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Telegramma: la ricevuta di invio delle Poste prova la ricezione-Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 20 giugno 2011-Commento-Guida al diritto.it

 

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Prescrizione bloccata anche con la sola presentazione della ricevuta di spedizione della raccomandata. Non serve l’avviso di ricevimento. L’esibizione in giudizio del tagliandino della Poste, infatti, è sufficiente anche a far presumere che la lettera sia effettivamente arrivata a destinazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13488/2011.

 

 

 

Secondo la Suprema corte, infatti, <<un telegramma, così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta>>. Dalla ricevuta, dunque, consegue la presunzione di <<arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto>>. In quanto, secondo i giudici di Piazza Cavour, vanno considerate <<l’ordinaria regolarità del servizio postale>> e <<le univoche e concludenti circostanze>> che attestano la spedizione.

 

 

Una presunzione, però, non assoluta in quanto il destinatario può sempre fornire la prova contraria. Una confutazione che però nel caso di specie non vi è stata, non avendo il destinatario addotto alcun elemento di prova a suo discarico.  Quali per esempio <<la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera>>, o ne contenga <<una di contenuto diverso>>, o anche <<l’assenza dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione>>> o l’aver compiuto degli atti specifici, come la sollecitazione di accertamenti presso le Poste tali da <<verificare l’assunta mancata ricezione>>.

 

 

 

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