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DROGA: A CHI SPETTA DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE AD USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE?Cassazione, sez. VI, 1° giugno 2011, n. 21870-Diritto e processo.it

 

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Il superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. VI, 1° giugno 2011, n. 21870

 

(Pres. De Roberto – Rel. Ippolito)

 

 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza datata 18.10.2007, con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato L.D. M. alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato di cui all'art. 73.5 dpr 309/90, commesso il 25 novembre 2005.

 

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e relativo vizio di motivazione per avere la sentenza affermato la colpevolezza dell'imputato pur in mancanza di prova sulla destinazione di gr. 4,8 di eroina detenuta (per complessivi 713,4 mg di principio attivo) ad uso non esclusivamente personale.

 

Considerato in diritto

 

1. In accoglimento del ricorso e della conforme richiesta del procuratore generale d'udienza, la sentenza va annullata, mancando una plausibile motivazione della ragione per ritenere che l'eroina detenuta dal M. fosse, almeno in parte, destinata a terzi.

 

2. I giudici di merito hanno preso in considerazione soltanto il dato quantitativo, mentre il superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cass. Sez. 6, n. 12146/2009, Delugan; n. 40575/2008, Marsilli; n. 27330/2008, Sejjal).

 

3. Si dispone, pertanto, il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

 

 

 

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