In materia di diritto, nei
confronti dello Stato, al risarcimento del danno per
inadempimento a una direttiva comunitaria devono
applicarsi i seguenti principi di diritto:
a) nel caso di direttiva
comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire
diritti ai singoli, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una
condotta idonea a cagionare in modo permanente un
obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che
successivamente si vengano a trovare in condizioni di
fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta,
avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti,
con la conseguenza che la prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non corre, perché la
condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo
risarcitorio de die in die;
b) qualora, nel caso sub a),
intervenga un atto legislativo di adempimento parziale
della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i
soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di
detto atto inizia il decorso della prescrizione
decennale dell'azione di risarcimento danni di tali
soggetti per la parte di direttiva non adempiuta;
c) qualora, nel caso sub a),
intervenga invece un atto legislativo di adempimento
della direttiva che sia parziale sotto il profilo
soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il
futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di
soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile,
accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della
verificazione delle situazioni di fatto giustificative
dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che
la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il
corso della prescrizione per i soggetti esclusi non
inizia, perché la residua condotta di inadempimento suL
piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente
il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo
risarcitorio;
d) qualora, sempre nel caso sub a),
l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo
concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si
erano verificate situazioni di fatto giustificative
dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che
la direttiva fosse stata attuata tempestivamente,
scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse
dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di
inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi
cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei
loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi
inizia il corso della prescrizione decennale del diritto
al risarcimento;
e) il diritto al risarcimento del
danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE,
riassuntiva della direttive n. 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano
seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal
1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in
condizioni tali che se detta direttiva fosse stata
adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa
previsti, si prescrive nel termine di dieci anni
decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore dell'art. 11 della 1. n. 370 del 1999. |