di Brunella Biancaniello
La Sezione tributaria della Corte
di Cassazione ribadisce in modo chiaro la distinzione
tra nullita' assoluta e nullita' sanabile della
notifica: la consegna dell'atto di appello effettuata
nel luogo in cui la parte ha eletto domicilio a persona
qualificata erroneamente nella relata di notifica come
effettivo domiciliatario, non puo' ritenersi
inesistente, ma sanabile. Difatti, la notifica ad un
soggetto qualificato nella relata quale domiciliatario
per mero errore materiale, non determina una situazione
di incertezza assoluta sul destinatario e pertanto puo'
essere rinnovata.
Il principio è stato affermato
dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione con
l’ordinanza n. 10637 del 13 maggio scorso, che ribadisce
in modo chiaro la distinzione tra "nullità assoluta" e
"nullità sanabile" della notifica.
Fatto
L'Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso in Cassazione nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha
dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia contro
la decisione di un ricorso avente ad oggetto un avviso
di rettifica parziale della dichiarazione IVA per l'anno
1998, in quanto l'impugnazione era stata notificata
presso il difensore non nelle mani del contribuente, ma
di altro differente soggetto che, nella relata di
notifica, veniva identificato erroneamente come
domiciliatario.
L'Agenzia ha sostenuto la
violazione degli articoli 160 e 291 c.p.p., ritenendo
che la notificazione dell'atto a persona qualificata per
mero errore materiale come domiciliataria, non determina
una situazione di incertezza assoluta, tale da
giustificare l'inesistenza giuridica della
notificazione.
L'ordinanza n. 10637/2011
La Sezione tributaria della
Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando
la sentenza con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria.
In particolare, la Cassazione ha
ribadito che la consegna dell'atto di appello, nel
domicilio eletto, a persona qualificatasi per mero
errore quale domiciliatario, avrebbe dovuto comportare
non l'inesistenza ma la rinnovazione dell'atto nullo,
presupponendo la declaratoria di inammissibilità,
l'inesistenza giuridica della notificazione, che non
ricorre nel caso de quo.
La Corte, richiamando una
consolidata giurisprudenza, sottolinea la distinzione
tra "inesistenza" della notificazione e "nullità
sanabile":
-l'inesistenza si ha quando la
consegna è effettuata in un luogo o ad una persona del
tutto estranei con il destinatario e con l'atto da
notificare (Cass., n. 3001 del 2002);
-la "nullità sanabile" - con
effetto ex tunc - si ha nel caso in cui, pur eseguita
mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello
stabilito dalla legge, risulta ravvisabile un
collegamento con il destinatario, tanto da far presumere
che l'atto giunga a conoscenza del destinatario (Cass.
n. 25350 del 2009).Infatti, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 160 e 156, c.p.c., si ha nullità
sanabile quando, nonostante l'inosservanza delle
formalità o delle disposizioni di legge, la
notificazione è materialmente avvenuta con rilascio di
copia nel luogo e a persona che siano collegate
all'effettivo destinatario.
Tali norme si estendono al processo
tributario per il rinvio generale operato dall'art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Naturalmente, non trovano
applicazione nelle ipotesi di consegna "inesistente", in
quanto in tali casi l'appello sarà dichiarato
inammissibile senza la possibilità di disporre la
rinnovazione della notifica.
La sanabilità della notifica di
appello
La sentenza si inserisce in quel
filone giurisprudenziale che individua le ipotesi di
"nullità sanabile" degli atti.
Al riguardo, ricordiamo altre
ipotesi di sanabilità della notifica di appello:
-il caso in cui l'atto di appello
sia stato notificato alla parte personalmente anziché al
suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto;
-l'ipotesi in cui la notifica
dell'appello sia stata effettuata presso il recapito del
domiciliatario indicato presso l'ordine professionale,
anche se, poi risulta non corretto. Inoltre, la nullità
si deve ritenere sanata ex tunc per il principio del
raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.)
in tutti i casi in cui la parte intimata si sia
costituita in giudizio.
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