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STATO D'EBBREZZA: SI EVITA LA CONFISCA SE IL VEICOLO È INTESTATO AD UNA DITTA?Cassazione, sez. IV, 7 aprile 2011, n. 13751-Diritto e processo.it

 

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1. La novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, pur mantenendo fermo l’obbligo per il giudice di disporre la confisca (anche ex officio, benché non prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), ne ha mutato, ancora una volta, la natura, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria (ex citata legge, art. 224 ter, richiamato dall’ultimo periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) inserito dall’art. 33, comma 1, della legge predetta), al pari di quanto già avveniva per la sospensione della patente di guida.

 

2. Tale norma prevede tuttora che la confisca dell’autoveicolo alla cui guida è stato colto il trasgressore venga comunque disposta salvo che il mezzo appartenga a terzi: ma è chiaro che solo qualora l’ente astratto cui il mezzo risulti intestato sia soggetto dotato di personalità giuridica (cioè sia una tipica società di persone o di capitali), il bene può qualificarsi come appartenente ad una terza persona estranea al reato e quindi sottratto alla confisca.

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. IV, 7 aprile 2011, n. 13751

 

(Pres. Zecca – Rel. Massafra)

 

 

 

 

 

In fatto e in diritto

 

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice del Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Rodi Garganico che applicava a R. I. la pena condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed Euro 700,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente per mesi sei e con restituzione dell’auto in sequestro (…) all’avente diritto, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c (commesso l’1.8.2009).

 

Deduce la violazione di legge essendo stata disposta, in luogo dell’obbligatoria confisca, la restituzione dell’autoveicolo, ritenendolo intestato a persona giuridica, cioè l’impresa A. di Guidonia di R. I..

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 

La novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, pur mantenendo fermo l’obbligo per il giudice di disporre la confisca (anche ex officio, benché non prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), ne ha mutato, ancora una volta, la natura, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria (ex citata legge, art. 224 ter, richiamato dall’ultimo periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) inserito dall’art. 33, comma 1, della legge predetta), al pari di quanto già avveniva per la sospensione della patente di guida.

 

Tale norma prevede tuttora che la confisca dell’autoveicolo alla cui guida è stato colto il trasgressore venga comunque disposta salvo che il mezzo appartenga a terzi: ma è chiaro che solo qualora l’ente astratto cui il mezzo risulti intestato sia soggetto dotato di personalità giuridica (cioè sia una tipica società di persone o di capitali), il bene può qualificarsi come appartenente ad una terza persona estranea al reato e quindi sottratto alla confisca.

 

Ma nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Parte pubblica ricorrente, la A. è una mera impresa individuale intestata per giunta allo stesso R. I. che, quindi, ne è diretto proprietario.

 

Consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di dissequestro e alla disposta restituzione dell’autovettura in questione con rinvio al Tribunale di Lucera per ulteriore esame sul punto.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Annulla dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di dissequestro e alla disposta restituzione dell’autovettura menzionata in ricorso e rinvia al Tribunale di Lucera per ulteriore esame sul punto.

 

 

 

 

 

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