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Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 9526 del 22 aprile 2010 [Prove – registrazioni fonografiche – utilizzo e disciplina]-Giuristi&Diritto.it  

 

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Commento a cura dell' Avv. Frida Del Din

 

In questa sentenza la Corte affronta il tema della disciplina delle registrazioni fonografiche di conversazioni avvenute in presenza del soggetto che le registra.

 

La fattispecie è regolata dall'art. 2712 c.c. che attribuisce alle registrazioni fonografiche la qualifica di fonti di prova, a meno che colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose in esse rappresentate.

 

Per giurisprudenza costante il disconoscimento in questione non può essere generico, ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Quindi non basta semplicemente elevare la generica contestazione, ma occorre allegare specificatamente i fatti sui quali si fonda l'eccezione.

 

Nel caso di contestazione, tuttavia, le registrazioni non sono del tutto inutilizzabili, ma possono assurgere ad elemento di prova che, unito agli altri, può fondare il convincimento del Giudice.

 

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Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 9526 del 22 aprile 2010

 

Svolgimento del processo

 

I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE artt. 272 c.c. artt. 214, 215, 216 c.p.c. SUB art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO; OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte di Catania ha ritenuto che il tardivo, generico e non meglio specificato "disconoscimento" di controparte abbia svuotato automaticamente ed irrimediabilmente di QUALUNQUE contenuto probatorio una registrazione fonografica, riportandosi al principio enunciato da Cass. 12715/1998 e precedenti sentenze. Ma già nel giudizio di appello lo Z. aveva dedotto che secondo la Corte Suprema (Cass. sent. n. 8998 del 03-07-2001), per quanto riguarda la efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova, DEVE "essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) E DEVE AVVENIRE NELLA PRIMA UDIENZA O NELLA PRIMA RISPOSTA SUCCESSIVA ALLA RITUALE ACQUISIZIONE DELLE SUDDETTE RIPRODUZIONI,venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedi me male in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio ..". Come risulta dalla sentenza di appello, la audiocassetta fu prodotta alla udienza dell'8-5-96; seguirono le udienze dell'11/12/96, del 14/5/97 e poi la udienza del 26/11/97.

 

Il M. aveva l'onere di disconoscere l'audiocassetta (che costituisce il documento che vale come prova, mentre la trascrizione da parte del perito A. serve solo ad una più agevole compulsazione) non oltre l'udienza successiva alla produzione, e cioè non oltre l'udienza dell'11/12/1996, e pertanto il disconoscimento effettuato a ben tre udienze dalla produzione è, secondo la predetta giurisprudenza, tamquart. 215 c.p.c., comma 2am non esset. La tardività de disconoscimento venne prontamente eccepita alla stessa udienza del 26/11/1997, e poi ribadita alla udienza successiva del 14/10/1998. Il disconoscimento fu comunque anche generico e quindi inidoneo.

 

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE artt. 2712 c.c., artt. 214, 215, 216 c.p.c. sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO; OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo doglianze da riassumere come segue. In subordine, anche se, per assurdo, si volesse ritenere il disconoscimento tempestivo e specifico, la Corte non avrebbe dovuto ritenere la registrazione fonografica automaticamente privata di qualunque valore, poichè il disconoscimento delle registrazioni fonografiche di cui all'art. 2712 c.c. rispetto ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall', perchè solo quest'ultimo, (ed il suo combinato disposto con l'art. 216 c.p.c.) - a differenza del primo - preclude l'utilizzazione della scrittura in mancanza di richiesta di verificazione e di giudizio positivo della stessa. Dunque, nella ipotesi più sfavorevole per il ricorrente, la corte avrebbe dovuto valutare la registrazione alla luce di tutte le altre prove ed elementi ritualmente acquisiti.

 

Appare contraddittoria ictu oculi la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui da un lato ritiene rituale ed efficace il "disconoscimento" effettuato dal M., dall'altro dà atto (pag. 13) che, sotto giuramento, lo stesso M. dichiara: "una delle due voci di cui alle registrazioni prodotte agli atti corrisponde alla mia voce", così contraddicendo clamorosamente le precedenti generiche sue contestazioni. Errata è anche la condanna del ricorrente alle spese.

 

I due motivi devono ritenersi inammissibili per le seguenti ragioni:Intestazione

 

- A) in base al principio dell'autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass n. 14262 del 28/07/2004; cfr. Cass. a SEZ. U n. 9561 del 16/06/2003; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009), la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare ritualmente e quindi integralmente tutti i brani in questione dei verbale di causa (relativi alle udienze sopra citate, ed in particolare: 8/5/96, 11/12/96, 14/5/97 e 26/1 1/97), così da consentire a questa Corte una adeguata valutazione del valore e del significato della posizioni difensive esposte dalle parti nel contesto de quo. E per la medesima ragione avrebbe dovuto riportare integralmente il contenuto della registrazione fonografica (i brevissimi punti riportati sono insufficienti); nonchè la formula del suddetto giuramento (come deferito e come prestato). Nè varrebbe opporre a quanto ora esposto che qualora siano denunciati errores in procedendo questa Corte Suprema è giudice anche del fatto e può quindi controllare direttamente il contenuto di detto verbale; infatti questo potere sussiste solo nell'ambito della valutazione della fondatezza del motivo; ma prima di poter procedere questa valutazione è necessario accertare anzitutto l'ammissibilità della censura; ammissibilità che va esclusa se viene violato detto principio di autosufficienza.

 

Va infatti confermato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui vengano denunciali con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

 

Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali" (Cass. Sentenza n. 5836 del 13/03/2007 e cfr. Cass. Sentenza n. 20405 del 20/09/2006); - B) Con specifico riferimento alla audiocassetta ancor più palese appare la necessità che fossero riportati integralmente tutti i brani in questione del verbale di causa, se si considera che nella motivazione della sentenza (Cass. n. 8998 del 2001) citata dalla parte ricorrente si legge: "...

 

 

 

Alla luce di quanto sinora detto è evidente che non può configurare un disconoscimento ex art. 2712 c.c. - idoneo a togliere alla riproduzione la sua portata probatoria - la condotta della parte che, dopo avere assistito alla visione di una cassetta video registrata e non avere mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne disconosca, il contenuto solo tardivamente nel corso di causa, e dopo l'esaurimento di un termine a tal fine concesso dal giudice ..."; il che implica la necessità di interpretare la frase (di poco precedente): "... ma deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione in giudizio della suddetta riproduzione ..." come volta ad affermare che si può parlare di disconoscimento tardivo solo con riferimento ad epoca comunque successiva alla visione (se si tratta di riproduzione visiva) od all'audizione (se si tratta di mera riproduzione sonora) della riproduzione stessa; e non con riferimento alla mera produzione della medesima (qualora la controparte, a causa della particolare natura dell'oggetto prodotto, non sia stata posta in condizione di rendersi immediatamente conto del reale contenuto della risultanza istruttoria in questione); tale condivisibile principio di diritto (oltre a dimostrare l'erroneità giuridica della tesi secondo cui "...

 

Il M. aveva l'onere di disconoscere la audiocassetta (che costituisce il documento che vale come prova, mentre la trascrizione da parte del perito A. serve solo ad una più agevole compulsazione) non oltre la udienza successiva alla produzione,e cioè non oltre la udienza dell'11/12/1996 ...") avvalora il rilievo che la parte ricorrente aveva l'onere di esporre in modo particolarmente accurato (e quindi tra l'altro riportando integralmente gli atti sopra citati) tutti gli eventi processuali in questione per porre questa Corte Suprema in condizioni di stabilire quando il M. fu posto concretamente in grado di esercitare i propri diritti difensivi; ed in particolare di conoscere (e quindi valutare) il concreto contenuto della registrazione (ad es. tramite rituale audizione; od essendo stata posta ritualmente a sua disposizione la suddetta trascrizione).

 

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel seguente dispositivo.

 

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