Lazzini Sonia
Requisiti di ordine morale –
articolo 38 del codice dei contratti – obbligatoria
esclusione per la condanna per violazione, delle norme
sulla sicurezza del lavoro – debitamente motivata –
incidenza sulla moralità professionale - la gravità del
reato deve, quindi, essere valutata in relazione a
quest’ultimo elemento - è irrilevante il tentativo di
dimostrare la non gravità del reato sanzionato in sede
penale con ammenda pari al minimo edittale
la condanna per violazione, delle
norme sulla sicurezza del lavoro pare ragionevole che
possa costituire di per sé, in relazione all’oggetto del
contratto per il quale è stata indetta la gara, (appalto
lavori) una grave infrazione alle norme sulla sicurezza
Dall’analisi completa della
documentazione di gara emerge che, se per un verso parte
ricorrente ha omesso di dichiarare la sussistenza della
condanna del direttore tecnico, per un altro verso la
stazione appaltante l’ha accertata, acquisita e quindi
reputata rilevante in termini di gravità ai sensi della
norma invocata.
Ciò emerge dal provvedimento di
esclusione nonché dagli atti procedimentali che hanno
preceduto la determinazione di esclusione, costituendone
la ragione di fatto e di diritto: sotto il primo profilo
la sussistenza della condanna e conseguentemente della
relativa violazione alle norme sulla sicurezza è
pacifica, sotto il secondo profilo la determina di
applicazione dell’art. 38 lett e) rinvia alla
documentazione in atti tra cui emerge la nota (doc 8 di
parte resistente) del responsabile dell’ufficio
contratti che svolge una approfondita motivazione sulla
natura della condanna e sulla conseguente gravità
dell’accertata infrazione ai sensi della predetta lett
e), in termini che non appaino né irragionevole né
frutto di travisamento dei fatti.
In generale, come noto, in materia
i precedenti penali vanno valutati con discrezionalità
rispetto ai parametri dettati dalla legge: l’art. 38
lett c) dispone l’esclusione dalla gara per
l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. La
gravità del reato deve, quindi, essere valutata in
relazione a quest’ultimo elemento, ed il contenuto del
contratto oggetto della gara assume allora importanza
fondamentale al fine di apprezzare il grado di “moralità
professionale” del singolo concorrente. Di conseguenza,
è irrilevante il tentativo di dimostrare la non gravità
del reato sanzionato in sede penale con ammenda pari al
minimo edittale (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI,
04 giugno 2010 , n. 3560).
Riportiamo qui di seguito la
sentenza numero 332 del 18 febbraio 2011 pronunciata dal
Tar Liguria, Genova
N. 00332/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00719/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 719 del 2010, proposto da***
contro***
nei confronti di***
per l'annullamento
del Provvedimento della Provincia
di Genova consistente nella Determinazione Dirigenziale
2 Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie
avente ad oggetto Gara ID 3253 S.P. 69 delle Capanne di
Marcarolo. Lavori di disciplinamento acque tra le prg.ve
Km 0 300 e Km 4 100 a tratti saltuari, in Comune di Capo
Ligure.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Provinicia di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 17 febbraio 2011 il dott. Davide Ponte e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del
giudizio la società ricorrente esponeva di aver
partecipato alla procedura di gara in oggetto, e di
essere stata esclusa per la mancata dichiarazione di una
sentenza di condanna del direttore tecnico reputata
rilevante ex art. 38 comma 1 lett e) d.lgs. 163\2006.
Avverso il provvedimento impugnato
si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 38 cit.,
eccesso di potere per difetto di motivazione, non
potendo valutarsi e per mancanza di false dichiarazioni,
nonché per mancato riferimento ai dati dell’osservatorio
ed alla lett c) dell’art. 38 stesso;
Venivano altresì formulate domande
di declaratoria inefficacia contratto, condanna in forma
specifica, per equivalente e cautelare.
L’amministrazione intimata si
costituiva in giudizio e, contro deducendo punto per
punto, chiedeva il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 368\2010 questo
Tar respingeva la domanda cautelare proposta.
Alla pubblica udienza del 17\2\2011
la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non appare suscettibile
di accoglimento.
Dall’analisi completa della
documentazione di gara emerge che, se per un verso parte
ricorrente ha omesso di dichiarare la sussistenza della
condanna del direttore tecnico, per un altro verso la
stazione appaltante l’ha accertata, acquisita e quindi
reputata rilevante in termini di gravità ai sensi della
norma invocata.
Ciò emerge dal provvedimento di
esclusione nonché dagli atti procedimentali che hanno
preceduto la determinazione di esclusione, costituendone
la ragione di fatto e di diritto: sotto il primo profilo
la sussistenza della condanna e conseguentemente della
relativa violazione alle norme sulla sicurezza è
pacifica, sotto il secondo profilo la determina di
applicazione dell’art. 38 lett e) rinvia alla
documentazione in atti tra cui emerge la nota (doc 8 di
parte resistente) del responsabile dell’ufficio
contratti che svolge una approfondita motivazione sulla
natura della condanna e sulla conseguente gravità
dell’accertata infrazione ai sensi della predetta lett
e), in termini che non appaino né irragionevole né
frutto di travisamento dei fatti.
In generale, come noto, in materia
i precedenti penali vanno valutati con discrezionalità
rispetto ai parametri dettati dalla legge: l’art. 38
lett c) dispone l’esclusione dalla gara per
l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. La
gravità del reato deve, quindi, essere valutata in
relazione a quest’ultimo elemento, ed il contenuto del
contratto oggetto della gara assume allora importanza
fondamentale al fine di apprezzare il grado di “moralità
professionale” del singolo concorrente. Di conseguenza,
è irrilevante il tentativo di dimostrare la non gravità
del reato sanzionato in sede penale con ammenda pari al
minimo edittale (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI,
04 giugno 2010 , n. 3560).
Rispetto a tale valutazione quella
richiesta dalla successiva lettera e), applicata nella
specie appare meno rigorosa per un verso, in quanto
collegata alla valutazione della sola gravità senza il
parametro della moralità professionale, e più rigorosa
sotto un dato procedurale, richiamando il diverso
parametro del definitivo accertamento.
Nel caso specifico, sotto il primo
profilo la condanna per violazione, delle norme sulla
sicurezza del lavoro pare ragionevole che possa
costituire di per sé, in relazione all’oggetto del
contratto per il quale è stata indetta la gara, (appalto
lavori) una grave infrazione alle norme sulla sicurezza;
invero, proprio la natura della violazione ha qui
assunto, nell’ottica fatta propria dall’amministrazione,
una valenza più ampia rispetto al diverso caso sopra
richiamato (la lett c in merito alla quale occorre la
specifica valutazione di gravità rispetto alla moralità
professionale), con conseguente qualificazione ai sensi
della lettera e) del medesimo art. 38, rispetto alla
quale paiono sussistere i presupposti connessi alla
natura di infrazione alle norme di sicurezza (che la
stazione appaltante trae dalla stessa formulazione
dell’imputazione). La valutazione appare altresì
conforme alle previsioni della lex specialis (par 3
punto 07) non contestate da parte ricorrente. Sotto il
secondo profilo, la definitività dell’accertamento
appare pacificamente desumibile dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna che ha accertato la
sussistenza della violazione contestata
nell’imputazione.
Parimenti infondato appare poi
prima facie la dedotta violazione dell’art. 10 bis l.
241\1990, norma inapplicabile alle gare d’appalto (cfr.
Consiglio Stato , sez. VI, 06 marzo 2009 , n. 1348);
peraltro, anche diversamente opinando, nel caso de quo
l’odierna ricorrente ha avuto modo di interloquire sul
punto, come emerge dalla nota datata 15\6\2010 (doc 7 di
parte resistente), con conseguente applicabilità della
c.d. sanatoria processuale.
Sussistono giusti motivi, anche a
fronte delle conseguenze patite dalla ricorrente e della
motivazione per relationem, per compensare tra le parti
le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera
di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |