Nota a Cassazione,
sezione III civile, sentenza 11 febbraio-27 aprile 2011,
n. 9408 – Presidente Trifone, Relatore D’Amico; Pm –
difforme – Russo
di
Matteo Barizza
Sommario:
1. Premessa. –
2. La massima della Suprema Corte. – 3. Il fatto. – 4.
L’iter processuale. – 5. Le motivazioni della
decisione della Corte di Cassazione. – 6 . Beta vende,
Gamma acquista. Ma chi paga l’indennità per la perdita
dell’avviamento? – 7. Conclusioni.
1. –
Premessa
La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 9408 del 27 aprile 2011
che qui si annota,
è intervenuta a dirimere una controversia in tema di
contratto di locazione ad uso commerciale e diritto
all’indennità per perdita dell’avviamento di cui
all’art. 34 della legge n. 392 del 1978, in un caso in
cui l’immobile oggetto della locazione era stato
alienato dal locatore in data antecedente alla
cessazione del rapporto, ma successivamente alla
comunicazione della disdetta dal contratto.
Alla Suprema Corte è
stato chiesto, quindi, di decidere su chi dovesse
gravare l’obbligo di pagamento dell’indennità in
questione, se, cioè, sul locatore alienante e
disdettante, ovvero sull’acquirente dell’immobile
locato, subentrato al primo nel rapporto di locazione.
2. –
La massima della Suprema Corte
La Corte, nel
decidere il ricorso, ha enunciato il seguente principio
di diritto: “il diritto alla indennità per
l'avviamento commerciale sorge per effetto ed al momento
della cessazione del contratto di locazione, per cui, in
caso di alienazione dell'immobile locato, avvenuta
successivamente alla comunicazione della disdetta da
parte del locatore alienante, ma prima della prevista
data di cessazione del rapporto, obbligato a detto
titolo ai sensi dell'art. 1602 cod. civ. nei confronti
del conduttore è l'acquirente dell'immobile locato”.
3. – Il fatto
Per meglio
comprendere la portata della condivisibile decisione
della Suprema Corte, pare utile riassumere brevemente i
fatti antecedenti al decisum.
Tra la società Alfa e
la società Beta era stato concluso in data 1 luglio 2001
un contratto di locazione ad uso commerciale,
comportante il contatto con il pubblico, e con prima
scadenza contrattuale prevista per il 30 giugno 2007.
La società Beta,
locatrice dell’immobile, in data 18 gennaio 2006 aveva
comunicato alla conduttrice Alfa la disdetta del
contratto alla data della prima scadenza contrattuale,
disdetta che in data 24 aprile 2007 era stata accettata
dalla società conduttrice, la quale, però, aveva
richiesto il pagamento dell’indennità per la perdita
dell’avviamento di cui all’art. 34 della legge n. 392
del 27 luglio 1978.
In data 28 giugno
2007 l’immobile oggetto della locazione era stato
alienato dalla società locatrice Beta alla società
Gamma, con comunicazione ad Alfa il giorno successivo.
4. – L’iter processuale
Non ottenendo il
pagamento richiesto, Alfa aveva deciso, quindi, di
ricorrere all’autorità giudiziaria ed aveva convenuto in
giudizio Beta, prima locatrice dell’immobile, chiedendo
che la stessa fosse condannata al pagamento
dell’indennità per la perdita dell’avviamento di cui
all’art. 34 della legge n. 392 del 1978.
La ricorrente aveva
assunto che l’intervenuta alienazione dell’immobile
fosse irrilevante ai fini dell’obbligo del pagamento
dell’indennità in capo alla società convenuta, dato che
il contratto era sorto prima dell’alienazione de qua.
La società Beta,
costituitasi in giudizio, aveva dedotto, invece,
l’inammissibilità della domanda nei propri confronti,
sostenendo che l’intervenuta alienazione dell’immobile
antecedentemente alla cessazione del rapporto di
locazione comportasse che al pagamento dell’indennità
per la perdita di avviamento fosse tenuta la società
acquirente Gamma.
Il primo grado di
giudizio si era concluso con il rigetto della domanda di
condanna avanzata da Alfa, esito che veniva, però,
ribaltato in sede di appello, con conseguente condanna
di Beta al pagamento dell’indennità per la perdita
dell’avviamento: il giudice del gravame aveva
riconosciuto, infatti, che il diritto di Alfa al
pagamento dell’indennità de qua era sorto non
tanto alla data della cessazione del rapporto di
locazione (30 giugno 2007), ma al momento della
comunicazione della disdetta (18 gennaio 2006), con
conseguente irrilevanza dell’alienazione dell’immobile
locato avvenuta tra Beta e Gamma in data 28 giugno 2007.
5. –
Le motivazioni
della decisione della Corte di Cassazione
A seguito della
pronuncia sfavorevole della Corte di Appello, Beta ha
deciso, quindi, di ricorrere per Cassazione sulla scorta
di tre motivi.
Tralasciando i primi
due che non riguardano il merito della presente
annotazione,
con il terzo motivo la società ricorrente ha censurato
la decisione del Giudice di appello nella parte in cui
ha ritenuto irrilevante l’intervenuta alienazione
dell’immobile locato, avvenuta in data antecedente alla
cessazione del contratto di locazione.
Secondo la società
ricorrente, inoltre, la Corte di Appello, ritenendo che
il diritto per la società conduttrice Alfa al pagamento
dell’indennità ex art. 34 della legge n. 392 del
1978 sia sorto con la comunicazione della disdetta dal
contratto di locazione e non già con la cessazione dello
stesso, sarebbe incorsa nella violazione della norme di
cui agli articoli 28 e 34 della legge n. 392 del 1978, e
dell’art. 1602 c.c.
La Corte, nel
ritenere fondato il sopra indicato motivo, ha seguito un
iter logico impeccabile.
Anzitutto ha posto in
luce le due norme codicistiche di rilievo per la
soluzione della controversia de qua, l’art. 1599
c.c.,
in tema di opponibilità del contratto di locazione
all’acquirente dell’immobile locato, e l’art. 1602 c.c.,
relativo agli effetti di tale opponibilità.
Quindi ha affermato
che, se il contratto di locazione avente data certa
anteriore all’alienazione dell’immobile locato è
senz’altro opponibile ex art. 1599 c.c. al terzo
acquirente, tale opponibilità, tuttavia, non può avere
effetto retroattivo, dal momento che l’art. 1602 c.c.
limita al periodo successivo all’acquisto del bene
locato il subingresso del terzo acquirente (nei diritti
e) negli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
In sostanza, ad
avviso della Corte il contratto di locazione,
nell’ipotesi di cessione dell’immobile locato, può
scindersi in due periodi distinti, rispetto ai quali
l’unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di
colui che in quel periodo ha la qualità del locatore.
Sulla base di tale
principio, pertanto, nell’ipotesi di alienazione del
bene locato il contratto di locazione vincola il
locatore alienante sino alla data dell’alienazione, e
l’acquirente del bene locato per il periodo successivo a
tale data,
con la conseguenza che l’acquirente medesimo subentra in
tutti i diritti e gli obblighi correlati alla
prosecuzione del rapporto di locazione (e non ancora
esauriti) alla data dell’alienazione, mentre è terzo
rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi
ed esauritisi a favore ed a carico delle parti
originarie fino al giorno del suo acquisto.
6. –
Beta vende, Gamma
acquista. Ma chi paga l’indennità per la perdita
dell’avviamento?
Trasportando i
principi di diritto appena espressi nella vicenda che ha
dato origine alla pronuncia de qua, è giocoforza
riconoscere che il contratto di locazione concluso in
data 1 luglio 2001 spiegherà i suoi effetti sulla
società Beta sino alla data dell’alienazione
dell’immobile locato (28 giugno 2007), e sulla società
Gamma per il periodo successivo a tale data.
Sino a qui nulla
quaestio. Il problema che resta da risolvere, però,
per comporre la lite tra Alfa e Beta, è quello di
stabilire a chi spetti l’obbligo di pagare l’indennità
per la perdita dell’avviamento a favore della società
Alfa: a Beta, locatrice alienante, ovvero a Gamma,
acquirente dell’immobile locato?
Per rispondere a tale
domanda, secondo la Suprema Corte occorre fare un passo
ulteriore, e verificare in quale momento maturi in capo
alla società conduttrice il diritto all’indennità de
qua, se, cioè, al momento della comunicazione della
disdetta da parte della locatrice, o al momento della
cessazione del rapporto di locazione.
Qualora, infatti, il
diritto alla corresponsione dell’indennità per la
perdita dell’avviamento maturi in capo alla conduttrice
nel momento della comunicazione della disdetta, allora,
nel caso di specie (stante quanto espresso in
precedenza), essendo stata comunicata la disdetta (18
gennaio 2006) antecedentemente alla cessione
dell’immobile locato (28 giugno 2007), il relativo
pagamento dovrà essere corrisposto dalla società
ricorrente Beta, in conformità a quanto statuito in sede
di gravame; se, invece, il diritto al pagamento
dell’indennità matura nel momento della cessazione del
contratto di locazione, nel caso di specie, essendo la
cessazione avvenuta (30 giugno 2007) in data successiva
all’acquisto del bene locato da parte di Gamma (28
giugno 2007), il pagamento non potrà che essere
corrisposto dalla medesima società acquirente.
Nel decidere la
questione la Suprema Corte, sul punto, non ha avuto
dubbi: l’indennità per la perdita dell’avviamento matura
in capo al conduttore senz’altro con la cessazione del
rapporto di locazione e non con la comunicazione della
disdetta.
Obbligato al relativo pagamento sarà, pertanto,
l’acquirente del bene locato, in tutte le ipotesi in cui
l’acquisto dell’immobile avvenga (seppur dopo la
comunicazione della disdetta) prima della cessazione del
rapporto di locazione.
7. –
Conclusioni.
Nel condividere
appieno la pronuncia appena commentata, che si allinea
ad un precedente deciso dalla Corte nel 2004,
mi sia consentita un’osservazione, la cui formulazione
si basa unicamente sul testo della pronuncia in esame, e
non (come, invece, sarebbe più opportuno) sugli atti
processuali della controversia in questione.
La Corte ha deciso,
infatti, di cassare con rinvio la sentenza di secondo
grado: di certo, a costo di ripetermi, l’analisi della
carte processuali avrebbero potuto dire di più – e,
quindi, molto probabilmente giustificare la scelta in
tal senso operata dalla Corte di Cassazione – ma, dalla
lettura della sola sentenza in commento, non pare
avventato affermare che il Giudice di legittimità
avrebbe forse potuto cassare la sentenza decidendo
direttamente nel merito la controversia, e ciò a norma
dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
Non è, infatti,
chiaro quali altri accertamenti di fatto siano necessari.
* * *
Cassazione, sez. III, 27 aprile 2011, n. 9408
(Pres. Trifone – Rel. D’Amico)
Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 18 ottobre 2007 la società O. - G. s.r.l.,
esponeva che:
a) aveva
stipulato in data 1 luglio 2001 un contratto di
locazione ad uso commerciale (comportante il contatto
con il pubblico dei consumatori) con la società La M.
s.r.l.;
b) la prima
scadenza di tale contratto sarebbe venuta a scadenza il
30.6.2007;
c) la società
locatrice M. s.r.l., con raccomandata del 18 gennaio
2006, aveva comunicato la disdetta del contratto alla
suddetta prima scadenza;
d) essa
conduttrice aveva richiesto con raccomandata del 24
aprile 2007 il pagamento dell'indennità per perdita
dell'avviamento, così aderendo alla richiesta di
rilascio dell'immobile per la suddetta prima scadenza
della locazione commerciale;
e) la società
locatrice in data 29 giugno 2007 le aveva comunicato che
nel rapporto di locazione era intanto subentrata la
società Alda s.r.l. per avere essa acquistato la
proprietà dell'immobile locato.
Assumendo che
l'indennità per l'avviamento commerciale dovesse essere
corrisposta dalla società originaria locatrice,
nonostante l'avvenuta alienazione dell'immobile, dato
che il contratto era sorto prima dell'alienazione
medesima della res locata, la società ricorrente
chiedeva, pertanto, che la società La M. s.r.l., previo
riconoscimento della validità del contratto di locazione
intercorso tra le parti e della successiva disdetta,
venisse condannata a corrisponderle il compenso dovuto a
titolo di indennità per l'avviamento.
La società
convenuta contrastava la domanda deducendone
l'inammissibilità nei suoi confronti in quanto, attesa
l'intervenuta alienazione della cosa locata in epoca
precedente alla cessazione del rapporto di locazione, al
pagamento dell'indennità per l'avviamento era tenuta in
sua vece, la società che, per avvenuto pregresso
acquisto dell'immobile locato, aveva la qualità di
locatrice al momento della suddetta cessazione del
contratto.
Il tribunale di
Cosenza rigettava la domanda nella considerazione che,
in ipotesi di vendita di cosa locata, i diritti e gli
obblighi nascenti dalla locazione si trasferiscono in
capo all'acquirente.
Sul gravame
della società soccombente decideva la Corte d'appello di
Catanzaro, che, ritenuta ammissibile l'impugnazione,
stabiliva che il diritto della società conduttrice alla
corresponsione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale era sorto non alla
cessazione del rapporto (30.6.2007), bensì al momento
della comunicazione della disdetta (18.1.2006) cosicché,
ai fini del giudizio, rimaneva irrilevante la vendita
del bene locato (28.6.2007), in quanto successiva alla
comunicazione della disdetta.
in riforma della
sentenza di primo grado condannava, quindi, la società
M. s.r.l. a corrispondere l'indennità di avviamento.
Per cassazione
ha proposto ricorso la società La M. s.r.l. sulla scorto
di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
Ha resistito con
controricorso la società O. - G..
Motivi della decisione
Deve
preliminarmente rilevarsi che, trattandosi di sentenza
depositata dopo il 4.7.2009, non era necessario
formulare i quesiti di diritto.
Con i primi due
mezzi d'impugnazione, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi, la ricorrente censura la sentenza
denunciata nella parte in cui non ha ritenuto meritevole
di accoglimento l'eccezione di improcedibilità
dell'appello in ordine all'asserita tardività della
notificazione del decreto presidenziale di fissazione
dell'udienza di discussione.
La censura nel
suo complesso non può essere accolta.
La Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 435, 2
comma, nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto
deposito del decreto presidenziale di fissazione
dell'udienza di discussione sia comunicato
all'appellante e che da tale comunicazione decorra il
termine per la notificazione all'appellato (Corte cost.,
4 gennaio 1977, n. 15).
Nel caso di
specie il decreto presidenziale è stato comunicato alla
difesa dell'appellante in data 23 marzo 2009, mentre
l'atto d'appello è stato consegnato all'ufficiale
giudiziario per la notificazione in data 30 marzo 2009
e, perciò, nel prescritto tempestivo termine imposto per
legge.
Con il terzo
motivo la società ricorrente censura la sentenza
impugnata nel punto in cui il giudice di secondo grado
ha stabilito che il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento sorge al momento della comunicazione
della disdetta, rimanendo irrilevante la vendita del
bene locato intervenuta tra la data della disdetta e la
scadenza del contratto. Lamenta, in particolare, che,
affermando la sussistenza dell'obbligo della società La
M. s.r.l. di corrispondere al conduttore l'indennità per
la perdita dell'avviamento, la Corte territoriale
sarebbe incorsa nella violazione delle norme di cui agli
artt. 28 e 34 della legge n. 392 del 1978 e 1602 cod.
civ., con la conseguente insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto.
Secondo la
ricorrente l'errore di diritto commesso dalla Corte
d'Appello consiste nel non avere considerato rilevante,
ai sensi dell'art. 1602 c.c., la successione
verificatasi nel rapporto contrattuale in seguito alla
vendita della cosa locata, avvenuta il dopo la
comunicazione della disdetta, ma prima della data di
scadenza del contratto.
Il motivo è
fondato.
Occorre,
anzitutto premettere che il principio stabilito in
materia di locazione dall'art. 1602 cod. civ., che fissa
nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso
dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti
dal contratto di locazione, esclude, per implicito, che
il fenomeno successorio, ex art. 1599 cod. civ., del
trasferimento a titolo particolare della cosa locata
possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che
il rapporto di locazione viene a scindersi in due
periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico
contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui
che in quel periodo ha la qualità di locatore.
Ne consegue
che l'acquirente dell'immobile locato subentra in tutti
i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del
rapporto di locazione ancora non esauriti, mentre deve
considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi
già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico
delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Cass., 2 dicembre 2004, n. 22669).
Bisogna,
inoltre, considerare, in tema di indennità per
l'avviamento commerciale dovuta in caso di cessazione
del rapporto di locazione, che il diritto all'indennità
trova il suo fatto genetico nella avvenuta cessazione
della locazione e non nell'intimazione della disdetta.
Se il diritto
all'indennità sorge al momento della cessazione della
locazione e in conseguenza della risoluzione a tale data
del contratto per fatto non imputabile al conduttore, è
logico, pertanto, ritenere che obbligato per il compenso
di avviamento è colui che a tale momento ha la qualità
di locatore.
Nel caso di
trasferimento dell'immobile ex art. 1599 cod. civ.
l'indennità, quindi, è dovuta dall'acquirente
dell'immobile locato se lo stesso, alla data della
cessazione del contratto, abbia assunto la qualifica di
locatore; e ciò proprio in base al principio di diritto
secondo cui il momento del trasferimento del bene
determina anche il momento di cesura tra le obbligazioni
e i diritti spettanti all'alienante e quelli
dell'acquirente.
Deve, in
conclusione, essere accolto il terzo motivo, non essendo
conforme al diritto l'affermazione della corte di merito
secondo cui il diritto del conduttore all'indennità
sorge per effetto ed al momento dell'intimazione della
disdetta per finita locazione da parte del locatore.
L'impugnata sentenza, perciò, è cassata con rinvio, per
nuovo esame, alla Corte d'Appello di Catanzaro in
diversa composizione, che, decidendo anche sulle spese
di questo giudizio di legittimità, farà applicazione
della seguente regula iuris:
"Il diritto alla
indennità per l'avviamento commerciale sorge per effetto
ed al momento della cessazione del contratto di
locazione, per cui, in caso di alienazione dell'immobile
locato, avvenuta successivamente alla comunicazione
della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima
della prevista data di cessazione del rapporto,
obbligato a detto titolo ai sensi dell'art. 1602 cod.
civ. nei confronti del conduttore è l'acquirente
dell'immobile locato"
P.Q.M.
La Corte
accoglie il terzo motivo del ricorso; cassa in relazione
al motivo accolto la impugnata sentenza e rinvia alla
Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di cassazione.
Recita l’articolo 34 della
legge n. 392 del 27 luglio 1978, Indennità per
la perdita dell’avviamento: “In caso di
cessazione del rapporto di locazione relativo
agli immobili di cui all'articolo 27, che non
sia dovuta a risoluzione per inadempimento o
disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le
attività indicate ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18
mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le
attività alberghiere l'indennità è pari a 21
mensilità. […]”.
Con i primi due motivi la società Beta
aveva censurato la decisione del giudice di
secondo grado, per non aver questi rilevato
l’improcedibilità dell’appello da parte della
società conduttrice. L’improcedibilità avrebbe
dovuto essere rilevata, infatti, secondo le
motivazioni di Beta, sulla base di un’asserita
tardività della notificazione del decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza di
discussione, notifica operata da Alfa. La
procedura locatizia è soggetta, infatti, al rito
del lavoro ex art. 447 bis c.p.c. ed a
norma dell’art. 435, comma 2, c.p.c.,
l’appellante, nei dieci giorni successivi al
deposito del decreto presidenziale di nomina del
giudice relatore e di fissazione dell’udienza di
discussione, deve provvedere alla notifica
all’appellato del ricorso e del decreto de
quibus. In realtà sul punto la Corte
Costituzionale era già intervenuta dichiarando
l’illegittimità dell’art. 435, comma 2, c.p.c.,
“nella parte in cui non dispone che
l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di discussione sia
comunicato all’appellante e che da tale
comunicazione decorra il termine per la
notificazione all’appellato” (Corte
Costituzionale n. 15 del 4 gennaio 1977). La
Suprema Corte, in ragione di tale pronuncia, ha,
quindi, constatato che la notifica del ricorso e
del decreto presidenziale da parte di Alfa non
poteva essere considerata tardiva.
Art. 1599 c.c.: Trasferimento a titolo particolare della
cosa locata: “Il contratto di locazione è
opponibile al terzo acquirente, se ha data certa
anteriore all'alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla
locazione di beni mobili non iscritti in
pubblici registri, se l'acquirente ne ha
conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono
opponibili al terzo acquirente, se non nei
limiti di un novennio dall'inizio della
locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la
locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso
l'alienante”.
Art. 1602 c.c.:
Effetti
dell'opponibilità della locazione al terzo
acquirente: “Il terzo acquirente
tenuto a rispettare la locazione subentra, dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle
obbligazioni derivanti dal contratto di
locazione”.
La Cassazione, nel seguire
il proprio ragionamento, cita
Cass. n. 22669 del 2 dicembre 2004, la cui
massima, che qui si riporta, è leggibile in Il
Sole 24 Ore, Immobili & Diritto, 2005, 3, p. 54,
con nota di
M. De
Tilla, I diritti e gli obblighi del
contratto non hanno effetti retroattivi; ed
in Ventiquattrore Avvocato, 2009, 6, p. 28 e ss.
con nota di
A. Cusmai
e
R. Cusmai: “Il principio
stabilito in materia di locazione dall'art.
1602 cod. civ., che fissa nel momento
dell'acquisto del bene locato il subingresso
dell'acquirente nei diritti e negli obblighi
derivanti dal contratto di locazione, esclude
per implicito che il fenomeno successorio, ex
art. 1599 cod. civ. del trasferimento a
titolo particolare della cosa locata possa avere
effetto retroattivo e comporta, invece, che il
rapporto di locazione viene a scindersi in due
periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali
l'unico contratto spiega i suoi effetti nei
confronti di colui che in quel periodo ha la
qualità di locatore. Ne consegue che
l'acquirente dell'immobile locato, pur
subentrando in tutti i diritti e gli obblighi
correlati alla prosecuzione del rapporto di
locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai
diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed
esauritisi a favore ed a carico delle parti
originarie fino al giorno del suo acquisto”.
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