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Riconoscimento della causa di servizio e equo indennizzo- Sentenza n. 3621/2011, l Consiglio di Stato -Studio legale law

 

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Il Tar non può modificare il petitum del ricorso trasformando la richiesta di annullamento dell’atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale

 

Il vice Prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Milano, aveva impugnato davanti al Tar per la Lombardia il decreto con il quale il Ministero dell’Interno aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo, in relazione a un disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso, nonché il presupposto parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il Tar dopo aver disposto sulla questione apposita consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto il ricorso dichiarando accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio.

 

Considerando adeguata la perizia del Ctu, il Tar aveva ritenuto offerta la prova del nesso condizionante tra le mansioni svolte e l’evento lesivo insorto nel senso che l’attività lavorativa era stata la condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Pertanto il Tar riteneva che doveva essere riqualificato il petitum essendo la domanda del ricorrente, al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni, chiaramente volta all’accertamento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio, accogliendo il ricorso e dichiarando, per l’effetto, il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio.

Il Ministero dell’Interno ha appellato la pronuncia del Tar ritenendola erronea sotto diversi profili.

Con la Sentenza n. 3621/2011, il Consiglio di Stato ha accolto, in parte de qua il ricorso.

Per principio pacifico i giudizi medico-legali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sulla idoneità psico-fisico dei pubblici dipendenti sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte. Tuttavia, il Tar ritenendo sussistessero i presupposti, ha disposto, in relazione alla malattia denunciata dal ricorrente e alla sua possibile dipendenza da causa di servizio, una apposita C.T.U. dai quali

è emersa una irragionevolezza degli atti impugnati, che si fonda su argomentazioni tratte dalla scienza medica. Le osservazioni del Consiglio. La consulenza disposta dal Tar non può essere ignorata, ma non può condividersi la conclusione alla quale è giunto il TAR di ritenere anche accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità riconosciuta al ricorrente. Si oppongono, infatti, alla conclusione cui è pervenuto il Tar due ordini di considerazioni: una di natura processuale e una di natura sostanziale. Sotto il profilo processuale deve ritenersi erronea la modifica, operata dal TAR, del petitum del ricorso di primo grado e la conseguente trasformazione della richiesta di annullamento dell’atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale, di diritto soggettivo, fatta valere dalla parte. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tar, l’interessato non poteva ritenersi titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, essendo la sua posizione soggettiva di interesse legittimo, in quanto volto alla corretta conclusione del procedimento avviato con la richiesta avanzata all’amministrazione. L’azione proposta dal ricorrente era qualificata quale azione di annullamento. In definitiva, il Tar ha, erroneamente modificato il petitum del ricorso, trasformando la richiesta di annullamento dell’atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale. Erronea risulta quindi la diversa qualificazione data dal Tar all’azione proposta e erronee, in conseguenza, sono le conclusioni alle quali è giunta la sentenza appellata. Sulla base di tali considerazioni Il Consiglio ha accolto in parte l’appello, affermando che il dispositivo della sentenza appellata deve essere riformato, disponendosi solo l’annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’Interno aveva rigettato la domanda dell’interessato volta al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo, nonché del presupposto parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. L’Amministrazione dovrà quindi rivalutare l’istanza dell’interessato sulla base di un nuovo parere del Comitato di verifica, che dovrà tenere conto anche delle conclusioni alle quali è giunto il Ctu incaricato dal Tar per la Lombardia.

 

Anna Teresa Paciotti

 

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