Cass. civ., sez. I. 9 giugno 2011, n.
12639, pres. Plenteda, rel. Dogliotti, decidendo un
ricorso con cui era stato impugnato il decreto della
Corte d'Appello - che aveva condannato il Ministero
della Giustizia al pagamento di una somma, quale equa
riparazione del danno morale per irragionevole durata di
procedimento, in punto durata del procedimento,
determinazione del quantum, risarcimento di
danno esistenziale
- ha rigettato il motivo concernente il
danno esistenziale, avendo il Giudice a quo
congruamente motivato sull'assenza di prova al riguardo.
Cass. civ., sez. I. 9 giugno 2011, n.
12639, pres. Plenteda, rel. Dogliotti, ha deciso un
ricorso con cui era stato impugnato il decreto della
Corte d'Appello, che aveva condannato il Ministero della
Giustizia al pagamento di somma, quale equa riparazione
del danno morale per irragionevole durata di
procedimento, in punto durata del procedimento,
determinazione del quantum, risarcimento di danno
esistenziale.
Secondo la S. C.., iIl Giudice a quo ha
correttamente considerato il periodo di ragionevole
durata del procedimento, quello eccedente, e ha
determinato il danno morale in conformità ai parametri
CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro
7.000,00, considerata come durata ragionevole 7 anni,
stante la complessità del procedimento, l'espletamento
di una consulenza tecnica e l'interruzione per morte di
un Procuratore e successivamente di una parte).
Quanto al danno
esistenziale, la S. C. ha rigettato
il ricorso in quanto il Giudice a quo ha congruamente
motivato sull'assenza di prova al riguardo.
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