Avv. Luigi Vingiani
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
EBOLI
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dott. Luigi
Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 617/06 riservata all’udienza del 11/1/11
TRA
Tizio Tizio, [ c.f. ... ] rapp.to e
difeso, da Fabio Russo e Matilde Milite con studio in
via E.Perito n.48, Eboli presso lo studio dell'avv.
Laura Lamberti;
ATTORE
E
Caia Caia, via Cristoforo Colombo
n.9, Battipaglia
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di
causa e comparsa depositata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente
notificato in data 18/02/2006, Tizio Tizio conveniva in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di EBOLI, Caia
Caia, al fine di conseguire la restituzione della somma
di Euro 900,00 oltre risarcimento danni per una proposta
irrevocabile di contratto di locazione mai stipulato
dalla convenuta .
All’udienza di prima comparizione
parte convenuta , benché regolarmente citata, non
compariva né si costituiva, per cui ne veniva dichiarata
la contumacia.
L’attore esibiva copia documentale
da cui si evinceva l’importo versato.
Assegnata la causa all’odierno
giudicante,previa la precisazione delle conclusioni e la
discussione come in atti la causa all’udienza del
11/1/11 veniva riservata a sentenza.
MOTiVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la
contumacia della parte convenuta , regolarmente citata e
non comparsa.
Sempre in via preliminare si rileva
che l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati
disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319
c.p.c. .
L’oggetto del contendere è
indubbiamente costituito dalla verifica dell’intervenuta
risoluzione o meno della proposta di contratto di
locazione sottoscritta dall’attore in data
9.12.2003.Tale proposta infatti costituisce il titolo
in forza del quale l’odierno attore ha proposto la
domanda, titolo che, a dire dell’attore, va dichiarato
risolto ed è dunque privo di effetti giuridici.
Rebus sic stantibus, ritiene questo
Giudicante di dover dichiarare la propria incompetenza
per materia, trattandosi di competenza funzionalmente
riservata al Tribunale di Salerno sezione distaccata di
Eboli, secondo le regole del rito del lavoro.
Proprio perché competenza per
materia o funzionale, essa ha carattere inderogabile e,
pertanto, può essere riscontrata anche d'ufficio in ogni
stato e grado del processo (Cass. civ., Sez.I,
17/11/1990, n.1113; Cass. Civ. Sez. I 12.07.1996
n.6335).
Ed invero vanno considerate cause
in materia locatizia tutte le domande giudiziali aventi
a titolo un contratto di locazione, “…atteso che
nell'ampia nozione di "cause relative a rapporti di
locazione di immobili urbani" sono da ricomprendere
tutte le controversie comunque riferibili ad un
contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo
alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a
tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a
quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni
derivanti dal rapporto” (Cass. Civ. Sez. III 24.07.2001
n.10070), anche quelle nelle quali il rapporto è
controverso o addirittura sia da costituire (Cass.
581/2003, Cass. 9907/1998; Trib. Reggio Calabria
2.12.2002) , per le quali si applica dunque il rito
speciale previsto dell’art. 447 bis c.p.c.
Inoltre la Giurisprudenza di
legittimità e di merito è concorde nel ritenere
pronunciabile l’istanza di ingiunzione anche nel
processo locatizio (Cass. 5944/99; Pr. Venezia
20.03.1997, Pr. Monza 29.01.1997).
Il Giudice di Pace è assolutamente
incompetente in materia, sia perché questi è competente
soltanto per le cause relative a beni mobili, sia
perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del
Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8
c.p.c. ad opera del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di
immobili urbani è stata attribuita alla competenza del
Tribunale (Cass. civ., sez. III, 13/07/2004, n.12910;
Cass. civ Sez. III, 25/02/2003, n.2842 e per Fattispecie
relativa alla restituzione di deposito cauzionale ,
Cass. civ., Sez. III, 31/01/2006, n. 2143).
In virtù di quanto detto va dunque
dichiarata l’incompetenza per materia del Giudice adito,
essendo competente il Tribunale di Salerno sezione
distaccata di Eboli, difettando la competenza del
Giudice di pace .
In merito alle spese di lite,
l’esito della decisione, basata su rilievi d’ufficio,
costituisce giustificato motivo ex art. 92, comma 2,
c.p.c. per la declatoria di compensazione integrale
delle stesse tra le parti. Nella fattispecie in esame,
nulla per le spese non essendosi costituita parte
convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di EBOLI, dott.
Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da Tizio Tizio nei confronti di Caia
Caia con atto di citazione notificato 18/02/2006, così
provvede:
1. Dichiara la incompetenza per
materia del giudice di pace.
2. Concede il termine di tre mesi
da oggi per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale competente per territorio.
3. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in EBOLI lì
21/06/2011 Il Giudice di Pace
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