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Notifiche in materia tributaria-Nullita' assoluta e nullita' sanabile, una chiara distinzione- (Ordinanza Cassazione civile 13/05/2011, n. 10637)-Ipsoa.it

 

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di Brunella Biancaniello

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce in modo chiaro la distinzione tra nullita' assoluta e nullita' sanabile della notifica: la consegna dell'atto di appello effettuata nel luogo in cui la parte ha eletto domicilio a persona qualificata erroneamente nella relata di notifica come effettivo domiciliatario, non puo' ritenersi inesistente, ma sanabile. Difatti, la notifica ad un soggetto qualificato nella relata quale domiciliatario per mero errore materiale, non determina una situazione di incertezza assoluta sul destinatario e pertanto puo' essere rinnovata.

 

Il principio è stato affermato dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10637 del 13 maggio scorso, che ribadisce in modo chiaro la distinzione tra "nullità assoluta" e "nullità sanabile" della notifica.

 

Fatto

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia contro la decisione di un ricorso avente ad oggetto un avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA per l'anno 1998, in quanto l'impugnazione era stata notificata presso il difensore non nelle mani del contribuente, ma di altro differente soggetto che, nella relata di notifica, veniva identificato erroneamente come domiciliatario.

 

L'Agenzia ha sostenuto la violazione degli articoli 160 e 291 c.p.p., ritenendo che la notificazione dell'atto a persona qualificata per mero errore materiale come domiciliataria, non determina una situazione di incertezza assoluta, tale da giustificare l'inesistenza giuridica della notificazione.

 

L'ordinanza n. 10637/2011

 

La Sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria.

 

In particolare, la Cassazione ha ribadito che la consegna dell'atto di appello, nel domicilio eletto, a persona qualificatasi per mero errore quale domiciliatario, avrebbe dovuto comportare non l'inesistenza ma la rinnovazione dell'atto nullo, presupponendo la declaratoria di inammissibilità, l'inesistenza giuridica della notificazione, che non ricorre nel caso de quo.

 

La Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza, sottolinea la distinzione tra "inesistenza" della notificazione e "nullità sanabile":

-l'inesistenza si ha quando la consegna è effettuata in un luogo o ad una persona del tutto estranei con il destinatario e con l'atto da notificare (Cass., n. 3001 del 2002);

-la "nullità sanabile" - con effetto ex tunc - si ha nel caso in cui, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, risulta ravvisabile un collegamento con il destinatario, tanto da far presumere che l'atto giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 25350 del 2009).Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 160 e 156, c.p.c., si ha nullità sanabile quando, nonostante l'inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, la notificazione è materialmente avvenuta con rilascio di copia nel luogo e a persona che siano collegate all'effettivo destinatario.

 

Tali norme si estendono al processo tributario per il rinvio generale operato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

 

Naturalmente, non trovano applicazione nelle ipotesi di consegna "inesistente", in quanto in tali casi l'appello sarà dichiarato inammissibile senza la possibilità di disporre la rinnovazione della notifica.

 

La sanabilità della notifica di appello

 

La sentenza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che individua le ipotesi di "nullità sanabile" degli atti.

 

Al riguardo, ricordiamo altre ipotesi di sanabilità della notifica di appello:

-il caso in cui l'atto di appello sia stato notificato alla parte personalmente anziché al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto;

-l'ipotesi in cui la notifica dell'appello sia stata effettuata presso il recapito del domiciliatario indicato presso l'ordine professionale, anche se, poi risulta non corretto. Inoltre, la nullità si deve ritenere sanata ex tunc per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.) in tutti i casi in cui la parte intimata si sia costituita in giudizio.

 

 

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