1. La novella introdotta dalla L.
29 luglio 2010, n. 120, pur mantenendo fermo l’obbligo
per il giudice di disporre la confisca (anche ex
officio, benché non prevista dall’accordo ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.), ne ha mutato, ancora una volta,
la natura, qualificandola come sanzione amministrativa
accessoria (ex citata legge, art. 224 ter, richiamato
dall’ultimo periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett.
C) inserito dall’art. 33, comma 1, della legge
predetta), al pari di quanto già avveniva per la
sospensione della patente di guida.
2. Tale norma prevede tuttora che
la confisca dell’autoveicolo alla cui guida è stato
colto il trasgressore venga comunque disposta salvo che
il mezzo appartenga a terzi: ma è chiaro che solo
qualora l’ente astratto cui il mezzo risulti intestato
sia soggetto dotato di personalità giuridica (cioè sia
una tipica società di persone o di capitali), il bene
può qualificarsi come appartenente ad una terza persona
estranea al reato e quindi sottratto alla confisca.
Cassazione, sez. IV, 7 aprile 2011,
n. 13751
(Pres. Zecca – Rel. Massafra)
In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lucera avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p. dal Giudice del Tribunale di Lucera - Sezione
distaccata di Rodi Garganico che applicava a R. I. la
pena condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed
Euro 700,00 di ammenda oltre alla sospensione della
patente per mesi sei e con restituzione dell’auto in
sequestro (…) all’avente diritto, per il reato di cui
all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c (commesso
l’1.8.2009).
Deduce la violazione di legge
essendo stata disposta, in luogo dell’obbligatoria
confisca, la restituzione dell’autoveicolo, ritenendolo
intestato a persona giuridica, cioè l’impresa A. di
Guidonia di R. I..
Il ricorso è fondato e merita
accoglimento.
La novella introdotta dalla L. 29
luglio 2010, n. 120, pur mantenendo fermo l’obbligo per
il giudice di disporre la confisca (anche ex officio,
benché non prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 444
c.p.p.), ne ha mutato, ancora una volta, la natura,
qualificandola come sanzione amministrativa accessoria
(ex citata legge, art. 224 ter, richiamato dall’ultimo
periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) inserito
dall’art. 33, comma 1, della legge predetta), al pari di
quanto già avveniva per la sospensione della patente di
guida.
Tale norma prevede tuttora che la
confisca dell’autoveicolo alla cui guida è stato colto
il trasgressore venga comunque disposta salvo che il
mezzo appartenga a terzi: ma è chiaro che solo qualora
l’ente astratto cui il mezzo risulti intestato sia
soggetto dotato di personalità giuridica (cioè sia una
tipica società di persone o di capitali), il bene può
qualificarsi come appartenente ad una terza persona
estranea al reato e quindi sottratto alla confisca.
Ma nel caso di specie, come
correttamente rilevato dalla Parte pubblica ricorrente,
la A. è una mera impresa individuale intestata per
giunta allo stesso R. I. che, quindi, ne è diretto
proprietario.
Consegue l’annullamento
dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione
di dissequestro e alla disposta restituzione
dell’autovettura in questione con rinvio al Tribunale di
Lucera per ulteriore esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla dell’impugnata sentenza
limitatamente alla statuizione di dissequestro e alla
disposta restituzione dell’autovettura menzionata in
ricorso e rinvia al Tribunale di Lucera per ulteriore
esame sul punto.
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