L'art. 165 cod. proc. civ., comma
2, stabilisce che, in caso di notificazione della
citazione a piu' soggetti, l'originale deve essere
inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima
notificazione.
Se fosse consentita la costituzione
dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni
dall'ultima notificazione, tale previsione sarebbe
superflua, poiche' l'inserimento della citazione in
originale, previsto dal comma 2, presuppone
necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore,
nel quale l'atto va inserito, sia gia' stato depositato
e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba
essere gia' avvenuta.
Nessuna illegittimita' deriva dalla
costituzione, previo deposito di copie non autentiche
(cd. "veline") della citazione; prassi, in un certo
senso, sorretta proprio dall'art. 165 cod. proc. civ..
Cassazione, sez. Unite Civili, 18
maggio 2011, n. 10864
(Pres. Vittoria – Rel. Vivaldi)
Svolgimento del processo
E. M. conveniva, davanti al giudice
di pace di Taranto, G. L. e la spa Toro Assicurazioni,
chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei
danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
I convenuti, costituitisi,
proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M.
e della societa' SIAT, assicuratore della r.c.a. del
veicolo del M..
Il giudice di pace accoglieva la
domanda principale, ritenendo che l'esclusiva
responsabilita' dell'incidente fosse da attribuire al
convenuto L.
Quest'ultimo proponeva appello al
tribunale indicando, nella citazione, per la
comparizione l'udienza del 19.9.2005.
L'atto di impugnazione era
notificato alla societa' Toro Assicurazioni il
20.5.2005, ad E. M. il 23.5.2005, ed alla societa' SIAT
Assicurazioni il 24.5.2005.
L'appellante, quindi, iscriveva a
ruolo la causa in data 3.6.2005 e, contestualmente, si
costituiva depositando, nella stessa data del 3.6.2005,
la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte
contenente l'atto di citazione e l'atto di appello, come
da attestazione del cancelliere.
Il tribunale, con sentenza del
19.10.2005, dichiarava improcedibile l'appello.
Ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad unico motivo il L.
Resiste con controricorso il M.
Gli altri intimati non hanno svolto
attivita' difensiva.
Fissata la trattazione del ricorso
per l'udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile
della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria
depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al
Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della
causa alle sezioni unite.
Il Primo Presidente ha provveduto
in tal senso.
Il ricorrente ha anche presentato
memoria.
Motivi della decisione
1. La questione di diritto posta
dall'ordinanza di rimessione.
Con l'ordinanza interlocutoria, la
terza sezione civile della Corte ha posto la questione
del termine di costituzione dell'appellante, in caso di
notificazione a piu' parti, ai sensi de combinato
disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.; vale a dire se il
termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante
deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione,
ovvero dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione da conto
che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito
ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c.,
ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore
dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto
di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue
nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n.
718).
Successivamente, (a partire da
Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva
mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva",
secondo cui il termine per la costituzione dell'attore
decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di
citazione; indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo.
Sono esposte, quindi, le ragioni di
preferenza del primo dei due indirizzi.
Le ragioni si fondano sui seguenti
argomenti:
a) costituzionale, del giusto
processo, per il quale l'art. 111 Cost. impedisce di
ritenere conformi a costituzione interpretazioni che,
sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per
incidere sul diritto di difesa, precisando che
l'adesione alla tesi piu' rigorosa, e finora dominante,
non giova affatto alla speditezza del processo, perche'
in ogni caso l'improcedibilita' della domanda (o del
gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;
b) logico, in ordine all'inutilita'
dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in
quanto anche se l'appello fosse dichiarato improcedibile
per essersi l'attore costituito oltre il decimo giorno
dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque
proporre una nuova impugnazione, se il termine per
impugnare non sia scaduto;
c) letterale, per essere le ipotesi
di improcedibilita' dell'appello, in quanto eccezionali,
tassative e di stretta interpretazione;
d) sistematico. A tal fine,
l'ordinanza richiama, sia il processo amministrativo
(R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17
agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre 1971, n.
1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14
gennaio 1994, n. 19, art. 5, come interpretato da C.
conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).
In questi casi la legge fa
decorrere lo sviluppo del processo dall'ultima
notificazione.
Le critiche alla tesi restrittiva
si sostanziano, poi, nei seguenti argomenti:
a) quello del "legislatore
consapevole".
Non e' vero - si afferma - che il
legislatore, lasciando immutato l'art. 165 cod. proc.
civ. nell'ambito di una generale riforma del processo
civile (attuata con la L. n. 353 del 1990), avrebbe, per
cio' solo, manifestato la volonta' di avallare
l'orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad
essere dominante era la tesi liberale, non quella
restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso
avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che,
con l'introduzione del rito societario, si sia prevista
espressamente la decorrenza del termine per la
costituzione dall'ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5, art. 3, comma 2).
b) quello "ad absurdum".
Nel caso di notifica della
citazione a piu' persone, l'attore non puo' conoscere la
data della prima notifica fino a quando l'atto non gli
sia restituito; ma, a quel punto, il termine per
costituirsi potrebbe essere gia' spirato, se lo si fa
decorrere dalla prima notificazione.
Per ovviare a tale inconveniente,
la tesi dominante consente all'attore di costituirsi
depositando un fascicolo incompleto, nel quale
l'originale della citazione e' sostituito da una copia
non formale e non autentica (cd. "velina").
In questo modo, si sostiene
nell'ordinanza di rimessione, la tesi restrittiva
fomenta e legittima una prassi non consentita dalla
legge e di per se' irragionevole, in quanto consente la
costituzione prima del perfezionamento del rapporto
processuale.
c) quello del "convenuto
svantaggiato".
Secondo la tesi dominante, il
termine per la costituzione dell'attore va fatto
decorrere dalla prima notificazione perche' il
convenuto, cui la citazione sia stata notificata per
prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo
in condizione di sapere con certezza se l'attore si sia
costituito o meno; il che non potrebbe accadere aderendo
alla tesi "liberale", in quanto il convenuto cui la
citazione e' stata notificata per prima non sa quando
sia avvenuta od avverra' l'ultima notificazione; ne' si
potrebbe pretendere da quel convenuto che si rechi ogni
giorno in cancelleria per verificare se la costituzione
dell'attore sia avvenuta o meno.
L'ordinanza di rimessione ritiene
questo un mero "inconveniente pratico", per di piu'
agevolmente superabile sol che il convenuto abbia cura
di verificare che la costituzione dell'attore sia
avvenuta o meno "non oltre i primi dieci giorni del
periodo di tempo dei dovuti termini minimi da assicurare
ex art. 163 bis c.p.c.".
2. Una considerazione di metodo.
L'ordinanza di rimessione sottopone
alle sezioni unite argomenti che sono apparsi
giustificare una diversa lettura della disposizione,
dettata dall'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, compresa
nel richiamo che, per il giudizio di appello, e' operato
dal successivo art. 347 cod. proc. civ.. La Corte
osserva che la reinterpretazione cosi' sollecitata
riguarda una disposizione, relativa all'ordine del
processo, che da oltre venti anni e' stata letta, nella
propria giurisprudenza, nel medesimo modo; cosi'
determinando le condizioni perche' le parti potessero e
dovessero fare affidamento su di una corrispondente
applicazione da parte dei giudici investiti della
domanda di tutela.
La Corte considera che, se la
formula del segmento di legge processuale, la cui
interpretazione e' nuovamente messa in discussione, e'
rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non
ha ragione di essere ricercata e la precedente
abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili
con la lettera della legge, essendo da preferire - e
conforme ad un economico funzionamento del sistema
giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si e',
nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile.
Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione
di cui si discute -derivanti da mutamenti intervenuti
nell'ambiente processuale in cui la formula continua a
vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati
-possono giustificare l'operazione che consiste
nell'attribuire alla disposizione un significato
diverso.
L'ordinanza di rimessione non manca
di muoversi in questa ottica. Tuttavia, gli argomenti in
essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre
l'abbandono della precedente interpretazione.
3. La decisione di questa Suprema
Corte.
I punti salienti
dell'interpretazione consolidatasi nel tempo sono i
seguenti.
L'art. 165 cod. proc. civ., comma
2, stabilisce che, in caso di notificazione della
citazione a piu' soggetti, l'originale deve essere
inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima
notificazione.
Se fosse consentita la costituzione
dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni
dall'ultima notificazione, tale previsione sarebbe
superflua, poiche' l'inserimento della citazione in
originale, previsto dal comma 2, presuppone
necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore,
nel quale l'atto va inserito, sia gia' stato depositato
e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba
essere gia' avvenuta.
Diversamente, l'art. 165 cod. proc.
civ., comma 2, acquista un senso, posto che - al fine di
consentire all'attore il rispetto del termine di
costituzione - lo esonera dal contestuale deposito della
citazione in originale al momento dell'iscrizione della
causa a ruolo.
E, sotto questo profilo, e' la
disciplina della norma delle disposizioni di attuazione
- art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, - a doversi
adattare alla disciplina del codice.
Al che consegue che, se la causa e'
iscritta a ruolo "con velina", le verifiche sulla
regolarita' degli atti saranno compiute dal cancelliere
al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale
della citazione.
Ne' il deposito della copia della
citazione impedisce al presidente di conoscere i termini
della causa e designare il giudice istruttore.
Inoltre, nessuna illegittimita'
deriva dalla costituzione, previo deposito di copie non
autentiche (cd. "veline") della citazione; prassi, in un
certo senso, sorretta proprio dall'art. 165 cod. proc.
civ..
Ne' alcun rilievo puo' essere
attribuito alla circostanza che l'attore non puo' mai
sapere quando e' avvenuta la prima notificazione,
perche' l'ufficiale giudiziario gli restituisce
l'originale soltanto quando la notificazione e' stata
eseguita nei confronti di tutti i convenuti.
L'art. 165 cod. proc. civ. non
impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la
prima notificazione si sia perfezionata.
Nulla, pertanto, vieta all'attore,
dopo aver consegnato l'originale della citazione
all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente
all'iscrizione a ruolo depositando una copia.
Il perfezionamento della
notificazione non e', infatti, necessario ai fini della
costituzione in giudizio ( cio' si desume anche dalla L.
n. 890 del 1982, art. 5, comma 3,il quale consente al
notificante di ottenere la restituzione della copia
dell'atto prima dei ritorno dell'avviso di ricevimento
per procedere all'iscrizione a ruolo).
Anche l'interpretazione finalistica
della norma depone nel senso di ancorare la costituzione
dell'attore alla prima delle notificazioni.
E cio' perche' il convenuto ha
diritto di conoscere, quanto prima possibile, se
l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire
le opportune strategie difensive, sul presupposto che,
nella prassi, la mancata tempestiva costituzione
dell'attore e' sintomo della volonta' di non dare piu'
seguito all'esercizio dell'azione.
In questa ottica - in un giudizio
con pluralita' di parti - per il convenuto, di norma, e'
irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di
iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.
Sul piano sistematico, poi, la
norma cosi' interpretata e' coerente con la riforma
processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n.
353, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo
dall'esigenza che sia subito determinato il thema
decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente
funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a
disposizione dei convenuti la propria produzione
documentale.
La disposizione, cosi' ripercorsa,
nei suoi aspetti essenziali, non e' ambigua, se si tiene
conto delle peculiarita' della fattispecie che
disciplina.
Non e' neppure incompleta, non
consentendo, quindi, il ricorso all'analogia.
Il ricorso alla analogia, infatti,
e' ammesso dall'art. 12 delle preleggi soltanto quando
manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la
concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario
porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti
incolmabile in sede giudiziaria.
In questa ottica, pertanto, il
richiamo all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, - che
prevede il deposito del ricorso per cassazione nel
termine di venti giorni dall'ultima notificazione - non
e' significativo.
Non lo e' sotto due profili.
Il primo e' che proprio i fatto che
l'art. 369 cod. proc. civ. detti una regola dissonante
rispetto alla previsione generale rende evidente che,
quando il legislatore ha inteso assumere come punto di
riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima
notificazione, lo ha previsto espressamente.
Il secondo si sostanzia nella
diversita' del giudizio di cassazione, che non e' un
giudizio soggetto ad istruzione, rispetto ai giudizi di
merito di primo grado e di appello, che, quindi,
necessitano di una puntuale, specifica e diversa
regolamentazione.
Ne' il richiamo al D.Lgs. n. 5 del
2003, art. 3, comma 2, in tema di processo societario e'
invocabile.
Da un lato, infatti, e'
difficilmente predicabile - in questo caso - richiamarsi
all'analogia; e cio' per essere il modello processuale
del rito societario un modello speciale rispetto a
quello ordinario, la cui introduzione ha avuto l'effetto
di sottrarre a quest'ultimo una certa tipologia di
controversie.
Non e', quindi, consentito
ravvisare una eadem ratio fra una norma appartenente ad
un sistema costituente lex specialis e quella generale.
Dall'altro, sotto questo profilo,
deve osservarsi che, dopo l'intervento del D.Lgs. n. 5
del 2003, si e' verificato un complesso intervento
normativo sul processo civile di cognizione ordinario
(D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella
L. n. 80 del 2005), in occasione del quale il
legislatore non ha ritenuto di modificare la norma
dell'art. 165 cod. proc. civ.; il che e' sintomatico
della conferma della diversita' delle regole.
Da ultimo, va segnalato che il
legislatore, con la recente L. 18 giugno 2009, n. 69,
non solo ha abrogato (art. 54, comma 5) - sia pure non
con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della legge stessa - il D.Lgs. n. 5
del 2003, art. 3, comma 2, ma ha anche omesso di
intervenire sull'art. 165 cod. proc. civ..
Omissione di interventi che ha
investito anche l'art. 347 cod. proc. civ..
Eguali considerazioni valgono per
il processo amministrativo e contabile richiamati.
L'art. 165 cod. proc. civ. ha una
valenza ed una rilevanza non eccezionale;
non regola la fattispecie in modo
incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione
consolidatasi nel tempo -, ne' il principio della durata
ragionevole del processo, ne' il diritto di difesa delle
parti.
Anzi, in chiave di un equo
contemperamento degli interessi delle parti stesse
(balancing test), da un lato, la costituzione nei dieci
giorni dalla prima notificazione non e' un onere
particolarmente gravoso da rispettare per l'attore.
Questi, infatti, puo' costituirsi -
immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto
di citazione all'ufficiale giudiziario ed
indipendentemente dal perfezionamento della sua
notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo,
mediante deposito di copia non formale della citazione.
Dall'altro, al convenuto, invece,
giova in termini di tutela dell'affidamento e di
conoscenza delle intenzioni che l'attore intende
perseguire.
La costituzione dell'attore entro i
dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe,
infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la
notificazione della citazione, una situazione di
incertezza.
Questi, non sapendo se sia l'ultimo
destinatario nei cui confronti la notifica si e'
perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire
quando l'attore si dovra' costituire.
La previsione della costituzione
nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando
ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario
raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che
lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo
fra i destinatari, per il quale si e' perfezionata la
notifica.
Se lo e' effettivamente, avra' un
dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva
costituzione dell'attore in relazione alla notificazione
eseguita nei suoi confronti. Altrimenti trovera' che la
costituzione e' gia' avvenuta, in relazione ad una
precedente notificazione nei confronti di altro
convenuto.
La costituzione entro un termine
dalla prima notificazione, quindi, appare anche piu'
funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno
dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella
condizione di dover supporre che la notificazione
eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi,
l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.
Ne' va sottovalutato che il diverso
decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari
dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la
propria costituzione, ritardando la notifica ai
convenuti successivi al primo.
4. L'esame del ricorso.
Alla luce dei principi enunciati
va, ora, esaminato il ricorso proposto.
Il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348,
101, 161, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c..
Da atto, nel ricorso, che la causa
di appello era iscritta a ruolo dall'appellante G. L. il
3.6.2005 con numero di R.G. 3226, e fissazione
dell'udienza del 21.9.2005 davanti al Giudice dott.
Cavallone.
Ulteriore dato di fatto, pero', era
che " il convenuto M. E. il 30.8.2005 ritenendosi
evidentemente parte diligente, iscriveva a ruolo la
medesima causa con n. 4616/2005 di R.G. che veniva
assegnata alla terza sezione al giudice dott. Pizzuti
per l'udienza del 23.9.2005".
In tale udienza, nella contumacia
dell'appellante L. e degli altri appellati, compariva
esclusivamente l'appellato M..
Il giudizio si concludeva con
sentenza del 19.10.2005, con la quale, sul presupposto
dell'omessa costituzione in giudizio dell'appellante L.,
e della costituzione dell'appellato nel termine di cui
all'art. 166 cod. proc. civ., era dichiarata
l'improcedibilita' - ai sensi dell'art. 348 cod. proc.
civ. - dell'appello proposto dal L.
Il ricorrente contesta che
l'iscrizione a ruolo effettuata su iniziativa
dell'appellato M. successivamente a quella effettuata
dall'appellante fosse conforme a legge; di qui la
nullita' della sentenza impugnata.
Il motivo non e' fondato per le
ragioni che seguono.
L'attuale ricorrente, nel giudizio
di appello di R.G. n. 3226/2005, si e' costituito
iscrivendo la causa a ruolo il 2 giugno 2005.
La prima delle notificazioni agli
appellati si e' perfezionata il 20 maggio 2005 (alla
societa' Toro Assicurazioni).
La costituzione in tale giudizio
del L. - sulla base delle precedenti considerazioni -
era, quindi, tardiva.
L'unica corretta iscrizione a
ruolo, pertanto, restava quella ad opera dell'appellato
M.
Al che consegue l'irrilevanza delle
censure avanzate dal ricorrente in ordine alle
conseguenze di una duplice iscrizione a ruolo.
Ne' la tardivita' della
costituzione dell'appellante poteva ritenersi sanata
dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che,
nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti
regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171
cod. proc. civ..
La mancata costituzione in termini
dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.,
comma 1, nel testo sostituito - con efficacia dal 30
aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art.
54, infatti, determina automaticamente
l'improcedibilita' dell'appello, senza che possa trovare
applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la
conseguente possibilita' della costituzione
dell'appellante fino alla prima udienza, qualora
l'appellato si sia costituito nei termini.
Il richiamo alle forme ed ai
termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto
nell'art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi
riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ.,
mentre la previsione dell'art. 171 cod. proc. civ.,
comma 2, e' incompatibile con il tenore dell'art. 348
cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la
possibilita' di una ritardata costituzione di una delle
parti, o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione
per la loro inattivita', stabilendo espressamente
l'improcedibilita' dell'appello, senza attribuire alcun
rilievo al comportamento dell'altra parte (fra le tante
Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 14 dicembre 207, n.
26257; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322).
Correttamente, quindi, il giudice
del merito ha dichiarato l'improcedibilita' dell'appello
proposto dal L. Conclusivamente, il ricorso e'
rigettato.
La complessita' delle questioni
trattate giustifica la compensazione, fra le parti
costituite, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
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