Le Sezioni unite intervengono sulla
questione «se sia affetta da nullità la decisione che
definisce il procedimento assunta dal giudice ricusato
prima che la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata
inammissibile o infondata dall’organo competente»:
La questione è stata definita
enunciando due principi base:
1) la decisione che definisce il
procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è
stata proposta ricusazione è viziata inveceve da nullità
assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e
ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia
intervenuta in pendenza della procedura incidentale di
ricusazione o dopo il suo accoglimento.
2)la medesima decisione definisce
il procedimento assunta dal giudice nei cui confronti è
stata proposta ricusazione in violazione del divieto
istituito dall'articolo 37 comma 2, codice di procedura
penale conserva validità se la ricusazione è dichiarata
inammissibile o infondata dall'organo competente ex
articolo 40 codice di procedura penale.
Ricusazione - Viziata - Accolta -
Nullità
La decisione che definisce il
procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è
stata proposta ricusazione è viziata inveceve da nullità
assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e
ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia
intervenuta in pendenza della procedura incidentale di
ricusazione o dopo il suo accoglimento.
Corte di Cassazione Sezioni Unite
Penale, Sentenza 9 giugno 2011, n. 23122
Rimessione del processo - Onere di
notifica - Impugnazione
L`onere di notificare l`atto alle
altre parti, che l`art. 46, comma primo, cod. proc.
pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di
rimessione del processo, non viene meno per il semplice
fatto che il giudice, cui l`istanza sia stata
presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa;
la parte che intenda insistere nella richiesta
coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve
comunque curare, a pena di inammissibilita`, il rigoroso
formale adempimento della notifica dell`istanza alle
altre parti entro sette giorni dal suo deposito in
cancelleria.
Corte di Cassazione Sezioni Unite
Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925
Rimessione del processo -
Annullamento senza rinvio - Possibilita' per la
cassazione di ritenere il giudizio
Qualora il giudice, cui sia stata
presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi
dell`art. 45 cod. proc. pen., abbia irritualmente
provveduto a dichiararne l`inammissibilita`, la Corte di
cassazione, annullata l`ordinanza impugnata, puo`
decidere direttamente nel merito dell`istanza, in
applicazione del principio generale, desumibile dagli
artt. 620, lett. i), e 621 cod. proc. pen., secondo il
quale,nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in
materia di sua competenza la Corte procede
all`annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.
Corte di Cassazione Sezioni Unite
Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925
Rimessione del processo - Richiesta
inammissibile - Declaratoria - Trasmissione degli atti
alla Corte di cassazione
Il giudice al quale sia stata
presentata richiesta di rimessione del processo, ai
sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., non puo`,
perche` funzionalmente incompetente, adottare pronuncia
alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve
limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di
cassazione, astenendosi dall`emettere la sentenza fino a
che non sia intervenuta la relativa decisione: e cio`
anche nelle ipotesi in cui l`inammissibilita` o
l`infondatezza della istanza siano rilevabili "ictu
oculi", ovvero nel caso in cui l`interessato abbia
riproposto la istanza di rimessione dopo che la
precedente sia stata rigettata o dichiarata
inammissibile dalla Corte di cassazione; i suddetti
obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono
l`esistenza di un atto avente i caratteri propri della
richiesta di rimessione nei termini precisati dall`art.
45 cod. proc. pen., con la conseguenza che non sono
applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, terzo
comma, e 47, primo comma, cod. proc. pen., che li
prevedono, qualora l`atto presentato sia privo della
prescritta motivazione o provenga da soggetto non
legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con
l`ulteriore conseguenza che, non potendo esso
qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice
e` consentito constatarne la non corrispondenza al tipo
previsto dalla legge.
Corte di Cassazione Sezioni Unite
Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925
Rimessione del processo - Sentenza
pronunciata dal giudice "a quo" - Cassazione
sull'istanza di rimessione
La sentenza pronunciata in
violazione del divieto posto dall`art. 47, comma primo,
cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il
giudizio finche` non sia intervenuta l`ordinanza della
Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta di rimessione del processo, e` nulla solo
nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto
l`istanza, mentre conserva piena validita` tutte le
volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata:
il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo
difetto di potere giurisdizionale, limitato alla
possibilita` di pronunciare la sentenza e condizionato
alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa
della sussistenza delle condizioni per la rimessione del
processo ad altro giudice, e quindi della competenza,
con la conseguenza che la valutazione di validita` o
meno della sentenza irritualmente adottata avviene
"secundum eventum".
Corte di Cassazione Sezioni Unite
Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925
contra
Giudice penale - Ricusazione -
Pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
di inammissibilità della ricusazione di cui all'art. 41,
comma 1, c.p.p. - Pronuncia di sentenza da parte del
giudice ricusato - Esclusione.
In pendenza di ricorso per
cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della
dichiarazione di ricusazione di un giudice, pronunciata
de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p., deve
ritenersi che sia inibito al giudice ricusato, ai sensi
dell'art. 37, comma 2, c.p.p., pronunciare o concorrere
a pronunciare sentenza, operando al riguardo, in difetto
di espressa deroga, la regola generale dell'effettivo
sospensivo dell'impugnazione, affermata nell'art. 588,
comma 1, c.p.p.
Corte di Cassazione Sezione 3
Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511
Giudice penale - Ricusazione -
Ordinanze - Effetto sospensivo dell'impugnazione
dell'ordinanza di inammissibilità.
In tema di ricusazione, in pendenza
di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di
inammissibilità della dichiarazione di ricusazione
pronunciata de plano ai sensi del primo comma dell'art.
41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare
sentenza, operando la regola generale dell'effetto
sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1,
c.p.p.), che trova deroga solo nelle ipotesi di
decisione sul merito della ricusazione previste dal
comma 3 del medesimo art. 41 in virtù dell'espresso
richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente
prescrive che il ricorso per cassazione non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
Corte di Cassazione Sezione 3
Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511
Giudice penale - Incompatibilità -
Procedimento incidentale di ricusazione - Precedente
decisione su istanza di coimputato
In tema di incompatibilità del
giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p., allorché uno o più
dei componenti del collegio chiamato a decidere
sull'istanza di ricusazione abbiano anteriormente deciso
nel procedimento incidentale aperto su una simile
richiesta del coimputato, non si versa in caso
d'incompatibilità, il cui presupposto è che il giudice
abbia assunto in precedenza una decisione avente
riflesso diretto sul giudizio di merito riguardante la
contestazione mossa all'imputato che ha presentato
l'istanza.
Corte di Cassazione Sezione 3
Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511 |