La raccomandata informativa del
compiuto recapito dell’atto non è parte costitutiva
dell'iter di notifica
Il procedimento di notificazione
degli atti tributari nel caso in cui, nonostante
l’assenza del destinatario presso il luogo in cui la
notifica deve essere eseguita, l’atto viene comunque
consegnato a un soggetto abilitato dalla legge alla
ricezione in suo conto.
E’ questo il tema di cui si è
occupato il Consiglio di Stato con la sentenza 2881 del
12 maggio, ove è stato deciso che, in tali situazioni,
la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario
nel giorno della consegna del piego, senza che assuma
rilevanza il successivo momento in cui l’interessato
riceve la raccomandata “informativa” prevista in tali
ipotesi dalla norma speciale tributaria.
I profili di merito
Nel caso esaminato dai giudici
amministrativi, si discuteva della sussistenza, in capo
a una società, del requisito della regolarità fiscale
dalla stessa dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47
del Dpr 445/2000, nella domanda, datata 25 settembre
2009, di partecipazione a una procedura contrattuale per
la quale la stessa società aveva ottenuto
l’aggiudicazione provvisoria.
In sede di controllo dei requisiti
elencati nel bando era, infatti, emerso che il
concorrente in questione, alla data della domanda e in
contrasto con quanto dichiarato, aveva in realtà a suo
carico una cartella di pagamento notificata l’8 giugno
2009 e divenuta definitiva (essendo decorsi al 25
settembre 2009 i sessanta giorni utili per l’eventuale
impugnativa giurisdizionale).
A fronte della revoca
dell’aggiudicazione provvisoriamente disposta a suo
favore, la società ricorreva al giudice amministrativo
eccependo che, nel caso di specie, il debito tributario
non poteva dirsi consolidato perché la notifica della
cartella – eseguita nei confronti di soggetto diverso
dal destinatario, che si era qualificato “persona
addetta al ritiro” – avrebbe dovuto considerarsi
perfezionata soltanto alla data di ricevimento
dell’avviso, inviato con raccomandata del 21 luglio
2009, con il quale veniva comunicata l’avvenuta consegna
dell’atto.
Il Tar del Lazio (sezione di Roma,
sentenza 18233/2010) concludeva che, nella fattispecie,
le modalità di notifica dell’atto della riscossione non
risultavano idonee e sufficienti per affermare con
certezza l’avvenuta conoscenza da parte dell’interessato
della notifica a mani di soggetto che, come anticipato,
si era qualificato addetto al ritiro.
Di conseguenza, secondo i giudici
di prime cure, alla data del 25 settembre 2009 la
cartella non era divenuta inoppugnabile (essendo di
contro ancora pendenti i termini per l’eventuale gravame
giurisdizionale) e, pertanto, la dichiarazione di
regolarità fiscale doveva ritenersi veritiera.
Con sentenza 2881 del 12 maggio, il
Consiglio di Stato ha sovvertito sul punto la decisione
di primo grado, affermando che l’ipotesi di
notificazione di cui si discute si perfeziona comunque
con le modalità e nel momento della consegna dell’atto.
Nel merito, i giudici di Palazzo
Spada hanno quindi concluso che, nel caso in esame, alla
data dell’autodichiarazione di regolarità fiscale, il
carico tributario di cui alla cartella notificata l’8
giugno 2009 doveva considerarsi, anche calcolato il
periodo di sospensione feriale dei termini, definitivo e
non assolto, con conseguente legittimità
dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria
disposto dalla stazione appaltante.
I profili di diritto
Nel ricostruire il quadro giuridico
di riferimento, il Supremo collegio di giustizia
amministrativa ha ricordato che, in base alla lettera
b-bis) dell’articolo 60, del Dpr 600/1973, nel caso di
notificazione di un atto tributario mediante consegna a
persona diversa dal destinatario, l’agente notificatore
“consegna o deposita copia dell’atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. ... Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta ed il messo dà notizia
dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a
mezzo di lettera raccomandata”.
Nel contesto del procedimento
notificatorio individuato dal legislatore – spiega la
sentenza in esame – non può affermarsi che l’invio della
raccomandata costituisca un elemento necessario di
conoscibilità dell’atto per il destinatario e che il suo
ricevimento rappresenti il dies a quo da cui decorrono i
termini per l’eventuale impugnazione.
Invero, si legge nella parte motiva
della decisione, la riportata norma dell’articolo 60
“precisa e dettagliata, non configura la spedizione
della raccomandata… come elemento costitutivo della
fattispecie notificatoria, riservandole solo un ruolo
aggiuntivo di "notizia" della "avvenuta notificazione"”.
Che la raccomandata in questione
abbia solo una funzione informativa “avulsa da intenti
definitori di decorrenze di termini di impugnazione, già
assolti dalla notificazione” trova conferma nel fatto
che “la norma non solo non contiene alcun riferimento al
ricevimento della raccomandata ma neppure pone
prescrizioni acceleratorie di detto adempimento, con
l’impiego di termini quali "immediatamente", "subito" o
anche solo "prontamente"”.
In definitiva, secondo il Consiglio
di Stato, perché la notificazione possa dirsi
perfezionata nei confronti del destinatario, è
sufficiente l’intervenuta consegna nelle mani del
soggetto legalmente abilitato alla ricezione, mentre non
assume rilievo, ai fini dello spostamento del termine
per l’eventuale impugnazione, la spedizione al diretto
interessato della raccomandata informativa comunque
prevista dalla norma tributaria.
Osservazioni
In base al primo comma
dell’articolo 139 cpc, laddove non eseguita nel modo
previsto dal precedente articolo 138 (cioè, mediante
consegna a mani del destinatario in luogo “libero”, vale
a dire ovunque l’interessato venga rinvenuto dall’agente
notificatore nell’ambito della propria circoscrizione di
competenza), la notificazione deve essere fatta nel
comune di residenza del destinatario “ricercandolo nella
casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita
l’industria o il commercio”.
Il successivo secondo comma prevede
che, ove il destinatario non venga rinvenuto nei luoghi
predetti, la notifica può essere eseguita mediante
consegna della copia dell’atto, “a una persona di
famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda,
purché non minore di quattordici anni o non palesemente
incapace”.
In mancanza di uno di tali
soggetti, in virtù del terzo comma, la consegna può
essere effettuata al portiere dello stabile dove è
l’abitazione (o l’ufficio o l’azienda) e, quando anche
il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di
riceverla. Per il solo caso di consegna al portiere o al
vicino, il quarto comma prevede poi che, dell’avvenuta
notificazione, venga data notizia al destinatario a
mezzo di lettera raccomandata.
L’articolo 139 si applica anche
agli atti tributari, ma per la notificazione di questi
ultimi occorre anche riferirsi alle norme speciali
dettate dalla legge fiscale.
In particolare, con riguardo ai
tutti i casi di consegna dell’atto o dell’avviso a
persona diversa dal destinatario, trova applicazione la
richiamata lettera b-bis) dell’articolo 60 del Dpr
600/1973, che – al precipuo fine di garantire
l’effettiva conoscenza dell’atto notificato (in ossequio
al principio generale dell’articolo 6 dello Statuto del
contribuente, per il quale l’Amministrazione finanziaria
“deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati”) – stabilisce
appunto che “dell’avvenuta notificazione dell’atto o
dell’avviso”, deve essere data notizia al diretto
interessato a mezzo di lettera raccomandata.
Con la pronuncia in commento, il
Consiglio di Stato interviene dunque a chiarire che la
raccomandata in questione è da ritenersi una “mera
informativa” e non è elemento costitutivo del
procedimento notificatorio.
Trattandosi di semplice “notizia”
dell’avvenuta notificazione, quest’ultima dovrà
intendersi perfezionata al momento della ricezione
dell’atto da parte del consegnatario e il termine (di
“sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto”
previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992) per
l’impugnazione decorrerà dal predetto momento, non
rilevando quello successivo in cui la raccomandata
informativa pervenga al destinatario dell’atto o
dell’avviso tributario.
L’interpretazione fornita dalla
sentenza 2881/2011 è allineata al pensiero della
giurisprudenza di legittimità che, in generale, per le
analoghe fattispecie relative al terzo comma
dell’articolo 139 cpc, è ferma nel ritenere che il
perfezionamento della notificazione coincide con la
ricezione dell’atto da parte del consegnatario, senza
che assuma rilievo il successivo invio della
raccomandata, prevista dal quarto comma dello stesso
articolo 139, come detto, per il solo caso di consegna
al portiere o al vicino di casa.
Massimo Cancedda |