Il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 8807 del 9 giugno
2011 ha accolto il ricorso proposto da molti Avvocati
per l’annullamento del “regolamento per il
riconoscimento del titolo di avvocato specialista”
approvato dal CNF nella seduta amministrativa del
24.9.2010
N. 05151/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08807/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 8807 del 2010, proposto da:
Marcello Anastasio Pugliese,
Daniele Berardi, Riccardo Bolognesi,
Alberto Bonu, Fabrizio Bruni,
Federico Bucci, Fabiana Canale, Silvia
Cappelli, Adalberto Carrozzini,
Gloria Caruso, Luigi Castriota,
Giandomenico Catalano, Settimio
Catalisano, Donatella Cere', Luigi
Chilelli, Irma Conti, Andrea
Costanzo, Francesca D'Alessio, David
Del Gigante, Pietro Di Tosto,
Caterina Flik, Carlo Fontana, Clemente
Frascari, Antonino Galletti,
Massimo Gruarin, Alessia Guerra,
Pierluigi Guerriero, Valentina
Guzzanti, Antonella Iannotta, Onorio
Laurenti, Tiziano Lepone,
Giorgio Lombardi, Giuseppe Lombardi,
Walter Lombardi, Samantha
Luponio, Claudio Macioci, Vittorio
Amedeo Marinelli, Mauro Monaco,
Roberto Nicodemi, Francesco
Notari, Fabrizio Pacileo,
Stefano Rubeo, Stefano Ruggiero, Antonella
pag. 1 di 29 10/06/2011
Sannino, Mauro Vaglio,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino
Galletti, presso lo studio del
quale elettivamente domiciliano in
Roma, via Lucrezio Caro, n. 63;
contro
Consiglio nazionale forense -
CNF, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Fabio Merusi e Raffaele Izzo,
con domicilio eletto presso lo studio
del secondo in Roma, Lungotevere
Marzio, n. 3;
Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso la cui sede
domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Associazione Avvocati
Giuslavoristi Italiani - AGI, Associazione
Italiana Avvocati per la
Famiglia - AIAF, Unione Camere Penali
Italiane UCPI, Unione Nazionale
Camere Avvocati Tributaristi
UNCAT, Societa' Italiana
Avvocati Amministrativisti SIAA,
rappresentate e difese dagli
avv.ti Benedetta Lubrano, Enrico
Lubrano e Filippo Lubrano, con
domicilio eletto presso lo studio
dell ultimo in Roma, via
Flaminia, n. 79;
Unione Nazionale Camere Civili-
UNCC;
per l'annullamento:
- del regolamento per il
riconoscimento del titolo di avvocato
specialista approvato dal CNF
nella seduta amministrativa del 24
settembre 2010;
- di ogni altro atto
antecedente, presupposto, consequenziale ed in
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ogni caso lesivo dei diritti e
degli interessi dei ricorrenti.
Visto il ricorso;
Visto l atto di costituzione in
giudizio del Consiglio nazionale forense;
Visto l atto di costituzione in
giudizio di Associazione Avvocati
Giuslavoristi Italiani,
Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia,
Unione Camere Penali Italiane,
Unione Nazionale Camere Avvocati
Tributaristi e Societa' Italiana
Avvocati Amministrativisti;
Visto l atto di costituzione in
giudizio dellAutorita' garante della
concorrenza e del mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del 6 aprile 2011 il cons. Anna
Bottiglieri e uditi per le parti
i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data
15 ottobre 2010, depositato il
successivo 19 ottobre, gli
istanti, premesso di essere tutti avvocati
iscritti all albo professionale
tenuto presso lOrdine di Roma,
espongono che il regolamento
approvato dal Consiglio nazionale
forense nella seduta
amministrativa del 24 settembre 2010, che, a
partire dal 30 giugno 2011,
introduce e disciplina le condizioni e le
modalità per il riconoscimento
ed il mantenimento in capo agli
avvocati del titolo di avvocato
specialista, in un massimo di due
pag. 3 di 29 10/06/2011
materie tra le undici aree del
diritto ivi individuate, è lesivo della loro
professionalità.
Ciò in quanto, proseguono i
ricorrenti, il provvedimento, senza
alcuna base normativa, realizza
una vera e propria riforma
dell ordinamento professionale,
incidente, sia pur su base volontaria,
sul lavoro di ciascun
professionista, con ricadute anche economiche
di assoluto rilievo sul piano
della concorrenza, poichè, da un lato,
convoglia l offerta al pubblico
delle prestazioni professionali,
dall altro istituisce il nuovo
mercato della formazione dell avvocato
specialista. I ricorrenti
stigmatizzano anche che a mezzo del
provvedimento il CNF, che
attualmente gestisce il solo albo degli
avvocati cassazionisti, si è
indebitamente auto-assegnato la tenuta di
undici elenchi di specialisti
nelle predette materie, nonché di un
registro delle associazioni,
costituite tra avvocati specialisti, abilitati
all istituzione e gestione delle
scuole e dei corsi di alta formazione
propedeutici al conseguimento
della specializzazione.
Di tale regolamento i ricorrenti
espongono indi l illegittimità e
domandano l annullamento,
deducendo, a sostegno della domanda, le
doglianze di seguito illustrate
nei titoli e, sinteticamente, nel
contenuto.
1) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2,
del d. lgs. 30/ 2006, 54 e 91
del r.d. 1578/ 1933, convertito dalla l.
36/ 1934, 48 del d. lgs. 59/
2010, con riferimento all art. 1 delle
preleggi nullità ex art.
21 septies della l. 241/ 90 per difetto di
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attribuzione ed incompetenza
assoluta.
Il CNF, organo giurisdizionale
con limitate funzioni amministrative, è
del tutto carente di potestà
regolamentare nella materia de qua,
attribuita con la riforma del
Titolo V della Costituzione alla
legislazione concorrente,
spettando alla legge dello Stato, in sede di
determinazione dei principi
fondamentali, la individuazione delle
figure professionali, con
conseguente nullità e comunque annullabilità
del provvedimento impugnato. Del
resto, il divieto posto dall art. 91
del r.d. 1578/ 1933, secondo il
quale alle professioni di avvocato e
procuratore non si applicano le
norme che disciplinano la qualifica di
specialista nei vari rami di
esercizio professionale, può essere superato
esclusivamente a mezzo di una
legge dello Stato, ed è in corso di
esame da parte del Parlamento il
d.d.l. recante la nuova disciplina
dell ordinamento della
professione forense, il quale, pur facendo venir
meno il divieto in parola, non
attribuisce affatto al CNF poteri quali
quelli previsti dal regolamento.
2) Eccesso di potere per
sviamento violazione dei principi di libera
concorrenza nei servizi carenza
di attività istruttoria
Non sussiste una norma che
attribuisce al CNF, che è organo
giurisdizionale, la facoltà di
regolamentare l interesse pubblico,
addotto dal regolamento, a
tutelare l affidamento della collettività e
garantire la qualità delle
prestazioni professionali mediante l istituto
delle specializzazioni, vieppiù
senza alcun criterio e parametro
predeterminato ovvero senza una
effettiva e oggettiva attività
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istruttoria. Il regolamento,
anche mediante l introduzione di un
regime transitorio arbitrario ed
illogico, legittima pratiche distorsive,
restrittive e discriminative
della concorrenza, in violazione del
principio comunitario di
concorrenza, che esige una distinzione tra la
regolazione autoritativa delle
attività private, appannaggio di soggetti
pubblici, espressivi di
interessi generali, e le norme di autodisciplina
degli interessi che possono
essere dettate dagli stessi privati
interessati. Il regolamento
viola il principio di concorrenza come
delineato in sede comunitaria
anche perché in detta sede sono
tollerate esclusivamente misure
restrittive di grado minimo,
imprescindibili per raggiungere
l obiettivo di interesse generale
assunto dal soggetto pubblico,
secondo un criterio di proporzionalità,
nella specie totalmente carente.
Il regolamento, oltre ad essere stato
assunto anche in palese
sviamento di potere, è altresì inopportuno,
tenuto conto che esso è
intervenuto a soli tre mesi di distanza dal
rinnovo dei componenti del CNF,
e senza aver atteso le
determinazioni del XXX Congresso
nazionale forense.
3) Violazione di legge per la
distorsione dei principi di libera iniziativa
economica ex art. 41
Cost., nonché di quelli anche di matrice
comunitaria relativi alla tutela
della concorrenza violazione dell art.
97 Cost. e dei principi d
imparzialità, sviamento per cinismo
amministrativo per la
definizione gerontocratica del titolo di
specialista ai danni degli
avvocati con minore anzianità d iscrizione
all albo violazione e falsa
applicazione dell art. 3, comma 1 del d.
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lgs. 30/2006 eccesso di potere
per illogicità ed irragionevolezza.
Il regolamento, adottando una
obsoleta visione gerontocratica della
professione, introduce una
disciplina distorsiva della concorrenza, in
quanto prevede tout court
il divieto per i giovani avvocati nei primi sei
anni di professione di
conseguire il titolo di specialista.
4) Violazione e falsa
applicazione di legge per la distorsione dei
principi di libera iniziativa
economica, di quelli anche di matrice
comunitaria in tema di
concorrenza, eccesso di potere per sviamento
e per cinismo amministrativo per
la possibilità prevista, con disciplina
di diritto transitorio, di
semplificare il conseguimento di titolo di
specialista soltanto in capo ai
professionisti con maggior anzianità di
iscrizione all albo eccesso di
potere per irragionevolezza e difetto di
istruttoria.
Il regolamento per un verso
penalizza in modo irrazionale i giovani
avvocati, per altro verso
introduce un regime transitorio per gli
avvocati iscritti all albo da
più di venti anni, che, ancorchè vessatorio
ed inutile, risulta per essi
semplificato e vantaggioso, in quanto
consente di conseguire il titolo
di specialista per il solo fatto della
anzianità di iscrizione, senza
alcuna motivazione o ragione logica e
razionale. Il termine di venti
anni per accedere automaticamente alla
specializzazione risulta
irrazionale ed illogico anche nei confronti
degli avvocati in possesso del
titolo di cassazionista, per conseguire il
quale occorrono dodici anni.
5) Violazione di legge per la
distorsione dei principi di libera iniziativa
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economica e di quelli anche di
matrice comunitaria di concorrenza,
eccesso di potere per cinismo
amministrativo per la illogica,
irrazionale e non motivata
predeterminazione di un numero massimo
di specializzazioni in astratto
conseguibili da ciascun professionista
violazione dell art. 3 della l.
241/90.
Il regolamento disciplina, senza
trovare alcun eguale negli
ordinamenti di altre professioni
(ad. es. nella professione medica), una
illogica limitazione del numero
massimo (due) di specializzazioni
conseguibili dai professionisti,
i quali, vieppiù, ricorrendone le
condizioni, possono
avvantaggiarsi della disciplina transitoria
agevolata per il conseguimento
di una sola di esse.
6) Eccesso di potere per
illogicità e disparità di trattamento.
Il regolamento indica tra le
specializzazioni aree del diritto
effettivamente specialistiche e
macroaree o settori di diritto
(amministrativo, penale), con
conseguente disparità di trattamento tra
professionisti ed indebito
vantaggio di quelli che, conseguendo la
specializzazione in una di tali
macroaree, possono fregiarsi del titolo
per tutte le aree in essa
ricomprese.
7) Eccesso di potere per la
violazione del principio di sussidiarietà.
Il regolamento, nell affidare ai
consigli dell ordine compiti molto
limitati, viola il principio di
sussidiarietà fatto proprio dal vigente
ordinamento professionale,
incentrato proprio sul ruolo centrale degli
ordini professionali, nonché
esprime una visione accentrata ed
autarchica dell ordinamento
professionale.
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8) Eccesso di potere in ordine
ai criteri per la verifica delle qualità
delle prestazioni assicurate
dagli enti formatori.
Il regolamento, laddove
elargisce l iscrizione immediata e di diritto
all elenco dei formatori a sole
sei associazioni (riconosciute
maggiormente rappresentative dal
Congresso nazionale forense), e, al
contempo, non riconosce
immediata validità ed efficacia alle
specializzazioni universitarie,
lede il principio della pluralità
dell offerta.
9) Eccesso di potere per l
irrazionalità e la irragionevolezza dei criteri
fissati nel regolamento per la
nomina dei componenti della
commissione esaminatrice.
Il regolamento viola le garanzie
di imparzialità e terzietà delle
commissioni esaminatrici,
laddove determina l inammissibile
commistione consistente nella
previsione che due dei cinque
componenti delle commissioni
incaricate dell esame propedeutico al
rilascio del titolo di
specializzazione siano nominati dall associazione
specialistica competente.
10) Eccesso di potere per
genericità, illogicità ed irrazionalità dei
requisiti richiesti alle
associazioni.
Il requisito della diffusione
territoriale posto alle associazioni
specialistiche ai fini dell
iscrizione al registro dei formatori premia, in
violazione del principio di
sussidiarietà, le organizzazioni più
imponenti, e nulla dice in
ordine alla qualità dell offerta formativa.
11) Eccesso di potere per
illogicità ed irrazionalità dei requisiti
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richiesti alle associazioni.
Il regolamento aggrava
irrazionalmente gli obblighi formativi in capo
al coloro che hanno conseguito
il diploma di specialista, prevedendo
per il mantenimento della
specializzazione il conseguimento di 120
crediti formativi nel triennio,
in luogo dei 90 crediti richiesti agli altri
professionisti.
12) Eccesso di potere per il
contrasto tra il regolamento sulle
specializzazioni ed il vigente
codice deontologico forense eccesso di
potere per sviamento e per l
illogica e irrazionale proliferazione delle
aggettivazioni in capo al titolo
di avvocato eccesso di potere per il
mancato riconoscimento del
titolo di specialista ai soggetti così
qualificati in ambito
universitario in contrasto con la vigente
previsione del codice
deontologico illegittimità del regolamento
nella parte in cui esclude di
fatto gli iscritti all albo speciale della
possibilità di conseguire il
titolo di specialista.
Nel vigente ordinamento della
professione legale il titolo di specialista
stride con le previsioni
deontologiche, generando confusione e
distorsioni concorrenziali, in
violazione anche dei principi di libertà di
stabilimento ed esercizio
professionale da parte degli avvocati
comunitari. Il ruolo assegnato
alla formazione post universitaria è
irrisorio. Nei fatti è impedito
agli iscritti all albo speciale il
conseguimento del titolo di
avvocato specialista, per l impossibilità di
ottenere dalle amministrazioni
di appartenenza permessi per almeno
200 ore/anno.
pag. 10 di 29 10/06/2011
Conclude parte ricorrente
insistendo per l'accoglimento del gravame,
con conseguente annullamento del
regolamento oggetto di censure.
Si è costituita in resistenza
senza formulare specifiche difese
l Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
Si è costituito in giudizio il
Consiglio nazionale forense, eccependo
l'infondatezza delle esposte
doglianze ed instando per la reiezione
dell'impugnativa.
Analoghe conclusioni sono state
rassegnate anche dalle
controinteressate Associazione
Avvocati Giuslavoristi Italiani - AGI,
Associazione Italiana Avvocati
per la Famiglia - AIAF, Unione
Camere Penali Italiane UCPI,
Unione Nazionale Camere Avvocati
Tributaristi UNCAT, Societa'
Italiana Avvocati Amministrativisti
SIAA, individuate nel
regolamento in questione come soggetti aventi
tiolo, sin dall anno accademico
2010-2011, ad espletare il corso di
durata biennale, per un minimo
di 200 ore complessive di frequenza,
propedeutico all esame di
specialista presso il CNF.
Nell ambito delle predette
difese, sono state spiegate anche varie
eccezioni di carattere
pregiudiziale.
Le parti hanno affidato a
memorie lo sviluppo delle proprie tesi
difensive.
La causa è stata indi trattenuta
in decisione alla pubblica udienza del 6
aprile 2011.
DIRITTO
1.
Si controverte in ordine alla legittimità del
regolamento, approvato
pag. 11 di 29 10/06/2011
dal Consiglio nazionale forense
nella seduta amministrativa del 24
settembre 2010, che, a partire
dal 30 giugno 2011, introduce e
disciplina, anche a mezzo di un
regime transitorio, le condizioni e le
modalità per il riconoscimento
ed il mantenimento in capo agli
avvocati, a domanda, del titolo
di avvocato specialista, in un massimo
di due materie tra le undici
aree del diritto ivi indicate, suscettibili di
successivi aggiornamenti.
Limitando, per economicità di
mezzi espositivi, la descrizione del
provvedimento impugnato,
composto di 14 disposizioni molto
articolate, va rappresentato
che, a regime, secondo il regolamento, il
titolo di avvocato specialista,
che consiste nel rilascio di un diploma e
nell inserimento in appositi
registri pubblici tenuti dal Consiglio
nazionale forense, attesta l
acquisizione nelle predette aree di diritto,
in capo all avvocato
ininterrottamente iscritto all albo da almeno sei
anni, ed in possesso di
ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale
di una scuola o di un corso di
alta formazione riconosciuti dal CNF e
tenuti da enti o soggetti
iscritti in apposito registro del CNF, per un
minimo di 200 ore complessive,
nonché all esito di apposito esame
sostenuto con esito favorevole
presso il CNF, di una specifica e
significativa competenza teorica e pratica, il cui
possesso è attestato da apposito
diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio
nazionale forense e che deve essere
conservata nel tempo secondo il principio della
formazione continua
(art. 2).
La controversia è proposta dagli
avvocati ricorrenti, iscritti all albo
professionale tenuto presso
lOrdine di Roma, che, esposta la lesività
pag. 12 di 29 10/06/2011
del provvedimento nei confronti
della loro professionalità, ne
deducono la nullità e l
annullabilità per vari profili, tra cui, in primis,
il
difetto di attribuzione in capo
al CNF di potestà regolamentare nella
materia de qua.
Resiste il Consiglio nazionale
forense.
Resistono, altresì, le
controinteressate Associazione Avvocati
Giuslavoristi Italiani - AGI,
Associazione Italiana Avvocati per la
Famiglia - AIAF, Unione Camere
Penali Italiane UCPI, Unione
Nazionale Camere Avvocati
Tributaristi UNCAT, Societa' Italiana
Avvocati Amministrativisti SIAA.
Queste ultime, unitamente alla
Unione Nazionale Camere Civili-
UNCC, alla luce dell impugnato
regolamento (art. 11), hanno titolo in
sede di prima applicazione ad
espletare i corsi propedeutici al
sostenimento dell esame di
specialista presso il CNF.
2.
Com è d uopo il Collegio deve prioritariamente
affrontate le
questioni pregiudiziali.
2.1.
Va respinta l eccezione di carenza di interesse all
impugnazione,
formulata dalle nominate
associazioni, che, sottolineato che il
regolamento è destinato ad
operare esclusivamente a domanda,
laddove il professionista
intenda fregiarsi del titolo di avvocato
specialista, sostengono che il
regolamento non incide ex se
sull esercizio della professione
legale come disciplinata dalla vigente
normativa, difettando così di
potenzialità lesiva della sfera dei
ricorrenti, i quali, al più,
potrebbero venirne incisi sotto un profilo di
pag. 13 di 29 10/06/2011
mero fatto, che non può trovare
tutela nella sede adita.
L eccezione non può essere
condivisa né nell impianto né nelle
conclusioni.
E noto che secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale,
nel processo amministrativo
l'interesse a ricorrere è caratterizzato
dalla presenza degli stessi
requisiti che qualificano l'interesse ad agire
di cui all'art. 100 c.p.c., vale
a dire dalla prospettazione di una lesione
concreta ed attuale della sfera
giuridica del ricorrente e dall'effettiva
utilità che potrebbe derivare a
quest'ultimo dall'eventuale
annullamento dell'atto
impugnato, dovendo il ricorso essere
considerato inammissibile per
carenza di interesse laddove
l'annullamento giurisdizionale
di un atto amministrativo non sia in
grado di arrecare alcun
vantaggio all'interesse sostanziale del
ricorrente (C. Stato, V, 4 marzo
2011, n. 1734).
Tali coordinate interpretative
vanno calate nella fattispecie in esame
apprezzando gli effetti
discendenti dal gravato provvedimento, alla
cui luce verificare sia se
sussiste la lesione della sfera giuridica dei
ricorrenti paventata in gravame,
sia se i medesimi deriverebbero un
vantaggio dall accertamento
della ricorrenza dei vizi dedotti e dalla
conseguente statuizione
giurisdizionale demolitoria del
provvedimento stesso.
In tale percorso, si osserva che
il regolamento assume espressamente
lo scopo di tutela dell
affidamento della collettività (art. 7, comma 5), e
ricollega altrettanto
espressamente al rilascio del titolo di
pag. 14 di 29 10/06/2011
specializzazione,
esclusivamente dal Consiglio nazionale forense ,
l attestazione, nei confronti
del professionista già iscritto all ordine, di
una specifica e significativa competenza teorica e
pratica
, in relazione alle
considerate aree di diritto
(art. 2).
E pertanto innegabile che il
regolamento introduce una nuova,
ulteriore e precipua
qualificazione, con carattere di esclusività,
attinente all esercizio dell
attività forense, che si aggiunge,
innovandola e arricchendola, a
quella già attestata dall iscrizione
all ordine, che, laddove
protrattasi ininterrottamente per un dato
periodo, ne costituisce solo uno
dei presupposti.
Tale qualificazione si risolve
in una ben precisa differenziazione che
assume rilevanza esterna essendo
pubblicata a cura del CNF e
spendibile sia nei rapporti tra
avvocati e clienti sia nei rapporti tra gli
stessi avvocati, ed è connotata
dal carattere meritocratico
testimoniato dalla frequenza dei
corsi e dal superamento dell esame
da svolgersi presso il CNF della
posizione dei professionisti, già
abilitati all esercizio della
professione legale, i quali, sussistendone le
condizioni e sottomettendosi
agli oneri, anche economici, recati dal
provvedimento, conseguono il
titolo, vedendosi in tal modo
riconoscere un ampliamento di
matrice pubblicistica delle attestazioni
a loro favore, rispetto a quelli
che ne restano privi, o per non aver
assunto gli oneri stessi o per
averli assunti senza esito positivo.
Ne deriva che non può porsi
fondatamente in dubbio che è l intera
classe forense ad essere
destinataria della nuova conformazione
pag. 15 di 29 10/06/2011
dell attività professionale
recata dal provvedimento.
In particolare, l avvocato
iscritto all ordine forense, anche laddove,
essendo in possesso dei
prescritti requisiti, assuma volontariamente di
non dotarsi del titolo di
specializzazione, non perciò stesso può
ritenersi giuridicamente
indifferente alle scelte operate dal
provvedimento, del quale è
comunque destinato a risentire
direttamente gli effetti, in
termini di sopraggiunta scomparsa
dell elemento di apicalità del
percorso professionale precedentemente
rappresentato dalla sola
iscrizione all albo, superato dal possesso del
titolo di avvocato specialista.
Conseguenzialmente, risulta
pienamente ammissibile la domanda
avanzata in questa sede dagli
avvocati ricorrenti, tutti iscritti all ordine
professionale, di verifica
giudiziale della conformità a legge dell atto
impugnato, che risulta
preordinata all utilità consistente nel
mantenimento delle prerogative
così come discendenti dall iscrizione
all ordine.
Ed è evidente che, risolvendosi
nella richiesta di tutela di un'attività
professionale il cui esercizio è
dal vigente ordinamento condizionato
all'iscrizione in un albo, e che
è volta al mantenimento delle stesse
condizioni da esso ordinamento
precedentemente assicurate, va
anche escluso che, come in
subordine sostenuto dagli eccepenti, il
sottostante interesse possa
qualificarsi come di mero fatto.
2.2.
Le controinteressate associazioni ed il CNF eccepiscono
altresì
l inammissibilità del gravame
per la sussistenza di posizioni autonome
pag. 16 di 29 10/06/2011
e configgenti tra i ricorrenti
(con particolare riferimento alla presenza
o meno in capo ai ricorrenti dei
requisiti che consentono di avvalersi
della procedura prevista dal
regolamento impugnato).
Neanche tale eccezione è
conducente.
Rilevato che, in un ricorso
collettivo, la ricorrenza dell eventuale
conflitto tra le posizioni dei
ricorrenti va scrutinata in relazione
all'interesse astrattamente
perseguito (C. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n.
710), osserva il Collegio che
nella fattispecie non ricorre alcun
conflitto, avendo i ricorrenti
tutti adito la tutela giudiziale vantando la
stessa qualità di iscritti all
ordine professionale, ed a difesa delle
prerogative allo stato da tale
iscrizione discendenti per ciascuno di
essi.
La identità dell interesse, di
rilievo giuridico, speso in giudizio rende
del tutto indifferente la
eventuale diversificazione della concreta
posizione dei ricorrenti
rispetto alle disposizioni introdotte con il
regolamento impugnato.
Tale elemento, infatti, viene in
rilievo esclusivamente in sede di
applicazione del regolamento
impugnato, ed è pertanto suscettibile di
essere travolto dall
accoglimento del gravame e dal conseguente
annullamento dell atto.
3.
Ulteriori eccezioni pregiudiziali sono state dalle parti
resistenti
spiegate in relazione a singoli
motivi di ricorso.
Il Collegio può, peraltro, senz
altro prescindere dal loro esame, atteso
che il primo motivo di ricorso,
con il quale i ricorrenti denunziano la
pag. 17 di 29 10/06/2011
assoluta carenza di attribuzione
in capo al CNF a regolare la materia
de qua,
per il quale non si pone alcuna questione pregiudiziale,
e che
presenta carattere assorbente, è
fondato.
4.
Ai sensi del terzo comma dell art. 117 Cost., come
sostituito
dall'art. 3 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia
delle professioni appartiene
alla legislazione concorrente dello Stato e
delle Regioni.
Con legge 5 giugno 2003, n. 131,
sono state dettate disposizioni per
l adeguamento dell ordinamento
alla predetta legge costituzionale n. 3
del 2001.
L art. 1 della ridetta legge
131/ 2003, ribadito al comma 3 che nelle
materie appartenenti alla
legislazione concorrente, le Regioni
esercitano la potestà
legislativa nell'àmbito dei princìpi fondamentali
espressamente determinati dallo
Stato o, in difetto, quali desumibili
dalle leggi statali vigenti, ha
delegato al comma 4, il Governo ad
adottare, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della legge, uno
o più decreti legislativi
ricognitivi dei princìpi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste dall'articolo 117,
terzo comma, Cost..
La ricognizione dei princìpi
fondamentali in materia di professioni è
intervenuta con d. lgs. 2
febbraio 2006, n. 30.
In tale ambito, chiarito dall
art. 3, titolato Tutela della concorrenza e del
mercato
, che l esercizio della professione si svolge nel
rispetto della
disciplina statale della tutela
della concorrenza, ivi compresa quella
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delle deroghe consentite dal
diritto comunitario a tutela di interessi
pubblici costituzionalmente
garantiti o per ragioni imperative di
interesse generale, della
riserva di attività professionale, delle tariffe e
dei corrispettivi professionali,
nonché della pubblicità professionale
(comma 1), recita l art. 4,
comma 2, che La legge statale definisce i
requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali
necessari per l'esercizio delle
attività professionali che richiedono una specifica
preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali la cui tutela compete allo
Stato
.
Resta pertanto affermato che,
anche in relazione alla tutela della
concorrenza, è la legge statale
a dover individuare i requisiti tecnicoprofessionali
ed i titoli professionali
necessari per l esercizio delle
attività che richiedono una
specifica preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali.
In particolare, secondo la
costante giurisprudenza della Corte
Costituzionale, principio
fondamentale in materia di professioni è la
riserva a favore dello Stato per
l individuazione di nuove figure
professionali e la disciplina
dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché
della istituzione di registri
professionali e la previsione delle
condizioni per l iscrizione ad
essi" (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile
2010, n. 132).
5.
Chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la
controversia, il
Collegio ritiene anzitutto di
precisare, in via preliminare, che nella
presente fattispecie va tenuta
in disparte ogni questione di merito
attinente l opportunità o l
utilità della introduzione di una disciplina
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delle specializzazioni dell
attività forense, notoriamente non rimessa a
questa sede.
Altrettanto è a dirsi in ordine
alla necessità che l ordinamento appresti
utili misure per affrontare le
auto-proclamazioni pubblicitarie di
inesistenti specializzazioni
forensi, descritto dalle parti resistenti: la
problematica, di cui non si
intende sminuire né la portata né la
negativa incidenza sull
interesse pubblico generale all amministrazione
della giustizia e sul diritto di
difesa in giudizio, non può, però,
evidentemente rilevare in tema
di individuazione del soggetto
pubblico competente all
individuazione ed all adozione delle misure
stesse.
6.
Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto
quadro
normativo, dal quale emerge
graniticamente che la materia de qua è
riservata al legislatore
statale, osserva il Collegio che non risulta che il
medesimo abbia esercitato detta
riserva, né riformando direttamente
l ordinamento della professione
forense, sede propria per
l introduzione di un istituto,
quale quello delle specializzazioni, prima
inesistenti, destinato ad
innovare profondamente i termini dello
svolgimento dell attività, né
attribuendo al CNF la competenza ad
adottare in via regolamentare la
disciplina delle specializzazioni della
professione legale.
Di talchè al Collegio non è dato
comprendere da quale fonte
normativa il CNF abbia derivato
la potestà, esercitata con l atto
impugnato, di creare ex novo
una figura professionale
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precedentemente non contemplata
dal vigente ordinamento quella
dell avvocato specialista che si
aggiunge alle figure dell avvocato
iscritto all albo e dell
avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
6.1.
Al riguardo, infatti, a nulla vale sostenere, come fanno
le parti
resistenti, che la figura
professionale dell avvocato, anche dopo
l introduzione delle
specializzazioni, rimane assolutamente unica ,
potendo comunque il
professionista forense, dopo il superamento
dell esame di Stato, e l
iscrizione all albo degli avvocati, svolgere la
propria attività professionale
in tutti i settori dell ordinamento
indipendentemente dall aver
partecipato alla procedura prevista per il
conseguimento del titolo
qualificante di specialista .
La valenza istitutiva di nuove
figure professionali della impugnata
normativa si desume infatti
pacificamente dalla circostanza che il
gravato regolamento prevede l
istituzione da parte del CNF di
appositi registri pubblici ove
possono iscriversi, sulla base del
verificato possesso di specifici
requisiti attestanti una determinata
qualificazione professionale,
gli avvocati specialisti nelle considerate
aree di diritto (art. 5, comma
2).
Come ripetutamente chiarito
dalla Corte Costituzionale, la stessa
istituzione di un registro
professionale e la previsione delle condizioni
per l'iscrizione ad esso,
prescindendosi dalla circostanza che tale
iscrizione si caratterizzi o
meno per essere necessaria ai fini dello
svolgimento della attività cui
l'elenco fa riferimento, hanno, già di per
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sé, una funzione individuatrice
della professione (sentenze n. 57 del
2007; n. 355 del 2005; n. 300
del 2007).
6.2.
Né, ai fini dell esame della presente controversia,
occorre
spendere molte parole in punto
di accertamento della natura, e dei
poteri, anche amministrativi,
del CNF, ovvero in ordine ai c.d.
regolamenti liberi previsti
dall'art. 17, comma 1, lett. c), della l. 23
agosto 1988, n. 400 [ovvero di
quei regolamenti che derogano al
principio generale secondo cui
il potere regolamentare, espressione di
una potestà normativa,
secondaria rispetto alla potestà legislativa, e
disciplinante in astratto tipi
di rapporti giuridici mediante una
regolazione attuativa o
integrativa della legge, ma ugualmente
innovativa rispetto
all'ordinamento giuridico esistente, con precetti
aventi i caratteri della
generalità e dell'astrattezza, rispondendo a
regole di stretta tipicità, deve
sempre trovare nella legge la propria
legittimazione (C. Stato, Atti
norm., 7 giugno 1999, n. 107)], ovvero
dei regolamenti indipendenti o
autonomi (perché promananti da
enti dotati, come il CNF, di
indipendenza od autonomia),
manifestazione di un potere di
autoregolamentazione o autogoverno,
invocati dal CNF, ma comunque
ascrivibili alla compagine dei primi.
Invero, da un lato, si versa,
come già sopra chiarito, in una materia
riservata alla legge dello
Stato, ciò che fa escludere ab origine l astratta
operatività degli strumenti
invocati dalla parte resistente, in forza della
prescrizione dettata dalla lett.
c) del sopraccitato art. 17, quanto ai
regolamenti liberi , e, oltre a
ciò, in forza del principio di unitarietà
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dell ordinamento giuridico,
quanto ai regolamenti indipendenti .
Dall altro, ed in ogni caso,
alla luce della perdurante vigenza dell art.
91 del r.d.l. 27 novembre 1933,
n. 1578, recante Ordinamento delle
professioni di avvocato e
procuratore , convertito dalla l. 22 gennaio
1934, n. 36, che dispone che
Alle professioni di avvocato e di procuratore
non si applicano le norme che disciplinano la qualifica
di specialista nei vari rami
di esercizio professionale
, non è consentito dubitare che la via
regolamentare è assolutamente
inidonea ad incidere autonomamente
su tale preclusione, posta da
fonte di rango normativo primario.
E, quanto a quest ultimo
profilo, non è privo di significato che le
difese resistenti neanche
tentino di illustrare la compatibilità delle
norme regolamentari di cui si
discute con l art. 91 del r.d.l. n. 1578 del
1933.
Infine, merita comunque di
essere segnalato che neanche è
condivisibile l argomentazione
relativa alla rilevanza meramente
interna delle norme
regolamentari impugnate, spesa dalle parti
resistenti in uno alle
considerazioni relative alla potestà di autonoma
regolamentazione: essa, infatti,
per quanto sin qui esposto, si risolve
in una mera asserzione teorica,
ovvero priva di qualsiasi riscontro
nell impianto dispositivo
oggetto di giudizio.
6.3.
Le parti resistenti tentano infine di aggirare l
ostacolo costituito
dalla carenza di una norma che
attribuisca specificamente in capo al
CNF la regolazione della materia
de qua invocando recenti statuizioni
di questo Tribunale (per tutte,
Tar Lazio, III-quater, 17 luglio 2009, n.
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7081), in forza delle quali, in
tema di formazione forense, è stata
riconosciuta la sussistenza del
potere di normazione interna del CNF,
e ciò ai sensi dell art. 2 (
Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei
servizi professionali ), comma 3, del d. l.
4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Recita la invocata disposizione
dell art. 2 del d. l. 223/2006:
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di
libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
nonchè al fine di assicurare agli
utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione
delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonchè il
prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che
l'oggetto sociale relativo all'attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica
prestazione deve essere resa da uno o più soci
professionisti previamente indicati,
sotto la propria personale responsabilità ..
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3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici
di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione
di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1°
gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data
le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1
sono in ogni caso nulle
.
Alla luce della norma, però,
neanche tale argomentazione risulta
conducente.
Infatti:
- l avvenuta abrogazione, da
parte del riportato art. 2, comma 1, delle
disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, in riferimento
a tutte le attività libero
professionali ed intellettuali, il divieto anche
parziale di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali,
nulla dice in ordine alla necessarietà o
all opportunità dell
introduzione in uno di tali settori dell istituto delle
specializzazioni, espressamente
vietate dal relativo ordinamento a
mezzo di una previsione di
perdurante vigenza alla data della norma,
costituita dall art. 91 del
r.d.l. n. 1578 del 1933;
- nell art. 2 del d.l. 223/ 2006
non vi è traccia né esplicita né implicita
di una volontà o di un ratio
abrogatrice del suddetto art. 91;
- la valorizzazione delle
disposizioni deontologiche e pattizie e dei
codici di autodisciplina
emergente dal comma 3 dell art. 2 in parola è
chiaramente una misura
adeguatrice, o di accompagnamento, con
effetti interni allo stesso
ambito regolatorio interno, di quanto già
direttamente disposto dal comma
1 della norma primaria, in
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applicazione di un principio di
tendenziale rispetto della eterogeneità
e della separatezza delle fonti;
- il meccanismo contemplato al
comma 3 del ridetto art. 2, con
l apposizione di un termine
perentorio all attività adeguatrice
deontologica o pattizia o dei
codici di autoregolamentazione, scaduto
il quale subentra la previsione
della nullità ope legis delle norme
deontologiche o pattizie o
codicistiche in contrasto con il comma 1
dello stesso articolo,
sottolinea, piuttosto che annullare, la primazia
nella materia della legge
statale sulla fonte pattizia;
- la comminatoria della nullità
ope legis di cui al ripetuto comma 3 è
testualmente riferita alle sole
previsioni deontologiche, pattizie e
codicistiche in contrasto con il
comma 1 dello stesso articolo, e non
può certamente essere estesa
alla norma di fonte primaria di cui
all art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933;
- alla già detta valorizzazione
della sede pattizia e deontologica
operata dal comma 3 viene senz
altro riconnessa, oltre che una pars
destruens,
una pars costruens, ma alla stessa non può
ascriversi una
portata generale od illimitata,
ovvero travalicante il mero
ordinamento a valenza meramente
interna, attesa la carenza di
qualsiasi indicazione del
legislatore che legittimi le sedi deontologiche
e pattizie al compimento di
scelte di portata riformatrice della
struttura portante delle
considerate professioni, in sostituzione del
legislatore stesso;
- in particolare, il richiamo
operato dal ridetto comma 3 alla qualità
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delle prestazioni professionali
, riferito, com è, al (normativamente)
variegato ambito delle attività
libero professionali ed intellettuali
contemplato dall art. 2 che lo
contiene, non risulta suscettibile, sotto il
profilo ermeneutico, di una
considerazione che lo renda talmente
avulso dal complessivo contesto
nel quale il rimando si pone, da farlo
involvere, prima, in una
manifestazione di volontà del legislatore
statale di recedere dalla
regolazione di tutte le attività professionali, ed
in particolare dell attività
forense, quasi alla stregua di una loro
liberalizzazione , poi,
segnatamente, in una delega in bianco al CNF:
entrambe tali conclusioni, che
le difese resistenti sembrano
propugnare, si profilano infatti
abnormi rispetto sia al dato testuale
che allo spirito della
considerata disposizione dell art. 2.
Infine, è appena il caso di
osservare che l art. 91 del r.d.l. n. 1578 del
1933 è rimasto del tutto
estraneo alla congerie normativa considerata
dalle sentenze amministrative di
primo grado come appena sopra
invocate da parte resistente. La
circostanza, unitamente alla valenza
meramente interna della
regolazione della materia della formazione ivi
considerata, fa escludere la
sussistenza di qualsiasi profilo di
sovrapponibilità, anche in
relazione all esito, delle relative
controversie rispetto alla
questione all odierno esame.
6.
Per tutto quanto precede, in accoglimento del primo
motivo di
doglianza, il ricorso deve
essere accolto.
Per l effetto, accertata la
assoluta carenza di attribuzione in capo al
CNF della regolamentazione
assunta con il gravato provvedimento,
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lo stesso deve essere dichiarato
nullo ai sensi dell'art. 21- septies, l. 7
agosto 1990, n. 241, categoria
di invalidità dell atto amministrativo
per la quale l art. 31, comma 4
del codice della giustizia
amministrativa facoltizza il
Collegio al rilievo d ufficio.
Nella specie, comunque, la
doglianza accolta, seppur senza trovare
precisa corrispondenza nelle
conclusioni rassegnate in ricorso, ha
lamentato la nullità dell atto
impugnato.
La novità della questione
giustifica la compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso di cui in epigrafe, lo
accoglie nei sensi di cui in
motivazione, dichiarando, per l effetto, la
nullità del regolamento
impugnato di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del 6 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
pag. 28 di 29 10/06/2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |