La revisione della patente non
costituisce una sanzione amministrativa accessoria
conseguente alla violazione di norme sulla circolazione
stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica
poteri connessi alla tutela dell'interesse pubblico e
che pertanto rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
L’Avvocatura dello Stato eccepisce
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla presente controversia avente ad oggetto il
provvedimento che dispone la revisione della patente di
guida a seguito di esaurimento del punteggio.
Ritiene il Collegio che l’eccezione
sia infondata.
Oggetto del giudizio non è la
decurtazione del punteggio, ma il provvedimento con il
quale è stata ordinata la revisione della patente che
non costituisce una sanzione amministrativa accessoria
conseguente alla violazione di norme sulla circolazione
stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica
poteri connessi alla tutela dell'interesse pubblico e
che pertanto rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo.
La ratio sottesa a tale misura non
è, infatti, quella di inasprire il trattamento
sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma
quella di verificare la persistente presenza dei
requisiti di idoneità in capo a chi, titolare di patente
di guida, sia stato autore di plurime violazioni al
codice della strada.
Per queste ragioni la relativa
controversia appartiene alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R
Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062;
TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757), non essendo
invece applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce
al giudice di pace le diverse controversie afferenti
all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni
per la violazione delle norme del suindicato codice.
In proposito vale altresì rimarcare
che provvedimenti con i quali viene ordinato al titolare
della patente di guida di sottoporsi a nuovi esami per
esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino
esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una
finalità analoga a quelli di revoca della patente per
sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida
(ex art. 128 del codice della strada).
In entrambi i casi, infatti, il
provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della
sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno
presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del
permesso di guida a condurre il veicolo con la
prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III,
2 settembre 2010 n. 4880).
A cura della Redazione
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