di Alfredo Montagna
Le Sezioni Unite sulla
deducibilita' per omesso avviso ad uno dei due difensori
nei procedimenti camerali: nell'udienza camerale di
appello il termine ultimo di deducibilita' della
nullita' derivante dall'omessa notificazione dell'avviso
di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori
dell'imputato e' quello della deliberazione della
sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza
sia dell'imputato che del codifensore ritualmente
citati.
La questione giunta al vaglio della
seconda sezione della Corte si riproponeva sovente nel
giudizio di legittimità, trattando delle conseguenze da
assegnare all’omesso avviso ad uno dei due difensori
dell’imputato nel procedimento camerale, e più in
particolare di quale fosse il termine ultimo di
deducibilità della nullità verificatasi; dovendosi anche
valutare in tale prospettiva la presenza o meno
dell’altro difensore (ritualmente avvisato) e
dell’imputato (anch’egli citato).
Infatti mentre era pacifico che in
caso di omessa notificazione ad uno dei due difensori
dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale (come
nel caso di specie) si realizzi una nullità ai sensi
dell’art. 178 c.p.p., si rinveniva un contrasto sulla
individuazione del momento finale di deducibilità di
tale nullità, ciò nel caso in cui all’udienza non
fossero stati presenti né l’altro difensore, né
l’imputato (regolarmente resi edotti dell’udienza).
In proposito va ricordato come nel
caso in cui l’altro difensore sia presente sussiste
l’onere di eccepire il vizio prima del compimento
dell’atto o immediatamente dopo, ex art. 182 c.p.p.
Il contrasto denunciato dalla
seconda sezione vedeva alcune decisioni della corte
affermare che nel procedimento camerale l'omissione
dell'avviso d'udienza per uno dei due difensori
dell'imputato potesse essere dedotta anche in sede di
impugnazione del provvedimento conclusivo del
procedimento, sottolineando che nel procedimento
camerale manca una fase assimilabile alle formalità di
apertura del dibattimento, e che non poteva dunque
valere la soglia preclusiva di cui al terzo comma
dell'art. 181 cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza
applicare la disposizione del quarto comma della stessa
norma.
Diversamente altro orientamento
aveva posto l’accento sul fatto che in tal modo si
sarebbe dato rilievo alla scelta del codifensore di non
presentarsi, esaltando gli effetti di una nullità di per
sé inidonea a rendere invalido l’intero grado di
giudizio; qualificando pertanto la nullità come a regime
intermedio, da eccepire prima della deliberazione della
decisione che definiva il grado.
La questione era stata rimessa dal
Primo Presidente al giudizio delle Sezioni Unite dello
scorso gennaio, che la hanno risolta con una articolata
ed interessante decisione. La Corte ha preliminarmente
ricordato la distinzione tra i limiti temporali di
deducibilità delle nullità a regime intermedio di cui
all’art. 180 c. p. p. e quelli per la formulazione
dell’eccezione di cui all’art. 182, comma 2, dello
stesso codice.
La conseguenza è nel senso che non
può applicarsi la seconda parte dell’unico comma del
citato art. 180 per il solo fatto che il difensore non
abbia assistito all’atto, ma soltanto che non si è
verificata una sanatoria per omessa formulazione della
relativa eccezione In tal modo rimane da esplorare se
per la “deduzione” siano stati rispettati i limiti
temporali di carattere generale posti dall’art. 180 c.
p. p. Infatti nei procedimenti in cui è obbligatoria la
presenza del difensore, l’omesso avviso della data
fissata per l’udienza ad uno dei due difensori di
fiducia dell’imputato deve essere eccepita ai sensi
dell’art. 182, comma 2, c. p. p. dall’altro difensore di
fiducia presente o, in caso di assenza anche di
quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi
dell’art. 97, comma 4, c. p. p.
Diversamente nel caso in cui i
difensori sono sentiti solo se compaiono (art. 127,
comma 3, c. p. p.) il carattere formale di tale presenza
non consente di applicare il disposto dell’art. 182,
comma 2, c. p. p., restando da indicare quale sia il
limite temporale di deduzione della nullità conseguente
al suddetto omesso avviso ex art. 180 c. p. p. La Corte
ha rilevato come, trattandosi di una nullità che non si
è verificata "nel giudizio", la stessa non può essere
più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della
sentenza di primo grado.
Una volta individuato il termine di
deducibilità della nullità la decisione ha Corte ha
affrontato il tema centrale, ovvero se il difensore
regolarmente avvisato e non comparso abbia l’onere di
dedurla entro il termine di cui sopra, affermando che
l’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare
la sussistenza di nullità verificatesi prima del
giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non
compaia in udienza.
Tale dovere di attivazione (ove si
voglia eccepire la nullità) si giustifica, a giudizio
delle Sezioni Unite, per una serie di ragioni, in quanto
la regolare citazione di uno dei due difensori di
fiducia è condizione necessaria e sufficiente a
garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre
prima della sentenza le eventuali nullità intermedie
verificatesi in un momento anteriore al “giudizio”.
Le ragioni di ordine generale
vengono dalla Corte individuate nell’esistenza di un
dovere di leale collaborazione del difensore al regolare
svolgimento del procedimento, in ciò confortati dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, che si è occupata del rapporto informativo
che deve intercorrere all’interno della posizione
difensiva tra imputato ed il suo difensore, (ed a
maggior ragione nel rapporto tra difensori).
In tal senso la decisione ricorda
altresì l’articolo 23, comma quinto, del codice
deontologico forense, che prevede, nel caso di difesa
congiunta, il dovere del difensore di consultare il
codifensore “in ordine ad ogni scelta processuale”.
In considerazione di quanto sopra,
le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio
di diritto: nell’udienza camerale di appello il termine
ultimo di deducibilità della nullità derivante
dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione
dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato è
quello della deliberazione della sentenza nel grado,
anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato
che del codifensore ritualmente citati.
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