Carente risulta la motivazione
della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento
soggettivo affermato con una generica citazione di una
massima tratta dalla giurisprudenza di legittimità,
senza alcun riferimento allo stato intellettivo e
volitivo
Cassazione, sez. VI, 8 giugno 2011,
n. 22787
(Pres. Agrò – Rel. Ippolito)
Rìtenuto in fatto
1. Con sentenza pronunciata il 28
maggio 2005, il Tribunale di Belluno dichiarò T. P.
colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia verso
la sorella e del padre conviventi, nonché del delitto di
tentativo di omicidio nei confronti della prima.
2. Su appello dell'imputata e in
parziale riforma della sentenza, la Corte d'appello di
Venezia ha assolto la P. dal delitto di cui agli artt.
56 e 575 c.p. ritenendo assorbita la connessa
aggressione nel delitto di maltrattamenti, per il quale
ha ridotto la pena a due anni e sei mesi di reclusione.
3. Ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.,
ricorre per cassazione il difensore dell'imputata,
denunciando inosservanza di legge per essere stato
ritenuto il delitto di maltrattamenti in famiglia, pur
in mancanza dell'abitualità della condotta e in assenza
di dolo.
Considerato in diritto
1. Rileva il Collegio che dalle due
sentenze di merito, che possono integrarsi tra loro in
ordine alla ricostruzione dei fatti contestati ai sensi
dell’art. 572 c.p., emerge l'infondatezza delle censure
della ricorrente in ordine all'elemento oggettivo del
reato, attesa la ricorrenza degli episodi di aggressione
morale e fisica in danno dei suoi familiari.
2. Del tutto carente risulta,
invece, la motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo,
apoliticamente affermato con una generica citazione di
una massima tratta dalla giurisprudenza di legittimità,
senza alcun riferimento allo stato intellettivo e
volitivo della P..
3. La sentenza va, perciò,
annullata, con rinvio ad altra sezione della corte
d'appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza
impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d'appello di |