La Corte di Cassazione ha ritenuto
che "essendo consapevoli dello stato di crisi
irreversibile in cui versava l’impresa, i soci avrebbero
dovuto chiederne il fallimento e non disporre dei beni
aziendali (ad esempio, affittando l’azienda al figlio),
avendo il dovere di astenersi dal compiere tutti quegli
atti che possono in qualche modo pregiudicare o
ritardare la liquidazione dei beni dell’impresa,
destinati ormai a soddisfare i creditori".
Ad avviso della Cassazione Civile,
che ha confermato quanto deciso dai dal Tribunale di
Rimini e dalla Corte d’Appello di Bologna:
“1) l’aver concesso in affitto al
figlio per canoni inadeguati, prima del fallimento e
quando era già sussistente la crisi dell’impresa,
l’azienda e gli immobili di proprietà, che, intervenuto
il fallimento … l’affittuario non aveva provveduto a
riconsegnare immediatamente al fallimento, costringendo
il curatore ad iniziare una procedura esecutiva per il
recupero … ritardando in tal modo la vendita;
2) l’aver proposto reclamo ex art.
26 avverso il decreto di trasferimento degli immobili,
determinando l’instaurazione di un procedimento;
3) l’aver … contestato il
rendiconto finale depositato dal curatore, determinando
così l’insorgere di un ulteriore procedimento
contenzioso conclusosi con l’abbandono della causa da
parte dei ricorrenti;
4) l’essere stati … gravati da
sentenza ex art. 444 c.p.p. … con la quale era stata ...
applicata una pena detentiva da anni 1 e mesi 10 per il
reato di bancarotta fraudolenta”
sono comportamenti che escludono
l’ammissione del fallito persona fisica (nel caso di
specie, due falliti quali soci di una società) al
beneficio di esdebitazione di cui all’articolo 143 L.F.
(Regio Decreto 267/1942), in quanto non conformi alle
condizioni previste dall’articolo 142, comma 1, n. 1) e
n. 2), della L.F..
La Corte ha precisato inoltre che
il termine “ritardare” (richiamato dall’articolo 142,
comma 1, punto n. 2), della L.F.) è sinonimo di
“ostacolare” e che la generica espressione “in alcun
modo” implica che “qualsiasi azione o comportamento, che
abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento
della procedura … rientri nell’ambito dell’applicazione
di detta norma e che, pertanto, debbano esservi incluse
anche eventuali azioni giudiziali, introdotte dal
debitore del fallito, che si siano rilevate destituite o
pretestuose e che possano, quindi, ritenersi proposte
all’unico scopo di ritardare o, comunque, contribuire a
ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare”.
Nel caso di specie, i ricorrenti,
realizzando le condotte di cui sopra (affitto di
azienda, reclami e contestazioni), hanno ritardato la
definizione della procedura concorsuale (non imputabile
a terzi) e, pertanto, non sono stati ammessi alla
concessione del beneficio della liberazione dei debiti
residui nei confronti dei debitori concorsuali non
soddisfatti.
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