Con la sentenza n. 12570 depositata
il 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibile un ricorso per cassazione proposto avverso
sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di
contestazione di violazione del codice della strada, che
risultava sottoscritto personalmente dalla parte, la
quale non si è munita del patrocinio di un avvocato
iscritto nell'apposito albo come invece impone l'art.
82, ult. comma, Cpc. La seconda sezione civile della
Corte, ha spiegato che "se è vero che l'articolo 6, n.
3, lett. c) della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali stabilisce il diritto della parte di stare
in giudizio personalmente in ogni caso, va comunque
ricordato che la Corte costituzionale ha sempre
riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema
di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio
di un avvocato e che alla possibilità di autodifesa
esclusiva di cui alla Cedu, non può attribuirsi il
significato di riconoscimento di un diritto assoluto di
difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di
riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello
Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la
presenza di avvocati davanti ai tribunali".
- Autore: Luisa Foti) |