La notificazione al difensore è
legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando
riguardi un atto diretto all'imputato, atteso che anche
in tal caso destinatario della notifica è comunque il
difensore e non l'imputato.
Cassazione, sez. IV, 24 maggio
2011, n. 20581
(Pres. Marzano – Rel. Vitielli
Casella)
Ritenuto in fatto
1. In sede di udienza preliminare
relativa ad un processo a carico di A.G. per il delitto
di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, il G.U.P. di
Ancona, decidendo su un'eccezione formulata dal
difensore dell'imputato, dichiarava la nullità
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e
disponeva la restituzione degli atti al P.M. per la
rinnovazione dell'atto.
Osservava il giudice di merito che
la notifica dell'avviso era stata effettuata, valutata
la irreperibilità dell'imputato destinatario, presso il
difensore, utilizzando strumento del fax, ai sensi
dell'art. 150 c.p.p., che non consentiva tale mezzo per
le notificazioni all'imputato.
2. Avverso il provvedimento ha
proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica di Ancona, denunciando la abnormità del
provvedimento.
Infatti la notifica dell'avviso di
cui all'art. 415 bis c.p.p. era stata effettuata presso
il domicilio eletto dall'imputato, ove però non era
andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
A questo punto era stato effettuata
la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,
comma 4, utilizzando lo strumento del fax ai sensi
dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, per esigenze di
celerità, mezzo consentito in considerazione del fatto
che il destinatario non era più l'imputato, ma il suo
difensore.
Pertanto il G.U.P. dichiarando una
inesistente nullità e restituendo gli atti al P.M.,
aveva in modo abnorme fatto regredire il procedimento
nella fase delle indagini, dopo che era stata esercitata
l'azione penale.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità, in un
caso simile a quello per cui si procede, ha statuito che
"La notificazione al difensore è legittimamente eseguita
a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto
all'imputato, atteso che anche in tal caso destinatario
della notifica è comunque il difensore e non l'imputato"
(Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 41051 del 02/10/2008 Ud.
(dep. 03/11/2008), Davidovits, Rv. 241329).
Invero l'art. 148 c.p.p., comma 2
bis, stabilisce che l'autorità giudiziaria può disporre
che le notificazioni ai difensori siano eseguite con
mezzi tecnici idonei.
Correttamente, pertanto, si è, nel
caso in esame, utilizzato, detta forma, atteso che si
trattava di eseguire la notificazione di un atto
"mediante consegna al difensore" ai sensi dell'art. 161
c.p.p., comma 4.
Consegna dell'atto che, nel caso di
specie, è puntualmente avvenuta (non è in discussione,
invero, l'avvenuta ricezione via fax).
Né può fondatamente sostenersi, per
escludere l'applicabilità dell'art. 148 c.p.p., comma 2
bis, che l'atto da notificare non era diretto al
difensore ma all'imputato.
Invero, non può dubitarsi che la
notificazione di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4
riguardi un atto diretto all'imputato, ma è altrettanto
indiscutibile che destinatario di tale atto sia il
difensore (e ciò proprio perché è divenuta impossibile
la notificazione all'imputato nel domicilio dal medesimo
dichiarato).
Non sussiste, dunque, la invalidità
prospettata dalla difesa e dichiarata dal G.U.P. il
quale, quindi, ha pronunciato una nullità non prevista
dalla legge, con abnorme indebita regressione del
procedimento ad un fase anteriore all'esercizio
dell'azione penale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
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