Rinaldi Manuela
Rapporto di lavoro - Esclusione
arruolamento - Ferma breve - Atto impugnato - Art. 4, L.
n. 260/1958 - Art. 36, T.U n. 1054/1924 - Art. 21, L.
1034/1971
Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio
2011, n. 928
Massima
Nella materia del diritto e
processo amministrativo il ricorso deve essere
notificato sia all'organo che ha emesso l'atto che ai
soggetti contro interessati.
PROCESSO AMMINISTRATIVO E NOTIFICA
DEL RICORSO
1. Premessa
Con la sentenza in commento i
giudici del Consiglio hanno precisato che il ricorso
giurisdizionale amministrativo deve essere notificato
tanto all'autorità da cui è stato emanato l'atto o il
provvedimento impugnato, quanto alle persone a cui
l'atto stesso o il provvedimento direttamente si
riferiscono, fatta salva la possibilità di rinnovazione
o integrazione della notificazione, secondo le norme da
stabilirsi con regolamento, nelle ipotesi di errore che
dalla sezione sia ritenuto scusabile.
2. La normativa di riferimento
L'articolo 36 del R.D. del 26
giugno 1924, n. 1054 (1) prevede che "Fuori dei casi nei
quali i termini siano fissati dalle leggi speciali,
relative alla materia del ricorso, il termine per
ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
è di giorni 60 dalla data in cui la decisione
amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei
modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui
risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione.
Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma
dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione
del Consiglio di Stato, il termine è di giorni 30 dalla
data della dichiarazione".
Al secondo comma prosegue
affermando che "Il ricorso è diretto al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale e deve essere, nei termini
suddetti, notificato tanto all'autorità Il ricorso è
diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e
deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto
all'autorità dalla quale è emanato l'atto o il
provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali
l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce,
salvo la possibilità di rinnovare o integrare la
notificazione, secondo le norme da stabilirsi col
regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia
ritenuto scusabile" (2).
3. Conclusioni
Nella decisione che qui si commenta
si legge testualmente che "Nel processo amministrativo
il contraddittore del ricorrente che non può mai mancare
è l'Amministrazione dalla quale proviene l'atto o la
condotta ritenuta lesiva e la chiamata in giudizio
(vocatio in iudicium) avviene in primo luogo con la
notifica del ricorso, adempimento che precede ogni altra
attività processuale.
Quanto, poi, alla individuazione
dell'Autorità passivamente legittimata ad essere evocata
in giudizio, la regola è quella ricavabile dalle
disposizioni vigenti in materia e, precisamente
dall'art. 36 del T.U. n. 1054 del 1924 e dall'art. 21
della legge n. 1034 del 1971 secondo cui "il ricorso
deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanto ai contro interessati…".
L'evocazione in giudizio di una
pubblica amministrazione differente rispetto a quella
alla quale sia imputabile il rapporto sostanziale
dedotto in causa, precludendo l'instaurazione del
contraddittorio con il soggetto destinatario della
statuizione domandata al giudice implica la
inammissibilità della domanda per difetto di
legittimazione sostanziale dell'amministrazione intimata
(3).
L'evocazione in giudizio di una
p.a. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il
rapporto sostanziale dedotto in causa, infatti,
precludendo l'instaurazione del contraddittorio con il
soggetto destinatario della statuizione domandata al
giudice -- implica l'inammissibilità della domanda per
difetto di legittimazione sostanziale
dell'amministrazione intimata.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq)
Direttore Amministrativo Fondazione
Studi Giuridici "Cassinelli - Buccini" c/o COA Avezzano
Docente in corsi di formazione
professionale; docente a contratto a.a. 2009/2010
Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo,
facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo
unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)
_______
(1) Concernente "Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1924,
n. 158.
(2) Precedente giurisprudenza sul
tema aveva già affermato che "se il ricorso non viene
notificato ( come nella specie ) all'Autorità che emesso
l'atto impugnato, l'effetto principale è che il ricorso
è inammissibile , rivelandosi irrilevante il fatto che
il gravame è notificato ( come nel caso all'esame ) ad
altro organo della pubblica Amministrazione diverso da
quello che ha emanato il provvedimento e sul punto
l'orientamento giurisprudenziale ha aderito ad una tesi
di assoluto rigore, affermando, da tempo anche che
neanche costituzione in giudizio dell'Autorità
passivamente legittimata varrebbe a sanare
l'inammissibilità del ricorso" Cfr. Cons. St., sez. V,
15 marzo 1974, n. 261.
(3) Cfr. Cass. civ., sez. I, 1
aprile 2005, n. 6917; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater,
23 maggio 2006, n. 3772. |