Corte di cassazione - Sezione
Lavoro - Sentenza 10 giugno 2011 n. 12805-Commento-Guida
al diritto.it
Il medico della Asl non può
scegliere quando usufruire delle ferie neanche di fronte
al comportamento illegiittimo della Asl che si rifiuta
di concerle. Il professionista, in sostanza, anche di
fronte a una violazione da parte del datore di lavoro,
non può agire in autotutela assentandosi quando vuole.
Lo ha affermato la sezione Lavoro della Cassazione con
la sentenza 12805/2011 che ha respinto il ricorso di un
medico di una Asl marchigiana. I giudici di legittimità
hanno spiegato che, in base all'accordo collettivo per i
medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie
spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i
residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda.
Al professionista compete dunque di scegliere, ma non
può poi prescindere dal preventivo consenso della Asl
che deve garantire la piena funzionalità del servizio in
ogni periodo dell'anno. Si tratta in sostanza di
contemperare opposte esigenze con la conseguenza che un
illegittimo rifiuto del datore di lavoro "può essere
causativo di risarcimento danni, ma non autorizza alla
decisione unilaterale di fruizione del riposo". |