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P.A. e silenzio di rito, come si arriva al risarcimento? (Sentenza Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08/05/2011, n. 4310)-Ipsoa.it

 

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di Roberto Proietti

La tutela prevista in caso di inerzia della pubblica amministrazione è diretta ad accertare se il silenzio serbato a fronte dell'istanza del privato violi o meno l'obbligo di concludere il procedimento avviato ad iniziativa di parte attraverso l'adozione di un provvedimento esplicito.

 

Con sentenza 18 maggio 2011, n. 4310, il TAR Lazio, Sezione II Ter ha affermato che il meccanismo del silenzio - nel rito speciale introdotto dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ora disciplinato dall'art. 117 Cod. proc. amm. - è diretto ad accertare se l'inerzia serbata dalla Pubblica amministrazione in ordine all'istanza del privato violi o meno l'obbligo di concludere il procedimento avviato ad iniziativa di parte attraverso l'adozione di un provvedimento esplicito.

 

La nuova disciplina ha peraltro accolto il principio della convertibilità del rito camerale in ordinario, con contestuale fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso (comma 5), consentendo, quindi, che il successivo provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia - emanati dall’amministrazione nelle more del giudizio sul silenzio - possano essere impugnati anche con motivi aggiunti, "nei termini e con il rito previsto per il provvedimento espresso".

 

Con la precisazione che in tal caso l'intero giudizio prosegue con il rito ordinario (comma 6), venendo altresì regolata anche la proposizione - contestuale a quella contro il silenzio - dell'azione di risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere.

 

In tal caso, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria (comma 7).

 

 

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