Prescrizione bloccata anche con la
sola presentazione della ricevuta di spedizione della
raccomandata. Non serve l’avviso di ricevimento.
L’esibizione in giudizio del tagliandino della Poste,
infatti, è sufficiente anche a far presumere che la
lettera sia effettivamente arrivata a destinazione. Lo
ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza
13488/2011.
Secondo la Suprema corte, infatti,
<<un telegramma, così come una lettera raccomandata,
anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce
prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio
postale attraverso la relativa ricevuta>>. Dalla
ricevuta, dunque, consegue la presunzione di <<arrivo al
destinatario e di conoscenza dell’atto>>. In quanto,
secondo i giudici di Piazza Cavour, vanno considerate
<<l’ordinaria regolarità del servizio postale>> e <<le
univoche e concludenti circostanze>> che attestano la
spedizione.
Una presunzione, però, non assoluta
in quanto il destinatario può sempre fornire la prova
contraria. Una confutazione che però nel caso di specie
non vi è stata, non avendo il destinatario addotto alcun
elemento di prova a suo discarico. Quali per esempio
<<la circostanza che il plico non contenga alcuna
lettera>>, o ne contenga <<una di contenuto diverso>>, o
anche <<l’assenza dalla residenza o domicilio indicati
nel telegramma all’epoca della convocazione>>> o l’aver
compiuto degli atti specifici, come la sollecitazione di
accertamenti presso le Poste tali da <<verificare
l’assunta mancata ricezione>>.
|