Aria. Emissioni odorigene e mancata
previsione di limiti o di metodi di misura
Per le emissioni odorigene in base
alla normativa vigente non è prevista la fissazione di
limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a
misurarne la portata, perché manca allo stato la
possibilità tecnica di elaborare indicatori
sufficientemente validi dal punto di vista tecnico -
scientifico. Per tali ragioni è possibile riferirsi alle
migliori tecniche disponibili che l'art. 2, punto 7, del
DPR 24 maggio 1988, n. 203, definisce come "sistema
tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che
consente il contenimento e/o la riduzione delle
emissioni a livelli accettabili per la protezione della
salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali
misure non comporti costi eccessivi". L’applicazione del
criterio comporta che devono essere adottate tutte le
tecniche e le modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci al
fine di migliorare la sostenibilità ambientale
dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le
massime performance ambientali esigibili, tenendo conto
delle specifiche caratteristiche degli impianti e delle
potenzialità economiche aziendali.
N. 00741/2011
REG.PROV.COLL.
N. 01328/2004
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1328 del 2004, proposto da:
Davos Spa, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Guido Piccione e Francesco Curato, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Provincia di Treviso, in persona
del Presidente pro tempore, non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Provincia di
Treviso n. 138/2004 prot. n. 5817/2004 del 10 febbraio
2004 notificato il 18 febbraio 2004, nella parte in cui
ha imposto limiti e prescrizioni alle emissioni in
atmosfera derivanti dal ciclo produttivo come da
relazione tecnica allegata e facente parte del
provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 6 aprile 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente espone di
avere due stabilimenti situati nei comuni di Cornuda e
Crocetta del Montello nei quali produce gomma impiegata
nel settore delle calzature.
Nello stabilimento di Cornuda
realizza un prodotto intermedio costituito da fogli di
gomma artificiale non ancora vulcanizzata.
Nel secondo stabilimento di
Crocetta di Montello svolge le successive fasi di
vulcanizzazione (nella quale le lastre di gomma vengono
riscaldate in presse) finitura (nella quale le lastre
vengono finite mediante spaccatura e raspatura per
portarle allo spessore finale) e verniciatura (che
comprende anche un fase di essiccatura).
La ditta con istanza presentata il
12 settembre 1994 ha chiesto un’autorizzazione per le
emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 15 del DPR 24
maggio 1988, n. 203, in ragione delle modifiche
apportate all’impianto produttivo.
La Provincia con decreto n.
138/2004 prot. n. 5817/2004 del 10 febbraio 2004, dopo
aver acquisito il parere del Comune, le valutazioni
dell’Arpav e il parere della commissione tecnica
provinciale ambiente, ha autorizzato le modifiche dando
nel contempo alcune prescrizioni in base alle quali,
entro 60 giorni, la ditta avrebbe dovuto provvedere ad
inoltrare un progetto per accorpare le emissioni
convogliate e quelle diffuse tramite torrini ad un unico
punto di emissione con scarico ad una quota dal suolo
non inferiore a dieci metri, presentando altresì un
progetto per adottare la migliore tecnica disponibile in
termini di prodotto o di abbattimento per il
raggiungimento dei valori limite di emissione definiti
nell’allegato II, punto 8, della direttiva 1999/13/CE,
dettando infine specifici limiti alle emissioni
provenienti dalle operazioni di verniciatura.
Tale prescrizioni sono impugnate
con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:
I) carenza ed incongruità
dell’istruttoria, errata e falsa rappresentazione della
situazione di fatto e difetto di motivazione illogicità
e violazione del principio di adeguatezza, nonché
violazione dell’art. 2 del DPR 25 luglio 1991
relativamente alle prescrizioni che impongono, per il
reparto di vulcanizzazione, l’accorpamento delle
emissioni ad un unico punto;
II) carenza di istruttoria,
contraddittorietà, violazione del DM 12 luglio 1990 e
del DM 26 febbraio 2004, n. 44, relativamente alle
prescrizioni che, per il reparto verniciatura, hanno
imposto la predisposizione di un progetto per l’adozione
della migliore tecnica disponibile in termini di
prodotto o di abbattimento per il raggiungimento dei
valori limite di emissione definiti nell’allegato II
punto 8, della direttiva 1999/13/CE.
La Provincia di Treviso non si è
costituita in giudizio.
Nella memoria depositata in
prossimità della pubblica udienza la Società ricorrente
ha precisato che nelle more della definizione del
giudizio il reparto verniciatura è stato trasferito dal
2006 presso un nuovo impianto produttivo sito in Cavaso
del Tomba.
Alla pubblica udienza del 6 aprile
2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, dando atto che è
venuto meno l’interesse alla definizione nel merito
relativamente alle censure di cui al secondo motivo che
riguarda il reparto verniciatura, è infondato e deve
essere respinto.
1.1 Per quanto concerne le
prescrizioni che riguardano il reparto vulcanizzazione
l’Arpav, esclusa la presenza di composti comportanti un
elevato rischio per la popolazione, ha dettato una serie
di misure per attenuare l’effetto di disturbo dovuto
all’odore penetrante dei composti liberati dal processo
produttivo.
Sul punto va premesso che per le
emissioni odorigene in base alla normativa vigente non è
prevista la fissazione di limiti di emissione né di
metodi o di parametri idonei a misurarne la portata,
perché manca allo stato la possibilità tecnica di
elaborare indicatori sufficientemente validi dal punto
di vista tecnico - scientifico.
Per tali ragioni è possibile
riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l'art.
2, punto 7, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, definisce
come "sistema tecnologico adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la
protezione della salute e dell'ambiente, semprechè
l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi".
L’applicazione del criterio
comporta che devono essere adottate tutte le tecniche e
le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione
ed esercizio degli impianti più efficaci al fine di
migliorare la sostenibilità ambientale dell’attività
produttiva, e al fine di ottenere le massime performance
ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche degli impianti e delle potenzialità
economiche aziendali.
1.2 Con il primo motivo di ricorso
la parte ricorrente lamenta sotto diversi profili
l’illegittimità delle prescrizioni impartite per il
reparto vulcanizzazione.
In primo luogo afferma che la
prescrizione di canalizzare tutte la emissioni in un
unico punto di scarico e di svolgere altri interventi
per impedire la fuorisuscita dei fumi da porte e
finestre sarebbe frutto di un’istruttoria carente,
perché non sono state effettuate indagini sulla presenza
di odori molesti all’esterno dello stabilimento e nelle
zone ad esso adiacenti, e perché la presenza di odori,
anche ove rilevata, è in ogni caso di difficile
valutazione in termini di intensità, persistenza e
lesività.
La doglianza deve essere respinta.
Dalla documentazione versata in
atti (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) risulta che
l’Arpav ha svolto un’approfondita indagine nello
stabilimento sulle emissioni in atmosfera con
campionamenti e prelievi di volumi d’aria per verificare
eventuali rischi sulla salute dei cittadini, dalla quale
è emerso che il processo di vulcanizzazione genera una
miscela di sostanze aerodisperse caratterizzate da un
odore caratteristico che pervade tutto l’edificio che
ospita la linea, che gli impianti di aspirazione
presenti per le presse hanno il solo scopo di limitare
l’esposizione degli addetti ai fumi, anziché di ridurre
la propagazione all’esterno delle emissioni, e che le
presse non sono incapsulate, cosicché lo stabilimento
non risulta chiuso ermeticamente.
E’ da questi elementi che l’Arpav
trae il convincimento che le emissioni diffuse
attraverso le finestre di aerazione e le porte hanno una
certa rilevanza, risalendo da un fatto noto (la presenza
di forti odori all’interno dello stabilimento non
isolato dall’esterno) ad un fatto non noto (la
diffusione degli odori all’esterno).
La parte ricorrente non contesta né
la presenza di un forte odore di gomma all’interno dello
stabilimento, né gli accertamenti svolti dall’Arpav
circa le carenze di isolamento rispetto all’ambiente
esterno (cfr. pag. 7 del ricorso), ma si limita a
lamentare la mancata valutazione dell’intensità di odori
penetranti nelle zone adiacenti.
In tale contesto la censura deve
essere respinta perché la denunciata carenza di
istruttoria è formulata in modo generico, non tiene
conto che i fatti possono essere provati, anche se non
si fondano su elementi di prova diretti, ricorrendo a
presunzioni, e che le conclusioni cui perviene l’Arpav
risultano, secondo l’id quod plerumque accidit, prive di
vizi logici.
2. Con un’ulteriore censura la
parte ricorrente lamenta che l’ottemperanza all’ordine
impartito comporterebbe la realizzazione di opere
complesse e costose senza una congrua valutazione dei
benefici raggiungibili.
Anche questa censura deve essere
respinta perché le soluzioni da adottare per ovviare
alle problematiche riscontrate non si riferiscono ad
elementi predeterminati, e rientrano invece nell’ambito
dell’attività discrezionale dell’amministrazione, e la
parte ricorrente, al di là di generiche doglianze, non
allega elementi idonei a fornire nemmeno un principio di
prova circa la sussistenza di travisamenti o illogicità
atte a porre in dubbio l’attendibilità delle valutazioni
svolte dall’Arpav o la non sostenibilità economica degli
interventi che consistono nella realizzazione di
tubazioni per la concentrazione delle emissioni in un
unico punto.
3. Con un’ultima censura la parte
ricorrente ritiene violato il DPR 25 luglio 1991 in
materia di emissioni poco significative e di attività a
ridotto inquinamento atmosferico, perché tale norma
esenta dalla necessità di ottenere l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera gli sfiati e i ricambi d’aria
adibiti esclusivamente alla sicurezza degli ambienti di
lavoro, mentre il provvedimento impugnato impone la
presentazione di un progetto che comprenda
l’accorpamento anche delle emissioni provenienti dai
torrini utilizzati a questo scopo.
La doglianza deve essere respinta
perché, come sopra osservato, nella procedura attivata
l’Amministrazione è legittimata ad individuare tutte le
misure che, sul piano tecnico, siano funzionali ad
isolare lo stabilimento dall’esterno, tra le quali
rientra anche quella che riguarda i torrini, e in ogni
caso l’ordine impartito non ha carattere definitivo,
posto che ha ad oggetto la sola presentazione di un
progetto e le parti, in contraddittorio, ben possono
apportare gli eventuali correttivi che si rivelino
necessari.
In definitiva pertanto, il ricorso
deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse relativamente al secondo motivo,
che riguarda il reparto verniciatura, e respinto per il
resto.
La mancata costituzione nella
controversia dell’Amministrazione esenta dal dover
pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in
parte improcedibile, e in parte lo respinge, nel senso
precisato in motivazione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera
di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011 |