GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI,
sentenza del 15 giugno 2011. Gestore telefonico -
Servizio telefonico non richiesto – Indebita riscossione
– Indebito oggettivo – Proponibilità della domanda
(preventivo, avvio procedura conciliativa presso CCIAA)
- Dichiarazione di inesistenza contratto relativamente
al servizio // Danno non patrimoniale
.
Gestore telefonico
SERVIZIO TELEFONICO NON RICHIESTO
INDEBITO
OGGETTIVO
DANNO NON PATRIMONIALE
[Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv.
Italo Bruno,
sentenza del 15 giugno 2011]
Affinché il danno non patrimoniale
sia risarcibile, il diritto deve essere inciso oltre una
certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La
lesione deve eccedere una certa soglia di offensività,
rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole
di tutela in un sistema che impone un grado minimo di
tolleranza... con la conseguenza che il risarcimento del
danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia
superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio
non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni
persona inserita nel complesso contesto sociale li deve
accettare in virtù del dovere della tolleranza che la
convivenza impone (art. 2 Cost.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace
di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.6505/10
R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Indebito oggettivo
T R A
(TIZIO), nato a (.) il (.) ed ivi
res.te alla Via C.) n.(.) - c.f. (.) - elett.te dom.to
in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv.
(Caio) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine
dell'atto di citazione;
ATTORE
E
S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona
del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano alla
Piazza degli Affari, 2 - P.Iva 00488410010 - elett.te
dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio
dell'avv. (Sempronio) che la rapp.ta e difende giusta
procura in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione;
CONVENUTA-IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Per l'attore: accogliere la domanda
e per l'effetto condannare la Spa Telecom Italia, in
persona del legale rapp.re pro-tempore, al pagamento in
suo favore della somma di Euro 30,88 indebitamente
riscossa dalla Società per pagamento di un servizio mai
richiesto; condannare, inoltre, la convenuta al
risarcimento dei danni della somma di 500,00 per danno
morale, Euro 200,00 per violazione della buonafede
contrattuale ed Euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c. per
responsabilità aggravata, oltre interessi dalla domanda,
nonché spese, diritti ed onorari del procedimento con
attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la
domanda in quanto inammissibile, improponibile,
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
condannare l'attore alla restituzione del modem Alice
Voip PW1-F1 Ready; vittoria di spese, diritti ed onorari
di giudizio con attribuzione al procuratore
anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIO), con atto di citazione
ritualmente notificato il 29/3/10 alla S.p.A. TELECOM
ITALIA, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché -
previo accertamento dell'illecito pagamento della somma
di Euro 30,88 per indebito inserimento in fattura di un
servizio mai richiesto, la stessa fosse condannata alla
restituzione i detta somma, oltre Euro 700,00 per danno
morale e malafede contrattuale e interessi dalla
domanda, oltre il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Nell'atto di citazione premetteva:
- di essere titolare dell'utenza
telefonica 081/………… con il Gestore S.p.A. Telecom
Italia;
- che in data 28/9/09 riceveva
dalla Spa Telecom Italia, a mezzo corriere, un
apparecchio Alice Voip 2PW1-FI Ready (con costo di
noleggio di Euro 6,60 + IVA bimestrali) per un presunto
contratto Alice Day, mai richiesto;
- che, con reiterate comunicazioni
al 187 e con lettera racc. a.r. n. ……., ricevuta il
21/10/09, diffidava la Spa Telecom a non addebitare in
bolletta somme per servizi mai richiesti e la invitava
al ritiro dell'apparecchio ricevuto;
- che, a seguito di tali
segnalazioni, in data 13/11/09, la Spa Telecom Italia
inviava lettera con la quale, dando atto della
fondatezza della lamentela dell'utente, lo invitava alla
restituzione del prodotto, precisando che le spese di
spedizione sostenute sarebbero state rimborsate;
- che, inopinatamente, la Spa
Telecom Italia addebitava sulle bollette "conto Telecom
Italia n.6/09, n.1/10, n.2/10 e n.3/10" il costo per il
noleggio Modem Wi Fi Alice e per l'abbonamento Alice
Day;
- che, pertanto, ha ingiustamente
pagato detta somma aggiuntiva non dovuta, per contratto
mai richiesto e sottoscritto.
Instauratosi il procedimento, si
costituiva la Spa Telecom Italia che, chiedeva il
rigetto della domanda in quanto inammissibile,
improponibile, infondata in fatto ed in diritto e
svolgeva domanda riconvenzionale per la mancata
restituzione dell'apparecchio.
Esperito, inutilmente, il tentativo
di conciliazione, non essendo necessaria alcuna
istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all'udienza
dell'8/6/11, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, così come proposta, va
dichiarata ammissibile per aver rispettato, l'attore, il
contenuto del combinato disposto degli artt. 163 e 164
cpc. e proponibile per aver, preventivamente, avviata la
procedura conciliativa presso la CCIAA di Napoli,
prevista dall'art. 3 e 4 della delibera n.182/02/CONS
del 19/6/02 dell'Autorità per la garanzia nelle
Comunicazioni, a norma dell'art. 1 comma 11 della L.
31/7/97 n.249.
Nel merito, la domanda è fondata e
va accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'attore ha provato documentalmente
la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dagli
originali delle fatture depositate che, sulla sua utenza
telefonica è stato attivato il servizio "Alice Day" con
relativo addebito del costo.
A fronte di ciò, la convenuta Spa
Telecom Italia si è limitata alla sola domanda
riconvenzionale della richiesta di restituzione
dell'apparecchio; non ha provato, né documentalmente, né
con riproduzione fonica che l'attore abbia sottoscritto
o richiesto il servizio "Alice Day".
Anzi, al contrario, la stessa Spa
Telecom Italia ha riconosciuto l'errore commesso ed ha
invitato l'utente alla restituzione dell'apparecchio
(confr. Lettera Telecom Italia del 13/11/09 - prot. n.
…….. in atti attore).
Va, pertanto, dichiarata
l'inesistenza del contratto tra l'attore Buongiorno
Mario e la convenuta Spa Telecom Italia, relativamente
al "contratto Alice Day".
In conseguenza, la domanda proposta
dall'attore va accolta e la Spa Telecom Italia va
condannata alla restituzione della somma di Euro 30,88,
indebitamente percepita.
Su detta somma sono dovuti gli
interessi legali dalla domanda fino all'effettivo
soddisfo.
Va accolta, altresì, la domanda di
risarcimento dei danni, nei limiti che seguono.
La convenuta, infatti, ha reiterato
nel tempo l'illecita percezione del costo del servizio
"Alice Day", mai richiesto dall'istante, abusando
indubbiamente della propria posizione dominante, di tal
ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel
rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 c.c., anche e
soprattutto il diritto soggettivo
dell'attore-consumatore, codificato nell'art. 2, capo 2,
lett. e), del D.L.vo 6/9/05 n.206 (Codice del consumo),
alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per
lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del
danno.
Tale principio di buona fede e
correttezza si sostanzia nel generale dovere di
solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire
in modo da preservare gli interessi dell'altra, nonché
di svolgere tutte le attività necessarie alla
salvaguardia degli stessi (Cass. 3185/03).
Il principio di buona fede
contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e
proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla
parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di
tenere un comportamento improntato alla diligente
correttezza.
Esso, peraltro, si impone con
maggiore forza nei contratti di adesione (qual è il
contratto di abbonamento telefonico), in cui è una sola
delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto
dell'accordo, senza possibilità per l'altra di disporre
o modificare le clausole inserite.
Tale risarcimento può essere
quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma
di Euro 100,00.
Per quanto concerne la richiesta
del risarcimento del danno morale, tale domanda non può
essere accolta.
Infatti, le S.U., con le note
Sentenze dell'11/11/08 n.26972-26975, hanno affermato
che il danno non patrimoniale è risarcibile:
a. quale conseguenza di un reato
(art. 185 c.p.);
b. quando previsto da leggi
ordinarie in relazione alla compromissione di valori
personali (danni derivanti dalla privazione della
libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni
giudiziarie; impiego di modalità illecite nella raccolta
di dati personali; mancato rispetto del termine
ragionevole di durata del processo);
c. al di fuori dei casi determinati
dalla legge, in virtù del principio della tutela minima
risarcitoria spettante ai diritti costituzionali
inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non
patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti
inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione;
d. quando siano lesi i diritti
inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)
(danno da perdita o compromissione del rapporto
parentale nel caso di morte o di procurata grave
invalidità del congiunto);
e. nei casi di violazione del
diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla
riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa
nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.
Inoltre, affinché il danno non
patrimoniale sia risarcibile, "il diritto deve essere
inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un
pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa
soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto
serio da essere meritevole di tutela in un sistema che
impone un grado minimo di tolleranza... con la
conseguenza che il risarcimento del danno non
patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato
il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia
futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona
inserita nel complesso contesto sociale li deve
accettare in virtù del dovere della tolleranza che la
convivenza impone (art. 2 Cost.)".
Infine, Il diritto al risarcimento
del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto
risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da
parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali
desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio" S.U.
Sentenza n. 3677/09.
Anche la richiesta di risarcimento
ex art. 96 c.p.c. dev'essere disattesa.
La domanda di risarcimento dei
danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento
tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto
all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto
necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno
lamentato (Cass. S.U. Ordinanza n.7583 del 20/4/04).
Per quanto concerne la domanda
riconvenzionale, svolta dalla convenuta Società, di
restituzione dell'apparecchio "Modem Wi Fi Alice", alla
luce delle sentenze della Cassazione summenzionate,
questo Giudice ritiene che l'attore debba restituire
l'apparecchio, così come specificato nella lettera della
Telecom Italia del 13/11/09, con l'assunzione d'impegno
da parte della stessa Telecom al rimborso delle spese
sostenute.
Le spese di giudizio seguono la
parziale soccombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, come
in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e
della relativa tariffa per scaglione, nonché
dell'attività professionale svolta.
La sentenza è resa ai sensi
dell'art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L.
8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 ed è
esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
(TIZIO) nei confronti della S.p.A. TELECOM ITALIA, in
persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni
altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e,
dichiarata l'inesistenza del contratto tra (TIZIO) e la
S.p.A. TELECOM ITALIA relativamente al servizio "Alice
Day", condanna la S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del
legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di
(TIZIO) della somma di Euro 130,88, oltre interessi
legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo
sulla somma di Euro 100,00; nonché, oltre interessi
legali sulla somma di Euro 30,88 dalla domanda sino al
soddisfo;
2) condanna, altresì, la S.p.A.
TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te
pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che,
ridotte per la parziale soccombenza, liquida nella
complessiva somma di Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per
spese, Euro 200,00 per diritti, ed Euro 300,00 per
onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed
in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità,
oltre successive ed occorrende;
3) distrae la somma così liquidata
per spese processuali in favore del procuratore
anticipatario;
4) condanna (TIZIO) a restituire
alla S.p.A. TELECOM ITALIA l'apparecchio "Modem Wi Fi
Alice", così come specificato nella lettera della
Telecom Italia del 13/11/09, con l'assunzione d'impegno
da parte della stessa Telecom Italia al rimborso delle
spese sostenute;
5) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e
depositata in originale il giorno 15 giugno 2011.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO) |