Restituzione contributi cassa
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«In materia di trattamento
previdenziale gli enti previdenziali privatizzati,
nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita
ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione
dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e
stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare
misure differenti, fermo restando il sistema retribuivo
di calcolo della pensione e la facoltà di optare per il
sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per
gli iscritti, stabilendo al contempo la non
restituibilità dei contributi legittimamente versati,
con abrogazione della precedente disposizione di cui
all’art. 21 della Legge n. 570/80 …, senza che ne
consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime
aspettative o dell’affidamento nella certezza del
diritto e della sicurezza giuridica».
Nella specie la questione
riguardava la restituzione dei contributi versati in
favore della Cassa Forense quantomeno fino alla data del
30 novemnre 2004 ovvero fino all’entrata in vigore delle
modificazioni apportate all’art. 4 del regolamento della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel
testo risultante dalla delibera 28 febbraio 2004,
adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi della L. n.
335 del 1995, art.2, commi 25 e 26 ed approvata dai
Ministeri vigilanti. La questione era stata già
affrontata e risolta con sentenza n. 24202/2009. |