Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Circolazione stradale-Patenti di guida, revisione per esaurimento punti al G.A. (Sentenza TAR MILANO 20/05/2011, n. 1287)-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

La revisione della patente non costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica poteri connessi alla tutela dell'interesse pubblico e che pertanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

 

L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio.

 

Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata.

 

Oggetto del giudizio non è la decurtazione del punteggio, ma il provvedimento con il quale è stata ordinata la revisione della patente che non costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica poteri connessi alla tutela dell'interesse pubblico e che pertanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

 

La ratio sottesa a tale misura non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma quella di verificare la persistente presenza dei requisiti di idoneità in capo a chi, titolare di patente di guida, sia stato autore di plurime violazioni al codice della strada.

 

Per queste ragioni la relativa controversia appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062; TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757), non essendo invece applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce al giudice di pace le diverse controversie afferenti all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice.

 

In proposito vale altresì rimarcare che provvedimenti con i quali viene ordinato al titolare della patente di guida di sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada).

 

In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2 settembre 2010 n. 4880).

 

A cura della Redazione

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici