso dalla commissione nominata per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici – e delibera
di approvazione della graduatoria finale, dove
quest’ultima non si pone, rispetto all’esclusione di uno
o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità
immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione
di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della
posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli
esclusi (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 1519 del
23 marzo 2004; C.d.S., sent. n. 341 del 19 marzo 1996;
TAR Basilicata, Potenza, sent. n. 904 del 19 settembre
2003; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, sent. n. 253 del
5 ottobre 2001).
Una volta affermato il principio
dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto
conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria
finale, ne consegue che la mancata impugnazione di
quest’ultima comporta carenza di interesse da parte del
ricorrente alla pronuncia avverso il giudizio di “non
idoneità” impugnato, giacché anche l’eventuale buon
esito di tale impugnativa non può incidere su un atto
(rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto
inoppugnabile (cfr. C.d.S., sent. n. 1519 del 23 marzo
2004 di cui sopra; C.d.S., sent. n. 4320 del 29 luglio
2003).
2. Per le ragioni illustrate, il
ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Per quanto attiene alle spese di
giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporne
la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso n.5572/2010,
come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di
giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei
Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |