REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Ciro
PETTI Presidente
Dott. Mario
GENTILE Consigliere
Dott. Aldo
FIALE Consigliere
Dott. Silvio
AMORESANO Consigliere
Dott. Luca
RAMACCI Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1. MANERA Giuseppa nata a Tortorici
il 30/7/1959
- avverso la sentenza emessa il
16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania -
Sezione Distaccata di Giarre
- Sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luca Ramacci
-Sentito il Pubblico Ministero
nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 novembre
2009, il Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di
Giarre, condannava MANERA Giuseppa per violazione della
disciplina antisismica e sulle opere in conglomerato
cementizio relativamente alla realizzazione di
interventi eseguiti in difformità totale dal permesso di
costruire rilasciato per lavori di ampliamento di un
preesistente garage, dichiarando non doversi procedere
per essere il reato urbanistico estinto per sanatoria ed
assolvendola dai reati di cui agli articoli 734 C.P. e
181 D.Lv. 42\2004 rispettivamente perché il fatto non
sussiste e perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale decisione la predetta
proponeva appello, poi convertito in ricorso per
cassazione trattandosi di impugnazione relativa a
sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e,
conseguentemente, inappellabile.
Nell'atto di impugnazione la
predetta deduceva, in primo luogo, la mancata
istituzione dello Sportello Unico presso
l'amministrazione comunale di Riposto e la conseguente
impossibilità di presentare le dovute comunicazioni.
Rilevava, inoltre, che tutte le
opere realizzate, tranne un solaio in cemento armato
realizzato al di sopra del locale garage, non avevano
comportato l'utilizzazione di cemento armato né avevano
alcuna incidenza sulla staticità dell'edifico e,
conseguentemente, sulla pubblica incolumità.
Aggiungeva che, dall'esame delle
risultanze dell'istruzione dibattimentale, la data di
ultimazione dei lavori era da collocarsi diversamente
nel tempo, con conseguente maturazione del termine
massimo di prescrizione dei reati.
Richiedeva, infine, la concessione
delle attenuanti generiche.
In data 12 aprile 2011 faceva
pervenire in cancelleria motivi nuovi con i quali
sottolineava ancora una volta l'intervenuta prescrizione
dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che
l'erronea presentazione di un atto di appello avverso
una sentenza inappellabile ne ha determinato la
conversione in ricorso per cassazione e come tale,
pertanto, andrà trattato e deciso con la inevitabile e
conseguente inammissibilità di tutte le doglianze
riferibili a questioni di fatto, stante l'effetto
devolutivo limitato di tale mezzo di impugnazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la
mancata istituzione dello sportello unico per l'edilizia
è del tutto indifferente per quanto riguarda il
conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso,
la definizione delle pratiche inerenti la disciplina
urbanistica ed edilizia.
L'articolo 5 del D.P.R. 380/01
stabilisce, infatti, che le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedano, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o
organi già esistenti, alla costituzione di un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, destinato a
curare tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività.
Lo sportello unico costituisce
pertanto il tramite tra il privato e l'amministrazione
per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento
di semplificazione dei relativi procedimenti
amministrativi ed è stato modellato su quello già
previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20
ottobre 1998 n. 447.
Sebbene la costituzione dello
sportello unico sia obbligatoria, non sono tuttavia
previsti termini temporali né sanzioni in caso di
mancata istituzione ed inoltre, come osservato da
autorevole dottrina, la natura di norma regolamentare
dell'articolo 5 menzionato ed il riferimento dello
sportello unico alla disciplina di "governo del
territorio" determinano, quali eventuali conseguenze, la
possibilità per le Regioni di disciplinarlo con proprie
leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di
organizzarne la gestione e l'organizzazione.
E' dunque di tutta evidenza che la
mancata istituzione dello Sportello Unico non incide in
alcun modo sul regime autorizzatorio degli interventi
edilizi disciplinato da specifiche disposizioni
normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione
competente.
Deve pertanto affermarsi il
principio secondo il quale lo Sportello Unico per
l'edilizia previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 380/01
(testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di
semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la
conseguenza che la mancata istituzione da parte
dell'amministrazione comunale non ha alcuna incidenza
sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia e non
esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari
titoli abilitativi.
Nella fattispecie, per quel che qui
interessa, la competenza alla trattazione della pratica
relativa alla denuncia dei lavori di realizzazione di
opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica ed alla denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni
in zone sismiche di cui trattano, rispettivamente, gli
articoli 65 e seguenti e 94 e seguenti del D.P.R.
380/01, resta comunque dell'ufficio tecnico regionale,
rispetto al quale lo sportello unico funge da mero
tramite, come emerge chiaramente dal tenore delle
disposizioni richiamate.
Per quanto attiene, invece, alla
violazione della disciplina sulle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica deve osservarsi che l'articolo 71, primo comma
sanziona l'esecuzione di lavori in violazione del
disposto dell'articolo 64, commi secondo, terzo e quarto
che prevede la redazione di un progetto esecutivo
redatto da un tecnico abilitato e la direzione dei
lavori da parte di soggetto qualificato.
La disposizione contiene un
riferimento generico all'esecuzione di lavori, senza che
sia quindi necessaria una loro specifica
caratterizzazione, ad esempio, come manutenzione
ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione.
La natura dei lavori, ai fini della
configurazione del reato è, pertanto, irrilevante (Sez.
III n. 46081, 15 dicembre 2008) anche se, sulla base
della definizione dell'articolo 53, la disciplina è
applicabile quando le opere costituiscano elementi
strutturali dell'edificio (Sez. III n. 38405, 9 ottobre
2008).
La disposizione individua i
destinatari del precetto, prevedendo l'applicazione
delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e,
in qualità di costruttore, esegue le opere.
E' di tutta evidenza, alla luce
delle considerazioni appena esposte, che la
realizzazione di lavori quali quelli contestati alla
ricorrente (ampliamento di un garage mediante
eliminazione di locali, realizzazione di muro
perimetrale esterno, realizzazione di un solaio,
realizzazione di 4 locali con aperture esterne,
eliminazione di parete di chiusura con accesso a vano
non utilizzabile, ampliamento del solaio dell'ultimo
piano con realizzazione di nuovo locale e apertura di
finestre su sottotetto non accessibile) assolvono ad una
funzione statica e risultano pertanto pienamente
soggetti al regime imposto dalle disposizioni
richiamate.
A conclusioni analoghe deve
giungersi per quanto attiene al reato di omessa denuncia
dei lavori, contemplato dall'articolo 72, che individua
come destinatario il costruttore che ritardi od ometta
la denuncia prevista dall'articolo 65.
Per quanto riguarda, invece, la
violazione della disciplina antisismica, deve ricordarsi
che tale speciale normativa si applica a tutte le
costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali
sia dichiarata la sismicità.
Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, che il Collegio condivide, rientra nel concetto
di "pubblica incolumità" anche il possibile danno al
singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario
del manufatto, con conseguente applicabilità della
disciplina anche nel caso in cui la costruzione si trovi
all'interno di una proprietà privata (Sez. III n. 14432,
8 aprile 2008).
Anche in questo caso la natura
degli interventi in precedenza descritta elimina ogni
dubbio circa l'applicabilità delle disposizioni
richiamate alla fattispecie in esame.
Parimenti infondata appare,
inoltre, la questione inerente la maturata prescrizione
dei reati.
Non potendo questa Corte prendere
in considerazione gli elementi fattuali posti a sostegno
del gravame la cui valutazione non è consentita in sede
di legittimità, deve osservarsi che avuto riguardo
all'unico dato valutabile, consistente nella data
dell'accertamento dei reati (11 luglio 2007), deve
ritenersi applicabile la disciplina attualmente vigente
in materia di prescrizione introdotta dalla Legge 5
dicembre 2005, n. 251 con la conseguenza che,
considerato il termine massimo attualmente fissato per i
reati contravvenzionali, la data di prescrizione degli
stessi deve essere individuata nel 11 luglio 2012.
Il ricorso deve pertanto essere
rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 27 aprile
2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 17
MAG. 2011 |