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Difensori e diritto di difesa-Fissazione d'udienza omessa, SS.UU. ... deontologiche- (Cassazione penale Sentenza 01/06/2011, n. 22242)-Ipsoa.it

 

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di Alfredo Montagna

Le Sezioni Unite sulla deducibilita' per omesso avviso ad uno dei due difensori nei procedimenti camerali: nell'udienza camerale di appello il termine ultimo di deducibilita' della nullita' derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato e' quello della deliberazione della sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che del codifensore ritualmente citati.

 

La questione giunta al vaglio della seconda sezione della Corte si riproponeva sovente nel giudizio di legittimità, trattando delle conseguenze da assegnare all’omesso avviso ad uno dei due difensori dell’imputato nel procedimento camerale, e più in particolare di quale fosse il termine ultimo di deducibilità della nullità verificatasi; dovendosi anche valutare in tale prospettiva la presenza o meno dell’altro difensore (ritualmente avvisato) e dell’imputato (anch’egli citato).

 

Infatti mentre era pacifico che in caso di omessa notificazione ad uno dei due difensori dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale (come nel caso di specie) si realizzi una nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., si rinveniva un contrasto sulla individuazione del momento finale di deducibilità di tale nullità, ciò nel caso in cui all’udienza non fossero stati presenti né l’altro difensore, né l’imputato (regolarmente resi edotti dell’udienza).

 

In proposito va ricordato come nel caso in cui l’altro difensore sia presente sussiste l’onere di eccepire il vizio prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ex art. 182 c.p.p.

 

Il contrasto denunciato dalla seconda sezione vedeva alcune decisioni della corte affermare che nel procedimento camerale l'omissione dell'avviso d'udienza per uno dei due difensori dell'imputato potesse essere dedotta anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, sottolineando che nel procedimento camerale manca una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento, e che non poteva dunque valere la soglia preclusiva di cui al terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza applicare la disposizione del quarto comma della stessa norma.

 

Diversamente altro orientamento aveva posto l’accento sul fatto che in tal modo si sarebbe dato rilievo alla scelta del codifensore di non presentarsi, esaltando gli effetti di una nullità di per sé inidonea a rendere invalido l’intero grado di giudizio; qualificando pertanto la nullità come a regime intermedio, da eccepire prima della deliberazione della decisione che definiva il grado.

 

La questione era stata rimessa dal Primo Presidente al giudizio delle Sezioni Unite dello scorso gennaio, che la hanno risolta con una articolata ed interessante decisione. La Corte ha preliminarmente ricordato la distinzione tra i limiti temporali di deducibilità delle nullità a regime intermedio di cui all’art. 180 c. p. p. e quelli per la formulazione dell’eccezione di cui all’art. 182, comma 2, dello stesso codice.

 

La conseguenza è nel senso che non può applicarsi la seconda parte dell’unico comma del citato art. 180 per il solo fatto che il difensore non abbia assistito all’atto, ma soltanto che non si è verificata una sanatoria per omessa formulazione della relativa eccezione In tal modo rimane da esplorare se per la “deduzione” siano stati rispettati i limiti temporali di carattere generale posti dall’art. 180 c. p. p. Infatti nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, l’omesso avviso della data fissata per l’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato deve essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, c. p. p. dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c. p. p.

 

Diversamente nel caso in cui i difensori sono sentiti solo se compaiono (art. 127, comma 3, c. p. p.) il carattere formale di tale presenza non consente di applicare il disposto dell’art. 182, comma 2, c. p. p., restando da indicare quale sia il limite temporale di deduzione della nullità conseguente al suddetto omesso avviso ex art. 180 c. p. p. La Corte ha rilevato come, trattandosi di una nullità che non si è verificata "nel giudizio", la stessa non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

 

Una volta individuato il termine di deducibilità della nullità la decisione ha Corte ha affrontato il tema centrale, ovvero se il difensore regolarmente avvisato e non comparso abbia l’onere di dedurla entro il termine di cui sopra, affermando che l’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza.

 

Tale dovere di attivazione (ove si voglia eccepire la nullità) si giustifica, a giudizio delle Sezioni Unite, per una serie di ragioni, in quanto la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al “giudizio”.

 

Le ragioni di ordine generale vengono dalla Corte individuate nell’esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, in ciò confortati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che si è occupata del rapporto informativo che deve intercorrere all’interno della posizione difensiva tra imputato ed il suo difensore, (ed a maggior ragione nel rapporto tra difensori).

 

In tal senso la decisione ricorda altresì l’articolo 23, comma quinto, del codice deontologico forense, che prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore “in ordine ad ogni scelta processuale”.

 

In considerazione di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: nell’udienza camerale di appello il termine ultimo di deducibilità della nullità derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato è quello della deliberazione della sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore ritualmente citati.

 

 

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