di Alberto Marcheselli
La sola volonta' di regolarizzare
la propria posizione fiscale da parte del contribuente
che sia incorso in una violazione di un obbligo
tributario (c.d. ravvedimento operoso) e' condizione
sufficiente per godere dei benefici previsti dall'art.
13, D.Lgs. n. 472/1997? Ovvero e' necessario l'integrale
pagamento di tributi sanzioni e interessi. La questione
viene risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n. 12661/2011. Per un ulteriore approfondimento si
rinvia al commento di Roberto Cordeiro Guerra, di
prossima pubblicazione su Corriere Tributario.
La fattispecia riguarda un
contribuente che, non avendo adempiuto integralmente al
pagamento di quanto dovuto, sosteneva, da un lato, che
l’effetto preclusivo alla sanatoria sarebbe conseguito
al solo inadempimento integrale e, dall’altro, che
andrebbe comunque valorizzata l’intenzione soggettiva di
regolarizzare la posizione fiscale.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
come noto, consente al contravventore della norma
tributaria di soggiacere a sanzioni ridotte quando il
pagamento di queste ultime sia eseguito contestualmente
a quello del tributo e gli interessi moratori.
Secondo la Corte di Cassazione, la
semplice volontà del soggetto passivo dell’imposta di
sanare le irregolarità e un adempimento parziale non
sono sufficienti: e ciò sulla base della interpretazione
della disposizione specifica del comma 2 dell’art. 13 la
quale pone come condizione di operatività del
ravvedimento tanto il versamento del tributo quanto il
versamento delle sanzioni nella misura ridotta e degli
interessi legali.
Solo l’integrale e tempestivo
adempimento consente di beneficiare degli effetti
dell’istituto di cui all’art. 13, D.Lgs. cit.
Tale soluzione appare corretta.
Resta da domandarsi se essa sarebbe
condivisibile anche nel diverso caso in cui all’inesatto
adempimento corrisponda non solo la volontà di
regolarizzare la posizione fiscale, ma anche (ed è cosa
ulteriore e diversa) la ragionevole convinzione di aver
effettuato il versamento del dovuto. Quando cioè,
l’errore nell’adempimento sia incolpevole o,
addirittura, sia stato determinato da errate
informazioni fornite dalla P.A.
Almeno in quest’ultimo caso, per
effetto del principio dell’affidamento, la sanatoria
dovrebbe operare. |