P.M. E L.C., in qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul figlio P.U., convennero in giudizio
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M. E. e
F. Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare in
solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal
minore nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS) tra
l’autovettura del M.E. E il ciclomotore guidato dal
ragazzo. La compagnia assicuratrice, costituitasi in
giudizio, contestò l’avversa pretesa. Il giudizio,
interrotto a seguito della sottoposizione di F. a
liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto nei
confronti, tra l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a.,
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (F.G.V.S.). Con sentenza del 14
marzo 2002 il giudice adito rigettò la domanda. Ritenne
il decidente che l’attore non avesse provato che M. E.
era proprietario del veicolo investitore e, come tale,
soggetto responsabile ai sensi della L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 23. Proposto gravame da P.U., la
Corte d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in
riforma della impugnata sentenza, ha condannato in
solido F. Assicurazioni s.p.a. In liquidazione coatta
amministrativa, nonché M.C. In proprio e quale esercente
la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di
M.E., al pagamento in favore di P.U. Della somma di Euro
13.244,51, oltre interessi e spese...
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Sentenza 9.5.2011 n. 10110
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso -
Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel.
Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni -
Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 35115/2006 proposto da:
L.C.A. (OMISSIS) – ricorrente -
contro
P.U. (OMISSIS) – controricorrente -
e contro
vari – intimati -
avverso la sentenza n. 2989/2005
della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile,
emessa il 7/7/2005, depositata il 25/10/2005, R.G.N.
470/2003;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2011 dal
Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRA
IANNOTTA per delega dell’Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
P.M. E L.C., in qualità di
esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.U.,
convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere M. E. e F. Assicurazioni s.p.a., per
ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di
tutti i danni patiti dal minore nell’incidente
verificatosi in data (OMISSIS) tra l’autovettura del
M.E. E il ciclomotore guidato dal ragazzo.
La compagnia assicuratrice,
costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.
Il giudizio, interrotto a seguito
della sottoposizione di F. a liquidazione coatta
amministrativa, venne riassunto nei confronti, tra
l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (F.G.V.S.).
Con sentenza del 14 marzo 2002 il
giudice adito rigettò la domanda.
Ritenne il decidente che l’attore
non avesse provato che M. E. era proprietario del
veicolo investitore e, come tale, soggetto responsabile
ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23.
Proposto gravame da P.U., la Corte
d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in riforma
della impugnata sentenza, ha condannato in solido F.
Assicurazioni s.p.a. In liquidazione coatta
amministrativa, nonché M.C. In proprio e quale esercente
la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di
M.E., al pagamento in favore di P.U. Della somma di Euro
13.244,51, oltre interessi e spese.
Avverso detta pronuncia propone
ricorso per cassazione F. Italiana di Assicurazioni
s.p.a., formulando due motivi e notificando l’atto a
P.U., a M.C. In proprio e quale esercente la potestà
genitoriale su M.T., M.R. E M.G., nonché alla Compagnia
Generali di Assicurazioni s.p.a..
Solo il primo ha notificato
controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno
svolto gli altri intimati.
DIRITTO
1 Col primo motivo la società
ricorrente denuncia violazione degli artt. 102 e 354
cod. proc. Civ., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
23, art. 2697 cod. civ., nonché vizi motivazionali, ex
art. 306 cod. proc. Civ., nn. 3 e 5. Le critiche hanno
ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo
cui la legitimatio ad causam del M. era stata
chiaramente evocata dall’attore, posto che nell’atto
introduttivo del giudizio questi aveva prospettato di
essere stato investito dall’auto del signor M.E.. In
tale contesto la questione della titolarità passiva del
rapporto non poteva essere rilevata d’ufficio dal
giudice, non essendo stata sollevata dal convenuto nel
termine di cui all’art. 183 cod. proc. Civ..
Sostiene per contro l’esponente che
il M. era stato citato in giudizio esclusivamente quale
conducente e assicurato, di talchè il contraddittorio
doveva essere integrato nei confronti dell’effettivo
proprietario del veicolo.
2 Il motivo è infondato.
La Corte territoriale si è mossa
nella prospettiva che l’attore non avesse bisogno di
provare la proprietà del veicolo investitore in capo al
M., avendola affermata nell’atto introduttivo del
giudizio, senza che la controparte nessuna contestazione
sollevasse al riguardo.
L’affermazione è in linea con il
principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per
cui le deduzioni attinenti alla titolarità attiva o
passiva del rapporto controverso, in ragione della loro
natura di contestazioni di un fatto costitutivo del
diritto azionato, integrano sì mere difese, ma sono
sottoposte agli oneri deduttivi e probatori della parte
interessata (confr. Cass. Civ. 15 settembre 2008, n.
23670) e, in particolare, alle preclusioni connesse alla
esatta identificazione del thema decidendum e del thema
probandum (confr. Cass. Civ., 8 agosto 2006, n. 17947).
A ciò aggiungasi che il ricorrente
svolge, a ben vedere, censure eccentriche rispetto alle
argomentate ragioni della decisione, posto che esse si
risolvono nell’astratta evocazione della qualità di
litisconsorte necessario del proprietario del veicolo
assicurato, che è questione del tutto estranea alla
ratio decidendi della sentenza impugnata.
3 Col secondo mezzo il ricorrente
lamenta violazione degli artt. 2054 e 2697 cod. civ.,
art. 116 cod. proc. Civ., nonché vizi motivazionali, ex
art. 306 cod. proc. Civ., nn. 3 e 5. La censura si
appunto contro l’assunto del giudice di merito secondo
cui la responsabilità del sinistro era imputabile
esclusivamente al conducente della Renault, per avere
questa invaso la mezzeria, provenendo dall’opposto senso
di marcia. Sostiene il ricorrente che, così
argomentando, la Corte territoriale avrebbe violato il
disposto dell’art. 2054 cod. civ., che al secondo comma
sancisce una presunzione di pari responsabilità nella
causazione del sinistro, e ciò tanto più che nella
fattispecie il danneggiato non aveva né allegato né
provato alcunché in ordine alla propria condotta di
guida.
4 Anche tali critiche non hanno
pregio.
Costituisce principio consolidato
nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è
ragione di discostarsi, che, in tema di circolazione
stradale, la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ.,
comma 2, ha carattere sussidiario ed opera solo quando
non sia possibile accertare in concreto le cause e il
grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento
dannoso (confr. Cass. Civ., 5 maggio 2009, n. 10304).
Nella fattispecie il giudice di
merito ha motivato, in termini che non possono essere
tacciati di implausibilità, il suo convincimento in
ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto nella
causazione del sinistro. Ne deriva che le censure,
attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di
legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti,
mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle
prove preclusa in sede di legittimità. A ciò aggiungasi
che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti
dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine
alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al
comportamento delle persone alla guida dei veicoli in
esso coinvolti, si concreta in un giudizio di fatto, non
scrutinabile da questa Corte, quando sia adeguatamente
motivato (confr. Cass. Civ. 10 agosto 2004, n. 15434).
In definitiva il ricorso deve
essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro
1.500,00 per onorari), oltre I.V.A. E C.P.A., come per
legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo
2011.
Depositato in Cancelleria il 9
maggio 2011 |