L’euforia della movida estiva non
esclude la responsabilità del gestore del locale per
eventuali incidenti. La Cassazione con la sentenza n.
24109/2011 ha condannato il titolare di un disco pub
della riviera ligure nel cui locale i clienti erano
soliti ballare sui tavoli per l’infortunio occorso ad un
avventore.
I giudici in primo e in secondo
grado hanno riconosciuto la responsabilità per colpa in
vigilando ed in eligendo del proprietario per <<non aver
impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di
taluni avventori>>. In tal modo, secondo i tribunali di
merito, <<non si era determinata l’interruzione del
nesso di causalità tra la condotta colposamente omissiva
dell’imputato e l’evento lesivo verificatosi>>.
Una tesi condivisa dalla Cassazione
secondo cui, come testimoniato da altri avventori e
dallo stesso personale del locale, numerosi clienti
<<ballavano sui tavoli>> e <<taluni si sospendevano alle
travi del soffitto>>. Ragion per cui, è chiara la
responsabilità del gestore <<per difetto di adeguata
manutenzione degli accessori ornamentali (pannelli)
infissi sul soffitto, rientrando entro evidenti margini
di normale prevedibilità (ed evitabilità) l’ipotizzabile
distacco dal soffitto, di detti accessori, ove
impropriamente ma fortemente sollecitati da un movimento
di trazione verso il basso>> dovuto al <<peso dei
prestanti e robusti avventori del locale di mt. 1,80 di
altezza>>.
Insomma, secondo la Suprema corte,
siccome <<era consentito salire e ballare sui tavoli>>
che risultavano <<improvvidamente>> a questo destinati,
il gestore doveva sincerarsi anche della tenuta delle
travi del soffitto visto che nella <<concitazione e
nell’eccitazione collettiva che notoriamente
contraddistingue, in siffatte occasioni, i giovani
avventori di siffatti locali da ballo>> era anche
prevedibile che vi si appendessero.
|