Corte di cassazione - Sezioni unite
civili - Sentenza 13 giugno 2011 n. 12898-Commento-Guida
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La notificazione della
sentenza alla parte, e non al difensore, non è idonea a
far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Lo
hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di
cassazione, con la sentenza 12898/2011, accogliendo un
ricorso, in una causa per risarcimento danni a seguito
di incidente stradale, contro la decisione della Corte
di territoriale di Napoli che, all’opposto, aveva
dichiarato inammissibile la doglianza in appello perché
tardiva.
Secondo i giudici di
Piazza Cavour, che hanno rinviato la decisione alla
medesima Corte napoletana in diversa composizione, “La
notificazione della sentenza in forma esecutiva,
eseguita alla controparte personalmente, anziché al
procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo
comma, e 285 cpc, - nel regime anteriore alla legge 23
febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il
termine breve di impugnazione né per il notificante, né
per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con
le finalità acceleratorie dell’art. 326 cpc e
compatibile con il novellato art. 111 Costituzione sotto
il profilo della ragionevole durata del processo”.
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