Commento a cura dell' Avv. Frida
Del Din
In questa sentenza la Corte
affronta il tema della disciplina delle registrazioni
fonografiche di conversazioni avvenute in presenza del
soggetto che le registra.
La fattispecie è regolata dall'art.
2712 c.c. che attribuisce alle registrazioni
fonografiche la qualifica di fonti di prova, a meno che
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la
conformità ai fatti o alle cose in esse rappresentate.
Per giurisprudenza costante il
disconoscimento in questione non può essere generico, ma
deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Quindi
non basta semplicemente elevare la generica
contestazione, ma occorre allegare specificatamente i
fatti sui quali si fonda l'eccezione.
Nel caso di contestazione,
tuttavia, le registrazioni non sono del tutto
inutilizzabili, ma possono assurgere ad elemento di
prova che, unito agli altri, può fondare il
convincimento del Giudice.
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Cassazione Civile, Sezione III,
Sentenza n. 9526 del 22 aprile 2010
Svolgimento del processo
I due motivi di ricorso vanno
esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo il ricorrente
denuncia "VIOLAZIONE artt. 272 c.c. artt. 214, 215, 216
c.p.c. SUB art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO; OMESSA,
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo doglianze da
riassumere come segue. La Corte di Catania ha ritenuto
che il tardivo, generico e non meglio specificato
"disconoscimento" di controparte abbia svuotato
automaticamente ed irrimediabilmente di QUALUNQUE
contenuto probatorio una registrazione fonografica,
riportandosi al principio enunciato da Cass. 12715/1998
e precedenti sentenze. Ma già nel giudizio di appello lo
Z. aveva dedotto che secondo la Corte Suprema (Cass.
sent. n. 8998 del 03-07-2001), per quanto riguarda la
efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di
cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa
perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di
prova, DEVE "essere chiaro, circostanziato ed esplicito
(dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e
realtà riprodotta) E DEVE AVVENIRE NELLA PRIMA UDIENZA O
NELLA PRIMA RISPOSTA SUCCESSIVA ALLA RITUALE
ACQUISIZIONE DELLE SUDDETTE RIPRODUZIONI,venendosi in
caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter
procedi me male in base al quale il legislatore ha
inteso cadenzare il processo in riferimento al
contraddittorio ..". Come risulta dalla sentenza di
appello, la audiocassetta fu prodotta alla udienza
dell'8-5-96; seguirono le udienze dell'11/12/96, del
14/5/97 e poi la udienza del 26/11/97.
Il M. aveva l'onere di disconoscere
l'audiocassetta (che costituisce il documento che vale
come prova, mentre la trascrizione da parte del perito
A. serve solo ad una più agevole compulsazione) non
oltre l'udienza successiva alla produzione, e cioè non
oltre l'udienza dell'11/12/1996, e pertanto il
disconoscimento effettuato a ben tre udienze dalla
produzione è, secondo la predetta giurisprudenza,
tamquart. 215 c.p.c., comma 2am non esset. La tardività
de disconoscimento venne prontamente eccepita alla
stessa udienza del 26/11/1997, e poi ribadita alla
udienza successiva del 14/10/1998. Il disconoscimento fu
comunque anche generico e quindi inidoneo.
Con il secondo motivo il ricorrente
denuncia "VIOLAZIONE artt. 2712 c.c.,
artt. 214, 215, 216 c.p.c. sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e
5;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO; OMESSA, INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA" esponendo doglianze da riassumere come
segue. In subordine, anche se, per assurdo, si volesse
ritenere il disconoscimento tempestivo e specifico, la
Corte non avrebbe dovuto ritenere la registrazione
fonografica automaticamente privata di qualunque valore,
poichè il disconoscimento delle registrazioni
fonografiche di cui all'art. 2712 c.c. rispetto ai fatti
rappresentati non ha gli stessi effetti del
disconoscimento della scrittura privata previsto dall',
perchè solo quest'ultimo, (ed il suo combinato disposto
con l'art. 216 c.p.c.) - a differenza del primo -
preclude l'utilizzazione della scrittura in mancanza di
richiesta di verificazione e di giudizio positivo della
stessa. Dunque, nella ipotesi più sfavorevole per il
ricorrente, la corte avrebbe dovuto valutare la
registrazione alla luce di tutte le altre prove ed
elementi ritualmente acquisiti.
Appare contraddittoria ictu oculi
la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in
cui da un lato ritiene rituale ed efficace il
"disconoscimento" effettuato dal M., dall'altro dà atto
(pag. 13) che, sotto giuramento, lo stesso M. dichiara:
"una delle due voci di cui alle registrazioni prodotte
agli atti corrisponde alla mia voce", così
contraddicendo clamorosamente le precedenti generiche
sue contestazioni. Errata è anche la condanna del
ricorrente alle spese.
I due motivi devono ritenersi
inammissibili per le seguenti ragioni:Intestazione
- A) in base al principio
dell'autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass
n. 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a SEZ. U n. 9561 del
16/06/2003; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009), la
parte ricorrente avrebbe dovuto riportare ritualmente e
quindi integralmente tutti i brani in questione dei
verbale di causa (relativi alle udienze sopra citate, ed
in particolare: 8/5/96, 11/12/96, 14/5/97 e 26/1 1/97),
così da consentire a questa Corte una adeguata
valutazione del valore e del significato della posizioni
difensive esposte dalle parti nel contesto de quo. E per
la medesima ragione avrebbe dovuto riportare
integralmente il contenuto della registrazione
fonografica (i brevissimi punti riportati sono
insufficienti); nonchè la formula del suddetto
giuramento (come deferito e come prestato). Nè varrebbe
opporre a quanto ora esposto che qualora siano
denunciati errores in procedendo questa Corte Suprema è
giudice anche del fatto e può quindi controllare
direttamente il contenuto di detto verbale; infatti
questo potere sussiste solo nell'ambito della
valutazione della fondatezza del motivo; ma prima di
poter procedere questa valutazione è necessario
accertare anzitutto l'ammissibilità della censura;
ammissibilità che va esclusa se viene violato detto
principio di autosufficienza.
Va infatti confermato il seguente
principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui vengano
denunciali con il ricorso per cassazione "errores in
procedendo", la Corte di legittimità diviene anche
giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il
potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed
all'interpretazione degli atti processuali.
Tuttavia, si prospetta preliminare
ad ogni altra questione quella concernente
l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in
cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando
sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità
diventa possibile valutare la fondatezza del motivo
medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di
quest'ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e
deve procedere direttamente all'esame ed
all'interpretazione degli atti processuali" (Cass.
Sentenza n. 5836 del 13/03/2007 e cfr. Cass. Sentenza n.
20405 del 20/09/2006); - B) Con specifico riferimento
alla audiocassetta ancor più palese appare la necessità
che fossero riportati integralmente tutti i brani in
questione del verbale di causa, se si considera che
nella motivazione della sentenza (Cass. n. 8998 del
2001) citata dalla parte ricorrente si legge: "...
Alla luce di quanto sinora detto è
evidente che non può configurare un disconoscimento ex
art. 2712 c.c. - idoneo a togliere alla riproduzione la
sua portata probatoria - la condotta della parte che,
dopo avere assistito alla visione di una cassetta video
registrata e non avere mosso alcuna contestazione sui
fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne
disconosca, il contenuto solo tardivamente nel corso di
causa, e dopo l'esaurimento di un termine a tal fine
concesso dal giudice ..."; il che implica la necessità
di interpretare la frase (di poco precedente): "... ma
deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla rituale acquisizione in giudizio della
suddetta riproduzione ..." come volta ad affermare che
si può parlare di disconoscimento tardivo solo con
riferimento ad epoca comunque successiva alla visione
(se si tratta di riproduzione visiva) od all'audizione
(se si tratta di mera riproduzione sonora) della
riproduzione stessa; e non con riferimento alla mera
produzione della medesima (qualora la controparte, a
causa della particolare natura dell'oggetto prodotto,
non sia stata posta in condizione di rendersi
immediatamente conto del reale contenuto della
risultanza istruttoria in questione); tale condivisibile
principio di diritto (oltre a dimostrare l'erroneità
giuridica della tesi secondo cui "...
Il M. aveva l'onere di disconoscere
la audiocassetta (che costituisce il documento che vale
come prova, mentre la trascrizione da parte del perito
A. serve solo ad una più agevole compulsazione) non
oltre la udienza successiva alla produzione,e cioè non
oltre la udienza dell'11/12/1996 ...") avvalora il
rilievo che la parte ricorrente aveva l'onere di esporre
in modo particolarmente accurato (e quindi tra l'altro
riportando integralmente gli atti sopra citati) tutti
gli eventi processuali in questione per porre questa
Corte Suprema in condizioni di stabilire quando il M. fu
posto concretamente in grado di esercitare i propri
diritti difensivi; ed in particolare di conoscere (e
quindi valutare) il concreto contenuto della
registrazione (ad es. tramite rituale audizione; od
essendo stata posta ritualmente a sua disposizione la
suddetta trascrizione).
Non rimane dunque che rigettare il
ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e
vanno liquidate come indicato nel seguente dispositivo. |