(Pres. Luccioli – Rel. Cultrera)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il
19.1.2007 P.P. ha chiesto alla Corte d'Appello di Reggio
Calabria di dichiarare l'efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza emessa in data 4 ottobre 2005
dal Tribunale Ecclesiastico Regionale della Calabria -
ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello Campano
in data 3.5.2006 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica con Decreto 28 novembre 2006
- che aveva dichiarato la nullità del matrimonio
concordatario contratto con C.M.L. in (omissis) per
accertata esistenza di condicio de futuro relativa alla
residenza familiare, da lui apposta e conosciuta
dall'altro coniuge. Quest'ultima si è opposta alla
domanda per contrarietà della circostanza all'ordine
pubblico interno, ed in via gradata ha chiesto in
riconvenzionale l'attribuzione ai sensi dell'art. 129
bis c.c. di un assegno mensile di mantenimento.
Il P.G. ha chiesto l'accoglimento
della domanda principale ed il rigetto della
riconvenzionale.
Con sentenza 31 gennaio 2008, la
Corte adita ha dichiarato efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano. Dall'interrogatorio della C. e da
lettera in data 2.9.2002, emergeva che dell'apposizione
della condizione, dato manifesto secondo i giudici
ecclesiastici, ella era cosciente e consapevole.
L'assenza della sua buona fede comportava il rigetto
della sua domanda d'indennizzo. Avverso tale decisione
C.M.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
tre motivi, resistiti dall'intimato con controricorso
contenente ricorso incidentale affidato ad unico mezzo
ulteriormente illustrato con memoria difensiva
depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Il collegio ha disposto farsi luogo
alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione
I ricorsi vengono riuniti ai sensi
dell'art. 335 c.p.c. poiché sono indirizzati contro la
stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente
principale denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 64 lett. g) legge n. 218/1995, e violazione
dell'art. 108 c.c.. Pone questione di diritto se
l'apposizione da parte di uno dei nubendi di una
condizione per la validità del matrimonio non conosciuta
dall'altro e non conoscibile con ordinaria diligenza
contrasti con l'ordine pubblico interno che, nell'art.
108 cod. civ., vietai apposizione di elementi
accidentali al vincolo matrimoniale. In punto di fatto
esclude che la fissazione della residenza familiare in
(omissis), secondo effettiva scelta del marito,
rappresentasse condizione per contrarre il matrimonio e
che tale essa l'avesse considerata.
Chiede con conclusivo quesito di
diritto se considerato che l'Art. 13 dell'Accordo di
revisione del Concordato reso esecutivo con legge n.
121/1985 non prevede deroga alla sovranità dello Stato,
era ammessa la delibazione della sentenza d'annullamento
del matrimonio senza previa verifica della compatibilità
della stessa pronuncia all'ordine pubblico interno.
Il motivo è inammissibile in quanto
espone censura generica, affidata ad astratto enunciato
del tutto avulso da qualsiasi riferimento al fatto
concreto. Senza neppure cogliere il fondamento della
decisione impugnata, ispirata, nella sua lunga premessa
teorica, agli stessi principi in esso evocati, il motivo
non ne palesa concreta effettiva violazione riferita a
preciso passaggio logico o motivazionale.
Col secondo motivo la ricorrente
ascrive al giudice d'appello vizio d'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul suo
stato psichico. Lamenta omesso doveroso, autonomo e
rigoroso riscontro della circostanza assunta dal giudice
ecclesiastico a causa di nullità del matrimonio. La
Corte del merito, appiattita su acritica condivisione
della decisione del giudice ecclesiastico, avrebbe
valorizzato elementi assunti in quella sede, in
particolare le deposizioni testimoniali, insufficienti e
non puntuali sia in ordine al foro interno sia in ordine
alla conoscibilità della condizione, senza accertare
effettivamente l'atteggiamento psicologico di essa
ricorrente al momento della celebrazione del matrimonio.
Il motivo è fondato. Il giudice d'appello, cui è inibito
il riesame del merito del materiale probatorio acquisito
nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine alla sola
effettiva esistenza della riserva mentale, ha desunto
anche la conoscenza o conoscibilità di essa da parte
dell'altro coniuge dal giudizio espresso a riguardo dal
Tribunale ecclesiastico, e ne ha convalidato il
risultato sulla base di generico richiamo
all’interrogatorio reso in quella sede dalla C. e del
contenuto di una lettera - da lei inviata al coniuge il
22.12.2003, di cui non riferisce però né contenuto né
parti ritenute probanti in senso decisivo. Questo
tessuto motivazionale denota l'evidente violazione delle
norme di diritto - artt. 108 e 160 c.c. - e dell'ordine
pubblico interno consumata dalla Corte del merito, la
cui verifica, pur tenendo conto "del favore particolare
al riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con
il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984,
modificativo del Concordato" (S. U., n. 19809/2008), e
pur perciò circoscritta all'accertamento della sola
conoscenza o dell'oggettiva conoscibilità della
condizione da parte dell'altro coniuge, comunque avrebbe
dovuto essere condotta "con piena autonomia rispetto al
giudice ecclesiastico, ancorché sulla base degli atti
del processo canonico eventualmente prodotti, non
essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna
integrazione di attività istruttoria (per tutte Cass. n.
3339/2003 in un caso analogo), e con assoluto rigore.
Il rispetto "di un principio di
ordine pubblico di speciale valenza e la tutela di
interessi della persona riguardanti la costituzione di
un rapporto - quello matrimoniale - oggetto di rilievo e
tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera
particolare sulla vita della persona e su istituti e
rapporti costituzionalmente rilevanti" (Cass. citata),
imponevamo infatti alla Corte d'appello di verificare,
rendendone conto con adeguata motivazione, se il
Praticò, che aveva apposto la condizione al matrimonio,
avesse reso partecipe l'altro coniuge del suo contenuto
effettivo, che cioè egli, non avendo inteso perseguire
finalità solo programmatiche ma volendo effettivamente
subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo
mantenimento alla fissazione della residenza coniugale
nel luogo da lui prescelto, avesse espresso questa sua
precisa volontà alla moglie, o quanto meno le avesse
consentito la percezione di tale riserva con fatti
concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con
ordinaria diligenza. Questa verifica autonoma e
rigorosa, resa necessaria dal fatto che si tratta di
profilo estraneo, perché irrilevante, al processo
canonico (Cass. 6308/2000, Cass. 198/2001, Cass.
3339/2003, Cass. n. 20281/2005), è stata omessa. Quanto
meno non risulta adeguatamente esplicitata nel contesto
della motivazione, da cui emerge sostanziale uniformità
tra il giudizio espresso dal giudice ecclesiastico e
quello dell'organo interno,. scaturita da acritica
condivisione dell'apprezzamento degli elementi esaminati
in quella sede, recepita tout court omettendone
rinnovato e doveroso autonomo vaglio critico. In quanto
meramente desunta dal giudizio espresso dal Tribunale
ecclesiastico, la percezione da parte dell'odierna
ricorrente del foro interno al coniuge, o quanto meno di
una sua negligenza nel coglierne la portata
condizionante il vincolo matrimoniale, è rimasta
affidata ad acquisizione probatoria incompleta, perché
non accurata né specifica, ed illustrata peraltro con
insufficiente motivazione. Tutto ciò premesso il motivo
deve essere accolto. Restano assorbiti il terzo motivo
del ricorso principale, che denuncia violazione
dell'art. 129 bis c.c. ed il ricorso incidentale che
denuncia malgoverno del regime delle spese processuali.
La decisione impugnata va pertanto
cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla
Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche
al governo delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Riuniti i ricorsi, rigetta il primo
motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e
dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso
incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Reggio
Calabria in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio di legittimità.
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