La Cassazione è tornata in maniera
esauriente e chiara ad affrontare la materia delle voci
di danno risarcibili, nel caso di specie per danni
provocati ad un bagnante dall'investimento di un
motoscafo, ribadendo che "le Sezioni Unite di questa
S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del
"danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato
che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento
del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del
danno non patrimoniale non può andare a scapito del
principio della "integralità" del risarcimento
medesimo".
Il conducente del motoscafo ha
proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia con
la quale la Corte di Appello di Messina "a. ha
riconosciuto il danneggiato affetto da crisi epilettiche
post-traumatiche, con frequenza 4-5 volte al mese anche
plurisettimanali, attribuendogli, ai fini della
determinazione del danno biologico, un'invalidità
permanente del 50%; b. ha liquidato in Euro 51.645,49 il
danno biologico; ha liquidato il danno morale soggettivo
nel 50% del biologico (Euro 25.823,84); ha attribuito
anche il danno morale latu sensu, richiesto dalla
vittima quale danno alla vita di relazione, stimato
equitativamente in Euro 41.316,55, definito come voce di
danno "che integra e completa il danno biologico e non è
da considerarsi autonoma"; ha liquidato in via
equitativa anche il danno patrimoniale futuro in Euro
61.974,72= e quello per spese mediche e cure passate e
future in Euro 25.882,84".
In via preliminare, la Cassazione
ha ricordato che "le Sezioni Unite di questa S.C., nel
procedere alla sistemazione della figura del "danno non
patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema
di danno alla persona, il riconoscimento del carattere
"omnicomprensivo" del risarcimento del danno non
patrimoniale non può andare a scapito del principio
della "integralità" del risarcimento medesimo. Secondo
le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno
alla persona deve essere integrale, nel senso che deve
ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il
danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 Codice
Civile, identificandosi con il danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati
da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria
non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il
riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario
modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da
perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze
descrittive, ma non implica il riconoscimento di
distinte categorie di danno; è compito del giudice
accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio
allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul
valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro
integrale riparazione (affermazioni contenute nel punto
4.8 di Cass. S.U. n. 26972/08)".
In sostanza, "la giurisprudenza di
questa Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni
risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare
stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due
categorie dei danni patrimoniali e dei danni non
patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate
dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno
per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione
meramente descrittiva; dall'altro lato, ha precisato
che, nel procedere alla quantificazione ed alla
liquidazione dell'unica categoria "danno non
patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli
aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere
evitate duplicazioni risarcitorie, mediante
l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione
alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute,
danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono
comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui
la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il
giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato,
deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si
atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10)".
Riferendosi poi al caso di specie,
la Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo
grado, in quanto "procedendo al riconoscimento del danno
morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato
le indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad
un'inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale
componente del danno, dotata di logica autonomia in
relazione alla diversità del bene protetto, che attiene
ad un diritto inviolabile della persona ovvero
all'integrità morale, quale massima espressione della
dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione
all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali
dell'U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato
dall'Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle
condizioni soggettive della vittima e della gravità del
fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10)".
Ancora: "La Corte territoriale ha
congruamente e correttamente riconosciuto un'ulteriore
componente del danno non patrimoniale, distinta dal
danno morale ed integrativa di quello quantificato a
titolo di danno biologico, in considerazione che, a
seguito dell'incidente e dell'insorta epilessia
traumatica, il danneggiato non aveva potuto coltivare
gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto
lusinghieri risultati, non aveva potuto continuare la
pratica di commercialista, né coltivare la vita di
relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando
le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle
crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di
epilessia. Ciò dimostra che vi è stato un congruo e
corretto apprezzamento delle risultanze processuali e
che la decisione, sul piano giuridico, è in armonia con
il richiamato principio della "integralità" del
risarcimento del danno alla persona, il quale, per
quanto concerne il "danno biologico", comporta che tale
figura - che ha avuto espresso riconoscimento normativo
nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e
139, recante il Codice delle assicurazioni private, va
individuata nella "lesione temporanea o permanente
all'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di reddito", con una definizione suscettiva di
generale applicazione, in quanto recepisce i risultati
ormai definitivamente acquisiti di una lunga
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in tal
senso, Cass. S.U. n. 26972/08, punto 2.13)".
In definitiva, "riconoscendo,
pertanto, detta componente - in considerazione dei gravi
postumi permanenti incidenti negativamente sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato - la Corte territoriale ha
proceduto alla corretta "personalizzazione" del
risarcimento del danno biologico (Cass. n. 3906/10;
25236/09)".
(Corte di Cassazione - Sezione
Terza Civile, Sentenza 26 maggio 2011, n. 11609) |