Galati Alessandra
E’ evidente che il turista acquista
il pacchetto perché si proietta nel luogo illustrato
dalle foto che gli vengono rammostrate e che generano in
lui una legittima aspettativa. Và anche precisato che,
secondo un principio ormai correntemente accettato nella
prassi giurisprudenziale e condiviso dal giudicante, le
effettive caratteristiche del soggiorno offerto da un
organizzatore professionale di viaggi devono
puntualmente corrispondere a quelle rese note al turista
sin dalla fase delle trattative precontrattuali e
descritte nelle “brochures” o cataloghi illustrativi che
gli vengono consegnati, e che l’organizzatore del
soggiorno deve ritenersi responsabile a titolo di
inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri
obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti
siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a
quelli promessi1.
Se nella vacanza "tutto compreso"
il mare non è limpido e la spiaggia non è pulita come
appariva dal depliant promozionale, il tour operator
deve risarcire i danni patrimoniali e lo stress da
«vacanza rovinata».
Lo sottolinea la Cassazione,
confermando la condanna al risarcimento del danno -
patrimoniale e non - di un tour operator per rifondere
una coppia friulana, a causa della brutta settimana
trascorsa presso il Club Fodele Beach, hotel di Creta,
nell’agosto del 1999, nell’ambito del pacchetto
all-inclusive acquistato. Arrivati sull’isola greca,
marito e moglie trovarono la spiaggia impraticabile per
sporcizia e un tratto di mare visibilmente inquinato da
idrocarburi e oli combustibili galleggianti, che, per
niente, corrispondevano alle paradisiache spiagge
cretesi e al mare cristallino immortalati sul depliant
pubblicitario.
Dopo aver protestato con l’agenzia
di viaggio - inizialmente Francorosso, poi assorbito da
Alpitour - rifiutarono la meta alternativa, proposta dal
tour operator in cambio della mancata contestazione in
sede giudiziaria, ai fini risarcitori. Tornati in
Italia, citarono per danni il tour operator e, in primo
grado, persero la causa, poiché - sosteneva il tribunale
- “la pulizia della spiaggia e la purezza del mare non
dipendevano da responsabilità dell’ albergo”. In sede di
giudizio, Francorosso/Alpitour aveva contestato che
"l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi
indicati, ma non può certo garantire che le condizioni
del mare siano sempre ottimali, e senza per questo
ritenere che la foto sul depliant non corrisponda
all'effettivo stato dei luoghi", aggiungendo che la
prova della non balneabilità del mare doveva essere
fornita dai turisti.
Ma i giudici della Corte d’ Appello
di Trieste diedero ragione alla coppia, condannando il
tour operator a un danno di oltre mille euro, per la
settimana di vacanza rovinata.
Nonostante i fatti della
controversia risalgano a undici anni prima, e, in
quest’arco di tempo siano entrate in vigore norme nuove,
come il Codice del consumo, D.lgs n. 206/2005, la
Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato
dall’Alpitour, dichiarando, con sentenza n. 5189/2010
della Terza sezione civile, che: «con il contratto
avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso,
sottoscritto dal cliente sulla base di una articolata
proposta, spesso basata su un depliant illustrativo,
l’organizzatore o il venditore assumono specifici
obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a
modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello
dei servizi ecc., che vanno esattamente adempiuti sulla
base delle promesse dei “depliant illustrativi”».
Dunque: i tour operator devono risarcire i danni ai
turisti che acquistano un viaggio organizzato, oltre a
quello per la mancata corrispondenza al meraviglioso
paesaggio promesso tramite “i depliant pubblicitari, che
costituiscono parte integrante dell’offerta
contrattuale”, e che, spesso, esibiscono foto
incantevoli e didascalie importanti completamente
diverse dalla realtà. Quindi, hanno aggiunto i giudici
di piazza Cavour, “ove, come nel caso in esame, la
prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base
di un criterio medio di diligenza, si configura
responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui,
organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova
di un inadempimento ad essi non imputabile”.
Con questa sentenza la Cassazione
ha riconosciuto nuove possibilità per i turisti di
essere risarciti. Solo nel 2009, il 15% delle
segnalazioni ricevute dall’associazione dei consumatori
nel settore vacanze, ha riguardato proprio promesse non
mantenute dai cataloghi e depliant dei tour operator.
Non possiamo che guardare con favore a questa sentenza,
che speriamo apra la strada al risarcimento dei danni
per tutti i turisti che ogni anno vengono frodati dai
tour operator, i quali propongono soggiorni in posti da
sogno, completamente diversi da quelli nei quali vengono
fatti soggiornare i turisti stessi.
Dott.ssa Alessandra Galati
1 Gdp Cagliari, 24 gennaio 2000, n.
66 , www.forodicagliari.it. |