1. In sede di esecuzione
dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo,
impartito con la sentenza di conferma, il giudice, al
fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione,
a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di
condono edilizio, deve accertare la esistenza delle
seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità
della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori
entro il termine previsto per l'accesso al condono; c)
il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d)
la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta
e) l'avvenuto integrale versamento della somma, dovuta
ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un
permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in
sanatoria tacito
2. La normativa sul condono
edilizio assume certamente carattere di specialità
rispetto alle disposizioni che disciplinano la
possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via
ordinaria (art. 36 del d.p.r. n. 380/2001), sicché il
divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in
sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del d.lgs. n.
42/2004, come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. s),
del d.lgs. n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in
cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa
speciale quale quella in materia di condono edilizio.
Cassazione, sez. III, 15 giugno
2011, n. 23996
(Pres. De Maio – Rel. Lombardi)
Considerato in fatto e diritto
Con la impugnata ordinanza il
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, in
funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto
l'istanza, proposta da D.C. G., di revoca
dell'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo emessa
dal P.M. in data 5.6.2009 in esecuzione dell'ordine
contenuto nella sentenza del Pretore di Portici del
13.6.1996, divenuta irrevocabile il 27.9.1996.
Il giudice dell'esecuzione ha
osservato che nel caso in esame non sussistono elementi
idonei a dimostrare che l'istanza di condono edilizio
presentata dalla interessato sia suscettibile di
concludersi favorevolmente con l'emanazione di atti
incompatibili con I'ordine di demolizione emesso dall'
autorità giudiziaria.
È stata, al contrario, rilevata
nell'ordinanza la inapplicabilità della normativa sul
condono edilizio al manufatto di cui è stato disposto
l'abbattimento, in quanto ubicato in zona vincolata in
cui è possibile ottenere la sanatoria solo per gli
interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti
alle tipologie di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato I
(restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo.
E' stato inoltre osservato che
l'art. 146, comma 10, del d.lgs. n. 42/2004 ha
espressamente sancito il divieto e l'inefficacia di
nulla osta paesaggistici rilasciati dopo l'esecuzione
delle opere, sicché la possibilità di sanatoria ex art.
36 del d.p.r. n. 380/2001 deve intendersi limitata alle
sole zone non vincolate.
Avverso l'ordinanza ha proposto
ricorso il difensore del D.C., che la denuncia per
violazione di legge e vizi di motivazione.
Il ricorrente denuncia violazione
ed errata applicazione dell'art. 39 della l. n. 724 del
23.12.1994.
Si deduce, in sintesi, che la norma
citata non prevede alcun limite alla condonabilità dei
manufatti realizzati in zona vincolata, previo rilascio
del nulla osta da parte dell'amministrazione competente
alla tutela del vincolo, sicché il giudice
dell'esecuzione, nel disporre la sospensione o revocate
dell'ordine di demolizione, deve controllare
esclusivamente che la domanda sia stata proposta
tempestivamente, nonché la regolarità formale e
sostanziale della stessa in relazione della previsione
della predetta legge.
Si deduce inoltre che nel caso in
esame non risulta applicabile il divieto di emissione
della autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui
all'art. 146 del d.lgs. n.42/2004, costituendo la citata
normativa sul condono edilizio una legge speciale, che
deroga alla norma ordinaria e, pertanto, la legge
speciale avrebbe dovuto formare oggetto di espressa
abrogazione.
Si osserva infine che l'ordinanza
ha fatto impropriamente riferimento all'art. 36 del
d.p.r. n. 380/2001, che disciplina la possibilità di
sanatoria ordinaria degli abusi edilizi, mentre nella
specie si applicano le disposizioni sul condono
edilizio.
Con memoria depositata il 20.4.201I
il difensore del D.C. ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti di
seguito precisati.
Secondo l'ormai consolidato
indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in
sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del
manufatto abusivo, impartito con la sentenza di
conferma, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla
sospensione dell'esecuzione, a seguito dell'avvenuta
presentazione della domanda di condono edilizio, deve
accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la
tempestività e proponibilità della domanda; b) la
effettiva ultimazione dei lavori entro il termine
previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di
intervento e le dimensioni volumetriche; d) la
insussistenza di cause di non condonabilità assoluta e)
l'avvenuto integrale versamento della somma, dovuta ai
fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un
permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in
sanatoria tacito. (cfr. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del
2004, Russetti, RV 227558; sez IV 5.3.2008 n. 15210,
Romano, RV 239606; sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di
Somma, RV 237816).
Va quindi rilevato che l'art. 39,
comma 8, della n. 724 del 23.12.1994 stabilisce che "Nel
caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939
n. 1089, 29 giugno 1939 n. 1497, e del decreto legge 27
giugno 1085 n. 312, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1985 n. 431, il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione
del vincolo stesso".
La citata legge sul condono
edilizio inoltre, a differenza di quanto previsto
dall'art. 32, comma 26 lett. a) e b), del d. l.
n.269/2003, convertito con modificazioni dalla legge
n.326/2003, non limita la possibilità di fruire della
sanatoria ai soli abusi minori, ma pone quali limiti
quelli stabiliti in generale dal primo comma del
medesimo articolo per tutte le tipologie di abuso.
La giurisprudenza citata
nell'impugnato provvedimento, infatti, si riferisce
esclusivamente alla applicabilità del condono edilizio
previsto dal d.l. n. 269/2003, convertito in . n.
326/2003.
Deve essere inoltre osservato che
la normativa sul condono edilizio assume certamente
carattere di specialità rispetto alle disposizioni che
disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi
edilizi in via ordinaria (art. 36 del d.p.r. n.
380/2001), sicché il divieto di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui
all'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, come
sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. s), del d.lgs. n.
63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria
stessa sia prevista da una normativa speciale quale
quella in materia di condono edilizio.
Peraltro, va anche osservato che il
predetto divieto deve ritenersi applicabile
esclusivamente agli abusi commessi successivamente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004.
Alla luce dei citati principi di
diritto e riferimenti normativi, pertanto, il giudice
dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto
della domanda di sospensione dell'esecuzione, deve
accertare se nel caso in esame è stata presentata
domanda di condono ai sensi della l. n.724/94 ovvero del
d.l. n. 269/2003, convertito in L. n.326/03, nonché la
tempestività della domanda" l'esistenza degli altri
requisiti sopra precisati e, eventualmente, tramite
informazioni presso le competenti autorità
amministrative, le ragioni per le quali la domanda non è
stata ancora accolta, al fine di verificare la
possibilità di un suo accoglimento entro tempi
ragionevoli.
La ordinanza impugnata deve essere,
pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che
tenga conto dei precisati riferimenti normativi e
principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo
esame. |