Il superamento dei limiti tabellari
previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R.
n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio
2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a
carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di
presunzione, sia pure relativa, in ordine alla
destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente
personale, dovendo il giudice globalmente valutare,
sulla base degli ulteriori parametri indicati nella
predetta disposizione normativa, se le modalità di
presentazione e le altre circostanze dell'azione siano
tali da escludere una finalità esclusivamente personale
della detenzione
Cassazione, sez. VI, 1° giugno
2011, n. 21870
(Pres. De Roberto – Rel. Ippolito)
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione impugnata la
Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza
datata 18.10.2007, con cui il Tribunale di Lamezia Terme
aveva condannato L.D. M. alla pena di un anno, quattro
mesi di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato
di cui all'art. 73.5 dpr 309/90, commesso il 25 novembre
2005.
2. Il ricorrente deduce, ex art.
606.1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 73 dpr
309/90 e relativo vizio di motivazione per avere la
sentenza affermato la colpevolezza dell'imputato pur in
mancanza di prova sulla destinazione di gr. 4,8 di
eroina detenuta (per complessivi 713,4 mg di principio
attivo) ad uso non esclusivamente personale.
Considerato in diritto
1. In accoglimento del ricorso e
della conforme richiesta del procuratore generale
d'udienza, la sentenza va annullata, mancando una
plausibile motivazione della ragione per ritenere che
l'eroina detenuta dal M. fosse, almeno in parte,
destinata a terzi.
2. I giudici di merito hanno preso
in considerazione soltanto il dato quantitativo, mentre
il superamento dei limiti tabellari previsti dall'art.
73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990,
come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non
vale ad invertire l'onere della prova a carico
dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di
presunzione, sia pure relativa, in ordine alla
destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente
personale, dovendo il giudice globalmente valutare,
sulla base degli ulteriori parametri indicati nella
predetta disposizione normativa, se le modalità di
presentazione e le altre circostanze dell'azione siano
tali da escludere una finalità esclusivamente personale
della detenzione (Cass. Sez. 6, n. 12146/2009, Delugan;
n. 40575/2008, Marsilli; n. 27330/2008, Sejjal).
3. Si dispone, pertanto, il rinvio
ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per
nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte
d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
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