ESECUZIONE FORZATA: Opposizione a
precetto per il pagamento delle spese mediche dei figli
nell'ambito della separazione consensuale.
Cassazione civile Sez. III,
Sent., 23-05-2011, n. 11316
Svolgimento del processo
M.C. si è opposto al precetto di
pagamento di Euro 901,44 (oltre ulteriori interessi e
spese), intimatogli addì 11.12.07 dalla moglie G.M.S.
quale quota di contribuzione alle spese mediche e
scolastiche dei figli a lei affidati e posta a carico
del marito con il provvedimento di separazione
consensuale, dolendosi: della mancata considerazione del
pregresso pagamento di Euro 400 in acconto del dovuto;
della mancata notifica del titolo esecutivo; della
carenza di titolo esecutivo.
Il giudice di pace di Taverna ha,
con sentenza n. 23/08 pubbl. il 17.10.08, respinto
l'opposizione, ritenendo sussistente il titolo esecutivo
anche per il tipo di spese poste a base dell'opposto
precetto e negando la prova dell'imputazione
dell'acconto prospettata dall'opponente, con condanna di
questi alle spese. Contro tale sentenza M.C. propone
ricorso per cassazione con i seguenti tre motivi; ma non
deposita controricorso l'intimata.
Motivi della decisione
Il ricorrente formula tre motivi :
con un primo motivo, di violazione
dell'art. 474 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che
le somme non corrisposte a titolo di rimborso spese,
rese oggetto dell'atto di precetto, non costituiscono un
diritto certo, liquido ed esigibile; e formula il
prescritto quesito in ordine al profilo di violazione di
legge;
con un secondo motivo, di
violazione dell'art. 479 c.p.c., comma 1, art. 480
c.p.c., commi 1 e 2 e vizio di motivazione, censura la
preterizione della questione sulla nullità derivante
dalla mancata notificazione del titolo in forma
esecutiva; e formula il prescritto quesito in ordine al
profilo di violazione di legge;
con un terzo motivo, di vizio di
motivazione, si duole in ordine al mancato scomputo
dalla somma precettata di quanto pagato nelle more.
Ritiene il collegio che il ricorso
non possa essere accolto.
In particolare, il primo motivo non
è fondato, benchè sia necessario correggere la
motivazione della sentenza gravata, ai sensi dell'art.
384 c.p.c., u.c.; ed al riguardo:
1. per principio generale, il
creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna
nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di
azione e non può, per difetto di interesse, richiedere
ex novo un altro
titolo (quale il decreto
ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso
titolo e lo stesso oggetto, benchè all'imprescindibile
condizione che l'oggetto della condanna sia idoneamente
delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli
obblighi idoneamente identificati in un simile
provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass.
30 giugno 2006, n. 15084), o, a tutto concedere,
delimitabile o quantificabile in forza di elementi
idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di
operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le
molte: Cass. 8 luglio 1977, n. 3050; Cass. 1 giugno
2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067;Cass. 30
novembre 2010, n. 24242; Cass. 5 febbraio 2011, n.
2816);
2. ed è poi vero che questa stessa
Corte ha affermato che il provvedimento giudiziario con
cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai
sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di
contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore
affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese
straordinarie (senza altra specificazione) relative ai
figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea
attuazione da parte dell'obbligato ed al fine di
legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto
dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento
del giudice, volto ad accertare l'avveramento
dell'evento futuro e incerto cui è subordinata
l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva
sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal
titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere
desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti
nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);
3. e tuttavia evidenti minimali
esigenze di effettività della tutela del titolare del
particolare credito alimentare di cui si discute
impongono, ad avviso del collegio e se non altro con
riferimento allo specifico caso in esame, di escludere
l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese
mediche e scolastiche ordinarie, in sè sole considerate
(quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di
specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie"
intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se
opportunamente documentate, perchè il titolo esecutivo
originario riguarda un credito comunque certo ab
origine, oggettivamente determinabile e liquidabile
sulla base di criteri oggettivi;
4. può infatti dirsi che la
contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche
ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali,
nè a fatti od eventi qualificabili come straordinari,
vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poichè
invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo,
quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai
sensi dell'art. 148 c.c., può al contrario qualificarsi
normale, secondo nozioni di comune esperienza, la
necessità di esborsi costanti per l'istruzione, atteso
che anche quella pubblica li richiede in misura sempre
più notevole in rapporto al grado della scuola od
istituzione
superiore od universitaria
frequentata; e rientra nel novero degli eventi
classificabili quali statisticamente ordinari o
frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è
variabile effettivamente soltanto la misura e l'entità
in rapporto alla perturbazione dello stato di piena
salute, per prestazioni mediche, generiche o
specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste
ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;
5. la contribuzione del genitore è
quindi riferita, per le spese meramente mediche e
scolastiche (e non anche per quelle genericamente
indicate come straordinarie e comunque diverse ed
ulteriori), ad eventi di
probabilità tale da potersi
definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi
indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
6. la determinazione del quantum di
tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente
agevole, una volta conseguita la loro prova con
documentazione di spesa rilasciata da strutture
pubbliche - attesa la natura della funzione da
esse esercitata e la particolare attendibilità da
riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la
possibilità di una loro contestazione, ai documenti da
esse rilasciati - o da altri soggetti
che siano specificamente indicati
nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi;
7. certamente, attesa la notorietà
dell'evenienza di un'esasperata conflittualità tra i
coniugi in fase di separazione, il provvedimento di
affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere
già dalla sua
formazione in modo espresso una
tale modalità od altra equipollente, per soddisfare
l'esigenza di prevenire quanto più possibile le
occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di
separazione o divorzio e la moltiplicazione - non
indispensabile - di disagi e dispendi di energie non
solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi;
8. nondimeno, poichè una tale
modalità (determinazione del quantum sulla base di
documentazione rilasciata da strutture pubbliche od
altri soggetti specificamente indicati nel titolo o
concordati tra i coniugi) corrisponde - anche in tal
caso per nozioni di comune esperienza - a criteri di
ordinaria frequenza statistica, la medesima può
prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al
titolo, ma da esso videntemente presupposto, idoneo a
completarne il comando e ad evitare la necessità, il
disagio ed il dispendio di nuovi reiterati preventivi
ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte
le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o
scolastiche ordinarie, come è pacifico trattarsi nel
caso di specie;
9. beninteso, resta del tutto
impregiudicato il diritto del genitore obbligato di
contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria
delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato,
vuoi perchè si metta in
dubbio la sussistenza del fatto
costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa
dell'esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa
come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es.,
spese meramente
voluttuarie, quali un intervento
meramente estetico o un corso non finalizzato ad
esigenze di istruzione, ma di mero svago od
intrattenimento), vuoi perchè si lamenti la violazione
delle modalità di decisione sulle attività cui le spese
si riferiscono (dovendo comunque quelle di maggiore
interesse, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 3,
spettare al comune accordo dei genitori, salva diversa
disposizione del giudice: Cass. 28 gennaio 2009, n.
2182), o per altra ragione: ma tale diritto può bene
estrinsecarsi quale contestazione del diritto del
creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione, a precetto o a
pignoramento;
10. si rende così meramente
eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si
riserva alle effettive ipotesi di oggettiva
controvertibilità, scongiurando l'ineluttabilità di un
ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della
cognizione per la formazione di altro tìtolo esecutivo;
del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore
affidatario l'altro è adeguatamente tutelato, sia pure a
prezzo di dispiegare l'opposizione, dalla responsabilità
aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva
senza la normale prudenza, già prevista dall'attuale
formulazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2, (e salva pure
l'applicabilità del terzo comma di tale norma, come
introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69);
11. in definitiva, ritiene il
collegio che, in adeguamento dei principi generali di
cui al punto 4.1. alle peculiarità delle esecuzioni in
materia di diritto di famiglia, la conclusione rigorosa
di Cass., n. 1758 del
2008, della necessità di un
indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice
della cognizione per la formazione di una pluralità di
nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e mantenuta
ferma con riferimento
alle sole spese effettivamente
straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e
scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui
accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il
provvedimento con
cui in sede di separazione (non
importa se consensuale o giudiziale, ovvero se
provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o
meno) si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma
2, quale modo di
contribuire al mantenimento dei
figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure
pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie
relative ai figli, costituisce esso stesso titolo
esecutivo e non
richiede, nell'ipotesi di non
spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al
fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore
intervento del giudice, qualora il genitore creditore
possa allegare ed opportunamente documentare
l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi
contemplati dal titolo e la relativa entità; ed
impregiudicato beninteso il diritto dell'altro genitore
di contestare - ex post ed in sede di opposizione
all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o
l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del
diritto di credito per la non riconducibilità degli
esborsi a spese necessarie o per violazione delle
modalità di individuazione dei bisogni del minore;
12. in tali sensi integrata o
corretta la motivazione della gravata sentenza, può così
rigettarsi il motivo di ricorso relativo alla carenza di
valido titolo esecutivo, quest'ultimo effettivamente
ravvisandosi nel provvedimento di determinazione
delle modalità di contribuzione alle spese per i figli
affidati ad uno solo dei genitori.
Sono invece inammissibili gli altri
due motivi di ricorso:
quanto al secondo, non viene
analiticamente riportata o trascritta, in violazione del
principio di autosufficienza, la relata di notifica,
nonostante i relativi passaggi fossero indispensabili
per la concreta
individuazione dell'atto
notificato, come operata con la pubblica fede che
normalmente assiste ogni atto pubblico; d'altra parte,
non è neppure indicato o prodotto separatamente l'atto
notificato, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6,
nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006,
applicabile alla fattispecie ratione temporis: tanto non
potendo evincersi dal generico riferimento al fascicolo
di primo grado contenuto nell'indice in calce al ricorso
introduttivo del presente giudizio di cassazione;
quanto al terzo, ai sensi del
capoverso dell'art. 366-bis c.p.c. - ancora applicabile
(nonostante la sua successiva abrogazione) alla
fattispecie in ragione della data di pubblicazione del
provvedimento
impugnato, stando alla disciplina
transitoria della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 - è
necessario un momento di riepilogo o di sintesi per le
doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18 luglio 2007,
ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n.
20603; tra le ultime: Cass. 30 dicembre 2009, ord. n.
27680), occorrendo la formulazione conclusiva e
riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del
ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed
autonomo, chiaramente il fatto controverso in
riferimento al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v.
le citate Cass., ord. n. 16002 del 2007 e Cass., ord. n.
27680 del 2009); e, nel caso di specie, tale passaggio
conclusivo sintetico manca del tutto.
In conclusione, sia pure con la
correzione della motivazione in ordine al primo motivo
di ricorso, la gravata sentenza non può essere cassata
ed il ricorso va rigettato; e non vi è luogo a
provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla
per le spese. |