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Il TAR Piemonte - Torino - Sezione
I
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso numero di registro
generale 169 del 2006, proposto da:
Rundo Morena, rappresentata e
difesa dall'avv.to Simone Bisacca, con domicilio eletto
presso l’avv.to Simone Bisacca in Torino, via Grassi, 5;
contro Ministero Interno, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in
Torino, corso Stati Uniti, 45;
per
- accertare la responsabilità del
Ministero convenuto datore di lavoro del sinistro
occorso alla Sig.ra Rundo in data 12.6.1998
- accertare il diritto della Sig.ra
Rundo al pagamento della somma di € 8.622,24 a titolo di
risarcimento del danno subito;
- per l'effetto condannare il
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ricorrente dell'importo complessivo di € 8.622,24, o
somma maggiore o minore risultante dalla CTU disponenda;
- con interessi e rivalutazione
monetaria.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito
l’intestato TAR deducendo di essere dipendente del
Ministero dell’interno con mansioni di Assistente di
Polizia di Stato e di essere caduta dalle scale della
Questura, in servizio, in data 12.6.1998, procurandosi
una distorsione del ginocchio destro che le ha causato
una invalidità temporanea oltre a postumi permanenti.
Lamenta parte ricorrente una
violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 7 del d.p.r.
n. 303 del 1956, in particolare poiché le scale dalle
quali la medesima è caduta erano prive di bande
antiscivolo.
Chiede pertanto la condanna del
Ministero resistente al pagamento del danno biologico e
morale connessi all’occorso infortunio.
La causa è stata istruita a mezzo
ctu e trattenuta a decisione all’udienza del 12.5.2011.
DIRITTO
E’ pacifico in causa che le scale
ove la ricorrente è caduta fossero, all’epoca
dell’infortunio, prive dei dispositivi antisdruciolo; la
stessa amministrazione ammette correttamente che,
successivamente all’infortunio, in un generale contesto
di messa in sicurezza del palazzo ove ha sede la
Questura, si è provveduto a dotare tali scale di
dispositivi antiscivolo ai fini di una messa in
sicurezza delle medesime.
Ritiene il collegio, anche
considerata la tipologia della scalinata appartenente a
palazzo d’epoca (che risulta nella documentazione in
atti, per altro fotografata dopo l’apposizione dei
dispositivi antisdruciolo su ogni gradino), che
l’assenza del dispositivo antiscivolo ha quantomeno
agevolato la caduta e tanto integra una violazione
dell’art. 2087 c.c., considerato l’onere del datore di
lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire
infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è
di semplice applicazione come risultante dalle
fotografie in atti.
Esperita la CTU il consulente ha
concluso che l’evento traumatico è compatibile con la
dinamica descritta ed ha accertato che al medesimo
evento possono essere ascritti un periodo di inabilità
biologica temporanea di 15 giorni, con valore parziale
al 50%, ed ulteriori 45 giorni al 25%, nonché un danno
biologico permanente del 2%.
Il danno viene quantificato,
secondo le più recenti tabelle che già tengono conto del
concetto “allargato” di danno biologico, come
recentemente definito nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione; tale liquidazione si ritiene possa
essere integralmente satisfattiva delle pretese della
ricorrente.
In particolare, valorizzato in
importo pari a 100,00 € l’inabilità temporanea al 100%,
devono essere riconosciuti alla ricorrente la somma di €
750,00 per l’invalidità al 50%, ed € 1125,00 per 45
giorni di invalidità temporanea al 25%; quanto
all’invalidità permanente, tenuto conto dell’attuale età
della ricorrente, si ritengono dovuti € 2172,00
rivalutati al 31.12.2009 (così come da tabelle del danno
biologico), oltre interessi e rivalutazione
dall’1.1.2010 al saldo.
Le spese di lite e di ctu seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte – sezione prima –
Accoglie il ricorso a per l’effetto
condanna parte resistente a corrispondere a parte
ricorrente la somma di € 1875,00 a titolo di invalidità
temporanea, oltre interessi e rivalutazione di legge;
condanna parte resistente a
corrispondere a parte ricorrente la somma di € 2172,00
oltre rivalutazione dall’1.1.2010 al saldo;
condanna parte resistente a
rifondere a parte ricorrente le spese di lite
complessivamente liquidate in € 2000,00 oltre IVA e CPA
pone le spese di ctu a carico di
parte resistente.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera
di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |